lunedì, Maggio 6, 2024
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ANIMALI DA CONDOMINIO: Nessuno li può vietare, ecco perché

Animali in condominio: nessuno li può vietare, ecco perché (Sole 24
Ore)

Nessun condominio può vietaregli animali in casa: ecco perché. Lo dice una sentenza del Tribunale di Cagliari destinata a fare
giurisprudenza e dibattito. Secondo i giudici cagliaritani nessuna norma
condominiale può vietare ai condomini di avere animali domestici,
“indipendentemente dalle previsioni contrattuali dell’edificio in cui il
proprietario dell’animale domestico risiede”. La sentenza è stata segnalata
dalla “Lav Area Animali Familiari” e pubblicata da
Paola
Pontanari sul Sole 24 Ore
.

Cliccate qui per leggere e scaricare il
testo integrale della sentenza del Tribunale di Cagliari sul divieto di animali
in condominio
.

Il Tribunale di Cagliari chiarisce anche come gli
animalipossano usufruire degli spazi condominiali
, poiché un
eventualedivieto di godere delle proprietà comuni e di quelle
esclusivedel detentore può essere istituito solo se ricorrano condizionipreviste
dalla legge e non in via precauzionale.

La responsabile Lav Ilaria Innocenti ha spiegato che la sentenza di
Cagliari è stata “resa possibile dalla legge di riforma del condominio,
fortemente voluta dalla Lav che nel 2008 aveva presentato una proposta di legge
per la modifica del Codice civile di cui la citata riforma è un positivo
risultato”.

In particolare, il giudice ha chiarito per la prima volta in modo
esplicito che anche il regolamento di natura contrattuale, ossia quello
deliberato all’unanimità o predisposto dal costruttore dello stabile
condominiale ed allegato ai singoli atti di compravendita, è affetto da nullità
sopravvenuta sia in relazione alla legge di riforma del condominio che ha
introdotto l’articolo 1138
, ultimo comma, del Codice civile, sia in quanto contraria
ai principi di «ordine pubblico»
.

Quindi, sia i regolamenti contrattuali che si sono formati
prima della legge 220/2012 che quelli redatti successivamente alla sua entrata
in vigore sono nulli nella parte in cui prevedono il divieto di detenere
animali domestici in condominio
.

Il ragionamento del giudice è chiaro. L’articolo 1138 ultimo comma
del Codice civile prevede che il regolamento non possa vietare di possedere
animali domestici
, senza specificare di quale regolamento si sta parlando;
quindi non è legittimo ridurre autonomamente la portata di questo precetto al
solo regolamento assembleare. Inoltre l’articolo 155 delle Disposizioni di
attuazione del Codice civile dispone che «cessano di avere effetto le disposizioni
del regolamento di condominio che siano richiamate nell’ultimo comma
dell’articolo 1138 del Codice», sancendo definitivamente la correttezza della
tesi della nullità del regolamento contrario al divieto.

Il giudice poi, così come più volte dichiarato anche dalla Lav, ha
richiamato la legislazione italiana ed europea che hanno sancito quei principi
di «ordine pubblico» già operanti nel diritto vivente, frutto della evoluzione
e della rinnovata considerazione del rapporto uomo-animale assurto a espressione
dei più generali diritti inviolabili di cui all’articolo 2 della
Costituzione
.

Parliamo, in ordine cronologico, della legge 281/1991, che prevede
la condanna agli atti di crudeltà
, maltrattamento e abbandono di animali,
seguita dalla legge 189/2004 che ha introdotto i nuovi delitti di
animalicidio e maltrattamento di animali
e dal nuovo Codice della Strada
che ha disposto l’obbligo di fermarsi a soccorrere l’animale ferito in caso di
incidente.

A livello europeo la Convenzione europea per la protezione degli
animali da compagnia
, firmata a Strasburgo il 13 novembre 1987 e ratificata
in Italia con la legge 201/2010 ha sancito l’importanza degli animali da
compagnia ed il loro valore per la società proprio per il contributo da essi
fornito alla qualità della nostra vita.

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