sabato, Maggio 18, 2024
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EDILIZIA & URBANISTICA: Imprescrittibile l’azione sulle distanze legali

Vorrei
sapere se per un abuso edilizio realizzato al confine, con lesione di diritti
di terzi, nel corso dell’anno 1992, non condonato, essendo ormai trascorsi 24
anni dalla sua realizzazione senza che i terzi abbiano sollevato alcuna
eccezione, si può invocare la prescrizione del diritto all’opposizione essendo
ormai trascorsi oltre 20 anni dalla sua realizzazione senza alcun titolo
interruttivo della prescrizione.

Ovvero,
visto che l’immobile non è ancora condonato, la prescrizione decorre dal
momento dell’approvazione del condono (20 anni dall’approvazione del condono)?
Ovvero, il terzo leso nel suo diritto può opporsi alla concessione del condono?

F. D. L.– RAVELLO

R I S P O S T A

L’articolo
11, comma 3, del Dpr 380/2001, Testo Unico Edilizia, dispone che il rilascio
del permesso di costruire non comporta limitazioni dei diritti dei terzi, per cui
il titolo abilitativo viene rilasciato salvi i diritti dei terzi in quanto non
si rinviene un obbligo generalizzato per l’amministrazione di verificare
l’esistenza di limiti di natura civilistica.

Nel
caso specifico del condono edilizio, la giurisprudenza si è espressa nel senso
che gli abusi in materia di distanze non sono condonabili. La norma che
attribuisce il potere di sanatoria vieta di rilasciare il titolo in contrasto
con i diritti dei terzi, poiché la relativa disciplina non è derogabile essendo
diretta alla tutela di interessi generali (Tar Campania, sezione VI-II,
n.369/2013). Questo principio di non sanabilità è stato previsto dal secondo
condono edilizio di cui alla legge 724/1994, poi però modificato dalla legge
662/1996, che ha ripristinato l’affermazione generica che il rilascio della
sanatoria non comporta limitazioni dei diritti dei terzi, per cui non è
precluso il rilascio della sanatoria per gli aspetti urbanistici ed edilizi.

Ciò
non impedisce, dal punto di vista amministrativo, al terzo che ritenga leso un
suo diritto di segnalare con un esposto il fatto all’amministrazione
relativamente alla domanda di condono in istruttoria affinché ne tenga conto
(Tar Lazio-Roma, sezione II, 3987/2011) e di impugnare l’eventuale successivo
permesso in sanatoria entro 60 giorni dalla pubblicazione del relativo
provvedimento (Tar Puglia, sezione I, n.971/2011), ovvero dalla ricezione della
comunicazione dell’avvenuto rilascio come contro interessato a seguito
dell’esposto; dal punto di vista dei rapporti tra privati, il terzo può
promuovere l’azione in sede civile per ottenere la riduzione in pristino o il
risarcimento danni (Cassazione civile, sezione II, n.21947/2013).

Riguardo
alla prescrizione per promuovere l’azione per il rispetto delle distanze legali,
la Corte di Cassazione civile ha affermato che la stessa è imprescrittibile, in
quanto illecito permanente (Cassazione civile, sezione II, 871/2012).

DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL
24 OTTOBRE 2016

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