Un
mio cliente ha assistito la madre, vedova ultranovantenne, riconosciuta “non in
grado di compiere gli atti quotidiani della vita”, abitando con lei e
assistendola, negli ultimi sei anni di vita, nella casa già cointestata alla
mamma e ai suoi tre fratelli, tra cui il mio cliente, senza pretendere compensi
e condividendo le spese del vitto.
Attualmente
l’abitazione è cointestata ai tre figli eredi. Successivamente, sono state
avviate le pratiche di vendita della casa, tra l’altro gravata da un’ordinanza
comunale di diffida a eseguire lavori di manutenzione strutturale, a seguito di
rilievi effettuati dai vigili del fuoco.
Sulla
stessa sono state effettuate tre perizie di stima, del valore rispettivamente
di 100.000, 114.000 e 144.000 euro. Il mio cliente avrebbe voluto acquistare la
casa, riconoscendo a ciascuno dei due fratelli la somma di 38.000 euro, ma tale
proposta non è stata accettata. Può egli opporsi alla vendita in qualità di
comproprietario?
F. P.– L’AQUILA
R I S P O S T A
La
circostanza che un figlio abbia assistito la madre è ininfluente sulla
comproprietà dell’immobile e sule vicende correlate. Per la cessione a terzi di
un bene in comunione è necessario il consenso di tutti i comproprietari.
Ciascuno può invece vendere singolarmente e autonomamente la propria quota.
Trattandosi di comunione ereditaria, opera la prelazione legale a favore del
comproprietario – coerede (articolo 732 del Codice civile): il coerede che
intende alienare la propria quota deve comunicare la proposta di alienazione,
indicando il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno, nei confronti di terzi
estranei, la preferenza sull’acquisto alle medesime condizioni. La prelazione
dev’essere esercitata entro due mesi, decorsi i quali il coerede è libero di
alienare a terzi. In difetto di accordo per la vendita dell’intero bene o per
una definizione concordata della comproprietà, non resta che chiedere al
giudice lo scioglimento della comunione e la divisione giudiziale dell’immobile
(articolo 713 e seguenti del Codice civile).
Trattandosi
di un bene presumibilmente indivisibile in natura in tre porzioni equivalenti,
esso verrà venduto dal tribunale e il ricavato, pagati i debiti ereditari, sarà
ripartito fra i coeredi in proporzione alle rispettive quote.
DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL
10 OTTOBRE 2016