Vorrei
avere un parere e una indicazione tecnica su come comportarmi in occasione del
rifacimento e bitumatura del cortile condominiale adibito esclusivamente a
parcheggio.
Premetto
che insistono sul cortile attività commerciali, come sartorie, un odontoiatra,
un parrucchiere e un centro di riparazioni per computer; inoltre, devo
precisare che nel piazzale vengono parcheggiate autovetture in numero diverso a
seconda dei condomini. In effetti, alcuni condomini hanno due o tre macchine, e
altri una,o, addirittura nessuna. Ora, dovendo bitumare il piazzale e forse
fare finalmente le strisce par il parcheggio (dove ogni spazio delimitato
verrebbe attribuito a un condomino), vorrei sapere quali sono le spese che
spettano ad ognuno di noi.
A. D.– CAMPOBASSO
R I S P O S T A
Salvo
diverse disposizioni del regolamento contrattuale, la spesa relativa alla
pavimentazione del cortile adibito esclusivamente a parcheggio deve essere
ripartita a norma dell’articolo 1123, secondo e terzo comma, del Codice civile,
per il quale “se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa,
le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne.
Qualora
un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti
destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla
loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità”.
E,
dunque, dovranno essere esclusi dal contribuirealla spesa i condomini non proprietari di autovetture, mentre il resto
della spesa dovrà essere ripartita tra i proprietari degli automezzi, in proporzione
al numero e alla qualità delle vetture (automobili, camion, camper, eccetera);
in tal senso occorrerà una delibera dell’assemblea adottata quantomeno con le
maggioranze di cui all’articolo 1136, secondo comma, (maggioranza degli
intervenuti oltre a 500 millesimi).
DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL15 AGOSTO 2016