Da giugno 2017 le attività per le quali sarà necessaria la SCIA cambiano. Ecco come.
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Lo scorso 26 novembre è stata pubblicata sulla gazzetta ufficiale la modifica alla lista di attività per le quali è necessaria la comunicazione certificata di inizio attività ovvero la SCIA.
Questo genera anche in capo agli enti locali un periodo di riadattamento in termini procedurali: sarà cura dunque della PA adattare le procedure di richiesta per le attività che vi segnaliamo.
La scadenza per tale adeguamento è il prossimo giugno.
Quali attività necessitano di SCIA da giugno 2017?
Nel giugno 2017 avranno bisogno della SCIA le seguenti attività:
- commercio;
- agenzie di pubblici incanti, matrimoniali, di pubbliche relazioni, di recupero stragiudiziale dei crediti e d’affari;
- scuole nautiche;
- centri di revisione di veicoli a motore;
- facchinaggio;
- sale giochi;
- autorimesse;
- distributori di carburante;
- officine di autoriparazione (meccanici, carrozzerie e gommisti);
- acconciatori ed estetisti;
- somministrazione di alimenti e bevande;
- strutture ricettive e stabilimenti balneari;
- attività di spettacolo o intrattenimento;
- panifici;
- tinto lavanderie;
- arti tipografiche, litografiche, fotografiche e di stampa;
- autoscuole;
- allevamento, stalle di sosta, produzione di latte crudo;
- impresa di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione;
- asili nido.
Le Amministrazioni possono incrementare la lista di attività sottoposte a SCIA
È data la possibilità alle amministrazioni locali, di aumentare il numero di attività sottoposte a SCIA anche in ragione delle specificità territoriali.
Perchè tale allargamento divenga effettivo sarà necessario che le modifiche vengano inserite all’interno del sito istituzionale.
Fonte: laleggepertutti.it