In
caso di nomina di un nuovo amministratore di condominio, i tempi del passaggio
di consegne dal vecchio amministratore a quello nuovo sono puntualmente
definiti?
In
caso di risposta affermativa, qual è l’arco temporale da rispettare?
L. C.– ROMA
R I S P O S T A
L’articolo
1129 del Codice civile si limita a disporre che, alla cessazione dell’incarico,
l’amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione condominiale
all’amministratore subentrante, senza prefissare un termine per la consegna.
Dunque, l’amministratore cessato deve rendere da subito la documentazione in
suo possesso, per non pregiudicare la gestione condominiale e può – ancor prima
di un eventuale giudizio cautelare – essere messo in mora dal nuovo
amministratore e dai condòmini.
Il
principio secondo il quale l’amministratore, anche dopo la cessazione dalla
carica,
conserva ad interim i suoi poteri ed è tenuto
“ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi
comuni”, a norma dell’articolo 1129 del Codice civile, non opera quando risulti
una volontà dei condomini, espressa con una delibera dell’assemblea, di
nominare un nuovo mandatario (il che è di per sé contrario alla conservazione
dei poteri interinali da parte dell’amministratore cessato).
DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL
10 OTTOBRE 2016