Ho
presentato richiesta di demolizione e fedele ricostruzione” di un’abitazione (prima casa) edificata dai miei genitori nel
1954. necessita di demolizione (mura costruite in sasso, soggette a
sgretolamento) in quanto costruita, visto il periodo, in estrema economia.
Purtroppo, l’immobile è stato edificato a soli 6/7 metri da un canale demaniale
e non a 10 metri,
come da regio decreto del 1904.
L’ufficio
urbanistica mi sta facendo problemi in quanto dice che, per il tipo di permesso
che ho richiesto, è necessario il parere del demanio idrico o quantomeno quello
che, secondo loro, doveva essere rilasciato, in quel tempo, ai miei genitori e
che non ho. A questo punto mi chiedo: visto che ho un regolare permesso a
costruire rilasciato dal comune nel 1954, con tanto di successiva dichiarazione
di agibilità, coma hanno potuto rilasciarlo in mancanza di questo documento? O
comunque, siamo certi che in quel periodo fosse necessario)
M. B.– LUCCA
R I S P O S T A
L’Ufficio
ha ragione, nel senso che il limite dei 10 metri dall’argine è un
limite di in edificabilità assoluta ed inderogabile. Forse l’unica possibilità
che può essere d’aiuto consiste nel verificare se il canale demaniale
costituisce o meno un corso d’acqua pubblico, come tale rientrante nell’ambito
di applicazione del Rd n.1775/1933 e del Rd n.523/1904. Si potrebbe in questo
caso ricorrere al Tribunale Superiore delle acque pubbliche.
DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL
24 OTTOBRE 2016