venerdì, Maggio 17, 2024
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PREVIDENZA: Gli effetti del ricovero sull’accompagnamento

Vorrei
informazioni relative all’indennità di accompagnamento. Vi chiedo se durante i
ricoveri presso un ospedale pubblico, l’indennità di accompagnamento è dovuta.

Si
tratta di ricoveri con durata inferiore a 30 giorni.

P.
P.
– SAMO

R
I S P O S T A

Sul
portale dell’Inps si legge che sono esclusi dal diritto all’indennità di
accompagnamento gli invalidi che siano ricoverati gratuitamente in istituto per
un periodo superiore a 30 giorni.

E’
da sottolineare, però, che la materia non sempre è di facile soluzione. A tal
proposito, un aiuto viene dato dal messaggio 18291 del 26 settembre 2011, con
il quale l’Inps ha precisato che sono esclusi dall’indennità di accompagnamento
gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto.

L’indennità
di accompagnamento, inoltre, non spetta in caso di ricovero di lunga degenza o
per fini riabilitativi. Per ricovero gratuito si intende quello presso
strutture ospedaliere oppure istituti, con retta o mantenimento a totale carico
di un ente pubblico; il ricovero viene considerato gratuito anche nel caso che venga corrisposta una
contribuzione da parte di privati esclusivamente per ottenere un trattamento
migliore rispetto a quello di base.

Si
considera invece ricovero a pagamento quello per il quale l’interessato (o chi
per lui) versa l’intera retta, oppure ne versa solo una parte, essendo l’altra
versata dall’ente pubblico. In questo caso, per mantenere l’indennità di
accompagnamento, l’interessato dovrà presentare idonea documentazione,
rilasciata dall’istituto o comunità presso cui è ricoverato, che attesti
l’esistenza e l’entità del contributo a carico di enti pubblici e di quello a
carico dell’interessato o dei suoi familiari.

Come
chiarito dalla Corte di cassazione, il ricovero si pone come elemento ostativo
non del riconoscimento del diritto, bensì dell’erogazione dell’indennità per il
tempo in cui l’inabile sia ricoverato a carico dell’erario e non abbisogni
dell’accompagnatore. La condizione del non ricovero non è tra i fatti
costitutivi del diritto all’indennità, ma si pone come elemento esterno alla
fattispecie, al quale è subordinata la corresponsione della prestazione
assistenziale.

Pertanto,
in caso di ricovero gratuito, la prestazione viene comunque concessa anche se
ne viene sospeso il pagamento per il periodo di durata del ricovero.

DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL5 SETTEMBRE 2016

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