L’articolo
109 del testo unico enti locali (Tuel), al comma 2, dispone che, nei Comuni
privi di personale con qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all’articolo
107 possono essere attribuite ai responsabili degli uffici. Vorrei sapere se
tale possibilità vale solo per i Comuni con meno 5mila abitanti, come dispone
l’articolo 53, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n.388, e se l’incarico è
attribuito alla giunta o sempre al sindaco.
E. C.– SALERNO
R I S P O S T A
In
effetti la norma richiamata dal lettore prevede la possibilità di nomina dei
capi del servizio all’esercizio delle funzioni dirigenziali, negli enti privi
di personale con la qualifica dirigenziale, limitandola ai Comuni con
popolazione inferiore ai 5mila abitanti.
Tale
disposizione deve, tuttavia, intendersi integrata con quella prevista
dall’articolo 29, comma 4, della legge 448/2001, il quale consente, sempre ai
Comuni della tipologia indicata, di affidare al segretario comunale le funzioni
di responsabile di servizio nel caso in cui nell’ente manchi tale figura. Si
tratta, di una deroga al principio generale, che tuttavia contiene vincoli ben
precisi. Come è altresì inderogabile la competenza del sindaco a nominare i
responsabili di servizio, e ciò a norma dell’articolo 50, comma 10, del Tuel.
DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL
7 NOVEMBRE 2016