mercoledì, Maggio 15, 2024
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CONTROVERSIE LEGALI: Gli eredi non si accordano, la comunione va sciolta

Un
mio cliente ha assistito la madre, vedova ultranovantenne, riconosciuta “non in
grado di compiere gli atti quotidiani della vita”, abitando con lei e
assistendola, negli ultimi sei anni di vita, nella casa già cointestata alla
mamma e ai suoi tre fratelli, tra cui il mio cliente, senza pretendere compensi
e condividendo le spese del vitto.

Attualmente
l’abitazione è cointestata ai tre figli eredi. Successivamente, sono state
avviate le pratiche di vendita della casa, tra l’altro gravata da un’ordinanza
comunale di diffida a eseguire lavori di manutenzione strutturale, a seguito di
rilievi effettuati dai vigili del fuoco.

Sulla
stessa sono state effettuate tre perizie di stima, del valore rispettivamente
di 100.000, 114.000 e 144.000 euro. Il mio cliente avrebbe voluto acquistare la
casa, riconoscendo a ciascuno dei due fratelli la somma di 38.000 euro, ma tale
proposta non è stata accettata. Può egli opporsi alla vendita in qualità di
comproprietario?

F. P.– L’AQUILA

R I S P O S T A

La
circostanza che un figlio abbia assistito la madre è ininfluente sulla
comproprietà dell’immobile e sule vicende correlate. Per la cessione a terzi di
un bene in comunione è necessario il consenso di tutti i comproprietari.
Ciascuno può invece vendere singolarmente e autonomamente la propria quota.
Trattandosi di comunione ereditaria, opera la prelazione legale a favore del
comproprietario – coerede (articolo 732 del Codice civile): il coerede che
intende alienare la propria quota deve comunicare la proposta di alienazione,
indicando il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno, nei confronti di terzi
estranei, la preferenza sull’acquisto alle medesime condizioni. La prelazione
dev’essere esercitata entro due mesi, decorsi i quali il coerede è libero di
alienare a terzi. In difetto di accordo per la vendita dell’intero bene o per
una definizione concordata della comproprietà, non resta che chiedere al
giudice lo scioglimento della comunione e la divisione giudiziale dell’immobile
(articolo 713 e seguenti del Codice civile).

Trattandosi
di un bene presumibilmente indivisibile in natura in tre porzioni equivalenti,
esso verrà venduto dal tribunale e il ricavato, pagati i debiti ereditari, sarà
ripartito fra i coeredi in proporzione alle rispettive quote.

DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL
10 OTTOBRE 2016

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