lunedì, Aprile 29, 2024
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BANCHE & CLIENTI: Reclamo formale contro l’operato della banca

A
proposito delle informazioni “certe” sui clienti, sono già stato “verificato”
due volte dall’istituto di credito di cui sono correntista, e sempre con il
medesimo risultato, cioè una sfilza di telefonate da parte di consulenti
finanziari della banca, che mi proponevano deleghe di gestione patrimoniale da
me rifiutate.

Sono
stato molto critico con la banca su questa procedura (usando anche termini
piuttosto pesanti), e credo che sia stato questo il motivo per cui – a quanto
mi risulta – mi è stato bloccato circa il 30% dei dividendi accreditatimi a
giugno – luglio, e questo senza alcun preavviso. Ho chiesto spiegazioni
telefonicamente, senza ottenere soddisfazione. L’ho fatto per iscritto, ma
ancora nessuna risposta. Cosa devo fare?

S. D.– MILANO

R I S P O S T A

Nel
caso in cui un cliente sia insoddisfatto del comportamento della banca,è
necessario che proponga formale reclamo nei confronti dell’istituto di credito,
ovverossia uno scritto di contestazione dell’operato della banca, con richiesta
di risarcimento del danno o di altro contegno idoneo a soddisfare le richieste
del cliente.

Anche
per precostituirsi la prova del deposito di tale reclamo, è consigliabile che
esso venga inoltrato tramite posta raccomandata o altro mezzo che assicuri la
certezza della ricezione e della data di quest’ultima. La formale protesta
andrà indirizzata alla sede legale della banca o al suo ufficio reclami.
Pervenuto il reclamo, se lo stesso ha a oggetto servizi bancari e finanziari,
la banca ha 30 giorni per istruire la pratica e fornire adeguato riscontro; se,
invece, si tratta di servizi di investimento, i giorni per rispondere sono 90
giorni.

La
risposta potrà contenere un accoglimento del reclamo o un diniego motivato
dello stesso. In tale secondo caso, il cliente potrà proporre reclamo all’Arbitro
bancario finanziario o ricorrere ad altri strumenti di risoluzione della
controversia. Qualora anche tali tentativi di ottenere soddisfazione non
sortiscano l’effetto sperato, il cliente potrà adire, per la tutela dei propri
diritti, l’autorità giudiziaria.

DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL
10 OTTOBRE 2016

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