mercoledì, Maggio 15, 2024
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SUCCEDE IN ITALIA: L’Ombudsman dà ragione al cliente di Binck sul trading online

Desidero aggiornarvi in
merito agli eventi successivi alla pubblicazione della mia lettera da voi
analizzata lo scorso 27 gennaio, quando ho ricevuto una telefonata da Binck Bank.
La persona che mi ha contattato ha premesso che la telefonata non era per nulla
collegata alla pubblicazione da parte vostra del reclamo da me inviato. La
comunicazione desiderava darmi era che la banca stava valutando uno sconto da
farmi sulle commissioni pari al 10%. Io ho preso atto della loro comunicazione
e ho saputo che il vostro legale che aveva analizzato il mio caso aveva
ventilato l’ipotesi che la banca avesse ragione circa il mio caso che
riguardava essenzialmente il malfunzionamento della piattaforma.

Una volta preso atto
del parere del legale, ho comunicato alla persona che mi ha contattato che
avrei fatto ricorso al conciliatore giudiziario. Ci tengo a precisare che
nessuno da parte di Binck fino al 27 gennaio, mi aveva mai contattato per offerte
di nessun tipo, e sono loro cliente dal 2013.

Una settimana dopo la
telefonata ricevuta, ho contattato la banca per sapere se mi era stato
accordato il 10% di sconto propostomi e la risposta è stata che la valutazione
era ancora in corso: ad oggi 11 agosto 2016 non mi è stato ancora accordato
nessuno sconto.

Nel mese di febbraio
2016 ho fatto ricorso all’Ombudsman Giurì bancario e in data 7 luglio 2016
ho ricevuto la notizia che il mio
reclamo veniva accolto. Riporto ciò che mi ha inviato il giurì bancario:
“considerato che un intermediario che presta il servizio di trading online è
tenuto a garantire il corretto funzionamento della piattaforma informatica
messa a disposizione della clientela, appare evidente che, nel caso di specie,
la banca convenuta non abbia offerto un servizio in linea con gli standard
professionali richiesti agli operatori del settore e debba, quindi,
considerarsi responsabile del pregiudizio subito dal ricorrente a causa del
disservizio occorso. Né può rilevare quale esimente dalla responsabilità del
suddetto intermediario, il fatto che il ricorrente avrebbe potuto,
successivamente, impartire l’ordine ricorrendo al servizio helpdesk.

La possibilità di
utilizzare tale procedura – che presenta modalità operative diverse rispetto a
quella telematica – è infatti una mera facoltà per il cliente il cui mancato
esercizio, pertanto, non può tradursi in fonte di pregiudizio per il medesimo.

In ogni caso, è da
rilevare che il danno, prodottosi al momento del malfunzionamento della
procedura telematica, non potrebbe essere azzerato da un ordine telefonico, per
ipotesi successivamente disposto. Alla luce di quanto sopra, il Collegio
dichiara la banca tenuta al risarcimento del danno subito dal ricorrente”.

Orlando Terracciano(via e-mail)

RISPONDE L’AVVOCATOPAOLA MORESCHINI

Diamo
la parola a chi aveva analizzato il caso (apparentemente chiuso, secondo le
dichiarazioni di Binck bank). “e’ incontestabile, come principio generale, l’obbligo dell’intermediario che
presta servizi di trading on line di garantire ai clienti l’efficienza del
sistema, per tutelare al meglio l’interesse dei destinatari del servizio ad
eseguire con tempestività gli ordini.

Va,
però, ricordato che, sotto un profilo strettamente formale, l’art.37 comma 2
lettera c) del Regolamento intermediari n.16190/2007 prevede che
l’intermediario debba indicare nel contratto “le modalità attraverso cui
l’investitore può impartire ordini e istruzioni” e che, come prevede la
Comunicazione Consob n. Dl/30396 del 21/4/2000 avente oggetto “Trading on line
e regole di comportamento”, l’intermediario deve predisporre “adeguate
procedure e risorse per far fronte ad eventuali cadute (anche temporanee) del
sistema automatizzato, dandosi strumenti alternativi, efficienti e strutturati,
che consentano alla clientela di proseguire l’operatività”. Pertanto, la
modalità alternativa consistente nell’ordine impartito telefonicamente dal
cliente, laddove espressamente prevista dal contratto come mezzo per garantire
la prosecuzione dell’operatività ma concretamente non utilizzata dal cliente,
consente di poter escludere, almeno in linea generale, un inadempimento
dell’intermediario ed una sua responsabilità per il mancato funzionamento dei
sistemi elettronici. Spetta, però, a chi è chiamato a decidere la concreta
controversia, tanto in sede giudiziale che in sede extragiudiziale, il
necessario esame della documentazione fornita dalle parti, dalla quale poter
desumere gli elementi di fatto idonei a ritenere sussistente un danno
risarcibile, specie con riferimento alla questione della esatta ricostruzione
della cronologia degli eventi, e con particolare riguardo all’orario
dell’ordine non andato a buon fine ed agli orari delle diverse quotazioni. Un
tale attento esame documentale ha condotto l’Ombudsman bancario ad accogliere
il ricorso del signor Terracciano”.

DAL “PLUS24”DEL “IL SOLE 24 ORE” DEL 3SETTEMBRE 2016

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