Ristrutturazione edilizia:
quando volumetria e sagoma sono l\’anticamera del reato
Non basta la DIA se la demolizione e ricostruzione di un edificio
presistente dà luogo a “nuova costruzione”. L\’ordinanza della Settima
Sezione Penale n. 32086 del 25 luglio 2016.
“La ristrutturazione attuata attraverso demolizione e
ricostruzione dell\’edificio preesistente impone il mantenimento delle medesime
volumetria e sagoma (art. 3, comma primo, lett. d), d.P.R. n. 380 del 2001),
diversamente dandosi luogo a “nuova costruzione”, assentibile
unicamente con permesso a costruire (nella specie mancante) e non anche con
denuncia di inizio attività“.
Sulla base di tale principio la Corte di Cassazione, Settima
Sezione Penale con ordinanza n. 32086 del 25.7.2016 (Pres. Grillo –
udienza: 24.6.2016) ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro la
sentenza della Corte d\’appello che aveva confermato la condanna dell\’imputata
alla pena di mesi sette di arresto ed euro 32.000 di ammenda per il reato di
cui all\’art. 44, lett. a) e b), d.P.R. 380/2001.
La condanna è stata confermata in quanto l\’imputata avera disposto,
quale proprietaria e committente, l\’esecuzione di opere edili di
ristrutturazione in assenza del permesso di costruire ed in totale difformità
dalla d.i.a., comportanti la demolizione e la ricostruzione di un manufatto
preesistente in violazione delle disposizioni del Piano Regolatore
Generale.