mercoledì, Maggio 1, 2024
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CONDOMINIO: Il verbale va scritto durante l’assemblea

Facendo
riferimento ai tempi di consegna del verbale di un’assemblea condominiale, se
la legge non prevede un termine entro il quale deve essere inviata copia del
verbale ai condomini assenti, prevede, secondo l’articolo 1137, dei termini
perentori per l’impugnazione: trenta giorni, decorrenti dalla data della
deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della
delibera per gli assenti.

Spesso
l’amministratore, verbalizzante, prende appunti per redigere il verbale in una
fase successiva. Spesso non è neppure tempestivo, per cui un condomino presente
non è in grado di impugnare nei termini di legge quanto verbalizzato.

Se
nel verbale mancano o sono riportati in
modo errato gli interventi dei partecipanti, che cosa si può fare?

P. P.– BOLOGNA

R I S P O S T A

Fra
gli adempimenti a carico dell’amministratore vi è anche quello dell’invio del
verbale che si evince indirettamente dal comma 2 dell’articolo 1137 del Codice
civile, in quanto il termine di trenta giorni per l’impugnazione decorre per
gli assenti dal momento della comunicazione per la quale non è previsto un
termine, ma che secondo la diligenza del mandatario ex articolo 1710 con cui
deve operare l’amministratore del condominio, richiede la massima tempestività.

Per
ciò che concerne la redazione di un verbale non conforme a quanto accaduto in
assemblea, vi è anzitutto da premettere che sul piano penale il decreto
legislativo del 15 gennaio 2016 n.7 ha abrogato l’articolo 485 del Codice
penale che sanzionava la falsità in scrittura privata. Sul piano civilistico vi
è da dire che si individuano dei limiti alla prova in quanto, essendo il
verbale di assemblea un documento, quando non addirittura una scrittura
privata, soggiace ai limiti della prova testimoniale.

Infatti,
se pura la Corte di cassazione anche recentemente (Cassazione civile
n.16774/2015) ammetta che il verbale di assemblea condominiale offra una prova
presuntiva dei fatti che afferma essersi in essa verificati, il condomino che
impugna la delibera contestando la rispondenza a verità potrà liberamente
provare il suo assunto.

Tuttavia,
la stessa giurisprudenza ritiene non ammissibile la prova testimoniale
(Cassazione civile, n.2101/1997; Corte d’Appello Roma n.4322/2003; Tribunale di
Padova n.1955/2006).

A
ciò si aggiunga che spesso presenti all’assemblea sono gli stessi condomini,
per cui scatta comunque il limite soggettivo alla prova testimoniale. Da questa
difficoltà probatoria deriva il suggerimento al rigore nella redazione del
verbale e al controllo in sede di adunanza del verbale stesso non solo da parte
del segretario e del presidente, ma anche degli altri condomini.

E
quindi sarebbe opportuno scongiurare la prassi per cui il verbale viene
predisposto in appunti e in bozza e poi successivamente steso in una versione definitiva e magari
sottoscritto successivamente dal presidente.

DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL
19 DICEMBRE 2016

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