venerdì, Maggio 17, 2024
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CONDOMINIO: Il voto dell’assemblea sul tetto da rifare

Abito
in un condominio di oltre 100 appartamenti, nel centro di Monza. Il nostro
tetto ha più di 60 anni e presenta in più punti deterioramenti dovuti al tempo,
che provocano numerose infiltrazioni negli appartamenti dell’ultimo piano
(circa il 20% dei millesimi).

Cono
più di 6 anni che in assemblea si affronta la questione tetto e non si arriva
ad una deliberazione utile all’intervento di rifacimento necessario, con il
risultato che i sinistri e i danni crescono di anno in anno iniziando a
riguardare anche situazioni non coperte da polizze assicurative del condominio.
E’ possibile chiedere che l’amministratore intervenga autonomamente? E’
possibile appellarsi ad un giudice perché imponga l’intervento?

Avendo
appena completato i lavori importanti di ristrutturazione all’ultimo piano,
comprensivi di un impianto di condizionamento canalizzato, è possibile
tutelarsi rispetto a eventuali danni qualora il condominio non agisca?

P. S.– MONZA

R I S P O S T A

L’amministratore
non può disporre i lavori di cui parla il lettore, stante il disposto
dell’articolo 1135, secondo comma, del Codice civile, per il quale
“l’amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo
che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima
assemblea”.

A
nostro giudizio, alla specie torna applicabile l’articolo 1105, ultimo comma,
per il quale “se non si prendono provvedimenti necessari per l’amministrazione
della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione
adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere alla autorità
giudiziaria.

Questa
provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore”.

Occorre
tuttavia – prima di ricorrere al giudice, in sede di volontaria giurisdizione –
che l’assemblea con formale delibera neghi, espressamente o di fatto,
l’esecuzione dei lavori, tenendo presente che per la tutela preventiva dei
danni ci sembra assai più complicato ricorrere all’azione contenziosa di danno
temuto, a norma dell’articolo 1172 del Codice civile.

DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL29 AGOSTO 2016

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