giovedì, Maggio 2, 2024
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CONTROVERSIE STRADALI- Velocità: Cassazione rigida sul rispetto dei limiti

Ho
ricevuto una multa per eccesso di velocità (articolo 142, comma 8, Cds) alle
ore 23. ho fatto una verifica e il cartello stradale del limite di 50 km/h risulta prodotto
nel 1991, è molto mal ridotto e alla sera è praticamente invisibile. Penso di
aver subito un abuso. Cosa devo fare? Faccio ricorso o denuncio il Comune? Il
cartello stradale, ogni quanto tempo deve essere sostituito?

O. D.– PADOVA

R I S P O S T A

Il
Codice della Strada e il relativo regolamento di esecuzione non indicano il
periodo entro il quale da segnaletica stradale deve essere sostituita,
prescrivendo, in generale, l’obbligo, per gli enti proprietari, che sia
mantenuta in perfetta efficienza. In particolare, l’articolo 14 del Cds
prescrive che gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la
sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedano alla manutenzione,
gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredi, nonché
all’apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta (orizzontale o
verticale). L’articolo 38, comma 7, del Cds, inoltre, stabilisce che gli enti
proprietari delle strade sono tenuti alla massima cura nel mantenimento della
segnaletica stradale ed al controllo della sua efficienza, sostituendola,
reintegrandola o rimuovendola quando sia anche parzialmente inefficiente o non
sia più rispondente allo scopo per il quale è stata collocata.

Tuttavia,
nei confronti degli enti proprietari che non adempiono agli obblighi di cui
sopra, non sono previste sanzioni, ma il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti può ingiungere di adempiere a
quanto dovuto, provvedendo direttamente, in caso di inottemperanze, e ponendo a
carico dell’ente proprietario le relative spese.

Per
quanto concerne la segnalazione dei limiti di velocità, si evidenzia che gli
enti proprietari della strada hanno l’obbligo di provvedervi, con l’apposizione
della relativa segnaletica, solo se ritengono, seguendo le direttive del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di determinare, sulle strade e
tratti di esse, limiti diversi da quelli fissati dall’articolo 142, comma 1,
del Cds. Tale norma prescrive, infatti, i limiti di velocità generali per
ciascuna categoria di strada, validi in assenza di diversa indicazione.

Pertanto,
solo se sono stabiliti limiti diversi, l’articolo 37 del Cds demanda agli enti
proprietari della strada, fuori dei centri abitati, e ai Comuni, nei centri
abitati, l’apposizione e la manutenzione della segnaletica. Com’è noto, i
limiti massimi di velocità sono di 130 km/h per le autostrade, di 110 km/h per le strade
extraurbane principali, di 90
km/h per le strade extraurbane secondarie e per le
strade extraurbane locali, e di 50
km/h per le strade nei centri abitati, con la
responsabilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade
urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano.

Entro
tali limiti massimi, gli enti proprietari della strada possono, dunque, fissare
limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi diversi, in determinate
strade e tratti di strada quando l’applicazione al caso concreto lo renda
opportuno, seguendo le direttive impartite dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti. Contro i provvedimenti e le ordinanze relativi alla segnaletica
è ammesso ricorso al suindicato Ministero che decide in merito. Per le
opportune valutazioni, si fa presente, infine, che la Cassazione ha ritenuto
che, seppure il cartello non sia a norma di legge e l’ente proprietario non
abbia adempiuto alle disposizioni del Cds per l’installazione del segnale, il
conducente non è esonerato dall’obbligo di rispettare la prescrizione espressa
dal cartello (Cassazione sezione VI, ordinanza n.25771 del 15 novembre 2013;
Cassazione, sezione II, sentenza n.12431 del 20 maggio 2010; Cassazione,
sezione II, sentenza n.7709 del 19 aprile 2016).

DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL
7 NOVEMBRE 2016

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