lunedì, Maggio 6, 2024
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COSTITUZIONE: Il governo non viene scelto e/o nominato dal popolo!

Il Governo non è espressione della volontà del
popolo ma dei rappresentati del Popolo, ossia dei parlamentari (deputati e
senatori): formalmente è eletto dal Presidente della Repubblica sulla base di
prassi non scritte nella Costituzione.

======================

Si
sente spesso dire che l’attuale 
Governo
come quelli precedenti – è illegittimo perché è un 
Governo non eletto dal popolo;
si tratterebbe quindi di un organo insediato di “prepotenza” perché privo di
mandato da parte degli elettori. Ma è proprio vero che il 
Governo viene eletto (o comunque scelto)
dal popolo?

La verità è tutt’altra. Il Governo non lo nomina il popolo,
ma il Presidente della Repubblica secondo peraltro regole che la Costituzione
non contempla affatto, ma che si basano su semplici prassi. Né peraltro il
popolo ha una minima parte in questo processo di formazione, se non – per come
si vedrà a breve – nella nomina dei propri rappresentanti (i parlamentari) i
quali saranno poi chiamati a dare o meno la 
fiducia al Governo.

Ma
procediamo per gradi e vediamo 
come
si forma il Governo in Italia
.

Cosa dice la
Costituzione

A
seguito del recente 
referendum costituzionale
– volto a decidere sulle sorti della legge di modifica del 
Senato
gli italiani sono diventati un po’ «costituzionalisti» e hanno scoperto un
testo di cui in molti, a lungo, hanno ignorato l’esistenza. La 
Costituzione.
Val quindi la pena di rileggere le norme che regolano 
la formazione del Governo:
chi lo sceglie, chi lo “
elegge
– se mai di elezioni si può parlare – e a chi risponde del proprio mandato.

Chi nomina il
Governo?

Dando
una rapida lettura all’
articolo
92 della Costituzione 
scopriamo
che il Governo è un organo che non viene eletto dal popolo – come invece
comunemente si dice – ma dal Capo dello Stato, ossia il 
Presidente della Repubblica

La norma recita testualmente:

«Il Governo della Repubblica è composto del
Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio
dei Ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il
Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri
».

Dopo
la nomina da parte del Capo dello Stato del Presidente del Consiglio e dei suoi
Ministri si procede come segue:

·giuramento:
il Presidente del Consiglio ed i Ministri devono prestare giuramento nelle mani
del Capo dello Stato;

·fiducia:
il Governo deve, entro dieci giorni dalla formazione, presentarsi davanti a
ciascuna Camera per ottenere il voto di fiducia, vale a dire l’atto di
gradimento politico con cui il Parlamento aderisce al programma dell’esecutivo.

Contrariamente
a quanto spesso si crede, al momento di una crisi di Governo, prima della
scelta del nuovo Capo del consiglio dei Ministri non è necessario procedere a
nuove 
elezioni
politiche 
(per la scelta di parlamentari senatori):
l’esecutivo rappresenta infatti la scelta che il Presidente della Repubblica fa
sulla base dell’attuale maggioranza parlamentare. Maggioranza che, in quanto
successivamente chiamata a dare la fiducia al Governo alla presentazione del
proprio programma, deve anche essere sussistente e netta. Qualora non vi sia
una maggioranza in grado di supportare il Governo con il voto di fiducia, il
Capo dello Stato può decidere di affidare l’incarico di un nuovo Esecutivo a un
soggetto che abbia maggiore consenso parlamentare; in ultima analisi, qualora
ciò non risulti possibile, il Presidente può procedere allo 
scioglimento delle Camere e
alle 
elezioni
anticipate
.

Per
questo, prima della nomina del Capo del Consiglio dei Ministri, il Presidente
della Repubblica è solito procedere alle cosiddette 
consultazioni:
sente, cioè, gli esponenti dei principali partiti e gruppi parlamentari, di
modo da verificare – onde non perdere successivamente tempo – l’esistenza di
una maggioranza per il voto di fiducia.

L’articolo 94 della Costituzione recita infatti
nel seguente modo:

«Il Governo deve avere la fiducia delle due
Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia
mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il
Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o d’entrambe le Camere
su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da
almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in
discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione
».

Completa
il quadro di norme dedicato alla formazione del Governo l’
articolo 70 della Costituzione,
che stabilisce:

«Il Presidente della Repubblica può, sentiti i
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, indire le
elezioni della Camera dei deputati prima del termine ordinario, nel caso di
dimissioni del Governo ai sensi dell’articolo 74. La Camera dei deputati non
può essere sciolta nell’ultimo semestre del mandato del Presidente della
Repubblica. Se il termine ordinario scade nel periodo predetto, la durata della
Camera dei deputati è prorogata. Le elezioni della nuova Camera dei deputati si
svolgono entro sei mesi dall’elezione del Presidente della Repubblica
».

In sintesi

Per
quanto riguarda la formazione del Governo, la Costituzione si limita ad
affermare che 
il
Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e,
su proposta di questo, i Ministri
. Nulla dice,
invece, in merito alla procedura da seguire. Il Capo dello Stato non è quindi
tenuto a indire elezioni anticipate ad ogni crisi di Governo, prima della
nomina del capo del Consiglio dei Ministri. Se il Governo scelto dal Capo dello
Stato non dovesse essere munito di appoggio parlamentare – appoggio necessario
per il voto di fiducia – il Presidente della Repubblica può dare il mandato a
un altro soggetto. 

Solo in ultima analisi è tenuto a indire elezioni
anticipate.

Fonte: laleggepertutti.it

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