lunedì, Maggio 13, 2024
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CONDOMINIO: Le spese accessorie relative al lastrico

In
veste di proprietario di un appartamento e del lastrico solare praticabile
sovrastante, dovrò sostenere le spese di manutenzione del lastrico nella misura
indicata dall’articolo 1126 del Codice civile.

Poiché
tali spese di manutenzione comprendono anche i lavori di sostituzione della
ringhiera esistente sul lastrico, tale quota di spesa dev’essere ripartita a
norma dell’articolo citato o rimane interamente a carico del sottoscritto,
quale proprietario del sottostante appartamento?

S. S.– MILANO

R I S P O S T A

Occorrerebbe
l’esame della fattispecie in concreto, per stabilire cosa abbia reso necessaria
la sostituzione della ringhiera. Ad ogni modo, per la ripartizione delle spese
del lastrico solare l’articolo 1126 del Codice Civile dispone che, “quando
l’uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i
condòmini, quelli che ne hanno l’uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un
terso nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due
terzi sono a carico di tutti i condòmini dell’edificio o della parte di questo
a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno”.

Sul
tema specifico, la Cassazione ha avuto modo di puntualizzare che anche le spese
cosiddette accessorie all’impermeabilizzazione della terrazza, quali possono
essere il rifacimento della pavimentazione e del parapetto (e, nel caso del
lettore, della ringhiera), devono essere ripartite secondo i principi fissati
dal citato articolo 1126 del Codice civile, se strettamente connesse ai lavori
di impermeabilizzazione. Si veda, in questo senso, per tutte, Cassazione 19 ottobre
1992, numero 11449, secondo cui “il criterio di ripartizione fra i condòmini di
un edificio delle spese di manutenzione e riparazione del lastrico solare e
della terrazza a livello che serva da copertura ai piani sottostanti, fissato
dall’articolo 1126 del Codice civile…riguarda non solo le spese per il
rifacimento o la manutenzione della copertura, e cioè il manto
impermeabilizzato, ma altresì quelle relative agli interventi che si rendono
necessari in via consequenziale e strumentale, sì da doversi considerare come
spese accessorie”. Nel caso affrontato dalla Suprema corte, nella sentenza
11449 del 1992, i lavori di impermeabilizzazione avevano reso necessario “…il
taglio del parapetto nella sua parte inferiore”, sicché se ne era resa
necessaria la sostituzione.

DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL
26 SETTEMBRE 2016

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