Intercettazioni: gli avvocati non potranno averne copia
Lo prevede un emendamento
del ddl di riforma del processo penale approvato dalla commissione giustizia
del Senato
Niente copia delle intercettazioni per gli avvocati, ma solo facoltà
di esame e di ascolto. E\’ una delle novità contenute nel disegno di legge di
riforma del processo penale, contenente anche norme sulle intercettazioni e
la prescrizione, approdato oggi in aula al Senato (qui sotto allegato). Nel
testo, che ha ricevuto il via libera della Commissione giustizia di palazzo
Madama l\’1 agosto scorso, tra le tante novità previste (leggi in merito”Prescrizione e processo penale: riforma globale entro
l\’estate. Tutte le novità e la rassegna stampa“),
si è scelto, sul fronte delle intercettazioni, di attuare una stretta sui
controlli al fine di evitare la diffusione delle conversazioni dal contenuto
irrilevante. A questo obiettivo risponde l\’emendamento inserito dai relatori Giuseppe
Cucca e Felice Casson (Pd), approvato in commissione, che prevede che ai fini
della selezione del materiale inviabile al giudice a sostegno della richiesta
di misura cautelare, il pubblico ministero debba assicurare la riservatezza
anche degli atti contenenti registrazioni di conversazioni o comunicazioni
informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque titolo o contenenti dati
sensibili.
Tali atti non utilizzabili, non allegati a sostegno della richiesta di
misura cautelare, saranno custoditi in apposito archivio riservato, con
facoltà di esame e ascolto, ma non di copia, da parte degli avvocati
delle parti e del giudice.
I legali di parte potranno al più “ottenere copia degli atti e
trascrizione in forma peritale delle intercettazioni, ritenuti rilevanti dal
giudice ovvero il cui rilascio sia stato autorizzato dal giudice“.
In relazione alla richiesta di giudizio immediato, laddove il P.M.
“riscontri tra gli atti la presenza di registrazioni di conversazioni o
comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili, che non siano
pertinenti all\’accertamento delle responsabilità per i reati per cui si procede“,
dovrà disporne l\’avvio indicando espressamente le conversazioni di cui
intenda richiedere lo stralcio.
Infine, per quanto riguarda le intercettazioni, le conversazioni o
comunicazioni non utilizzabili non potranno essere oggetto di
“trascrizione sommaria”, ma dovranno essere indicati
espressamente data, ora e apparato su cui la registrazione è intervenuta,
previa informazione al pubblico ministero, che ne verifica la rilevanza con
decreto motivato.
Disegno di legge riforma
processo penale
Fonte: Intercettazioni: gli
avvocati non potranno averne copia
(www.StudioCataldi.it)