sabato, Maggio 18, 2024
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FOA: Libero accesso ai documenti amministrativi

Libero accesso
agli atti amministrativi, entra in vigore il Foia

 

 

 

Freedom of
information act, in vigore dal 23 dicembre 2016: tutti i cittadini potranno
accedere agli atti della pubblica amministrazione.

Da
oggi, per gli italiani, scatta il
libero
accesso agli atti della pubblica amministrazione
anche
se riguardano diritti di altri privati, come ad esempio la richiesta di licenza
edilizia di un vicino, la partecipazione a un bando di gara di un candidato a
un posto pubblico, il
curriculumdi
un collega di lavoro che ha ottenuto un avanzamento in carriera, ecc.. Viene
capovolta l’impostazione che, sino ad ora, ha disciplinato i rapporti tra
cittadini e P.A.: la tutela della privacy diventa l’eccezione, garantita solo
per particolari esigenze di produzione, di segreto di Stato e di economia
nazionale; invece, la regola generale diventa il
libero accessoa
tutte le informazioni, anche per semplice
curiositàe non
necessariamente se c’è un interesse specifico da dimostrare. Una vera e propria
svolta nella
trasparenza,
determinata dall’approvazione, nella scorsa primavera, del decreto legislativo
[1]sul
cosiddetto
FOIA,
ossia
Freedom
Of Information Act
(legge sulla
libertà di informazione).

Leggi:Cambia il diritto di accesso agli atti amministrativieAddio privacy con la PA

Ogni
cittadino avrà libero accesso ai documenti pubblici. Non parliamo di quelli già
disponibili nella sezione “
Trasparenza
dei siti Internet delle Pubbliche amministrazioni. No. Parliamo di informazioni
che ci riguardano in prima persona, e che sono state finora chiuse in un
cassetto. «A che punto è la mia richiesta di visita specialistica in ospedale?
Quanto ha speso quel politico in cene e viaggi? A che punto sono i lavori di
ristrutturazione del parco pubblico e come mai sono bloccati da diversi mesi? A
chi è stato dato il finanziamento pubblico e perché proprio a questa ditta e
non alla mia? Quanto è sicura la mia scuola? Quanto è inquinata l’aria del mio
quartiere? Come sono state stilate le graduatorie del concorso pubblico?». A
tutte queste domande ogni italiano avrà diritto ad avere una risposta, da un
lato con la pubblicazione – sui siti degli enti pubblici – di informazioni sino
ad oggi ritenute riservate (ad esempio, stipendi e benefits di chi esercita
funzioni pubbliche), dall’altro con l’obbligo di fornire risposte scritte e
motivate a richiesta degli interessati che abbiano presentato una domanda di
accesso agli atti amministrativi.

L’accesso
agli atti sarà
gratuito.
E qui uno dei punti fondamentali della riforma: viene cancellato il silenzio
rifiuto. Per cui, se la P.A. non risponde nei tempi di legge, ossia
30 giorni,
il cittadino avrà diritto di visionare gli atti. Il rifiuto andrà invece posto
per iscritto e, soprattutto,
motivato,
altrimenti il suo silenzio si considererà come assenso e, quindi, scatterà in
automatico il
diritto
di accesso
. Contro l’eventuale rifiuto all’accesso si potrà
fare ricorso al Responsabile anti-corruzione o, negli enti locali, al difensore
civico, evitando così la via più costosa del ricorso al Tar così come previsto
dalla attuale legge.

Eventuali contro
interessati all’accesso alle informazioni che li riguardano potranno opporsi
entro 10 giorni dalla comunicazione loro inviata dalla P.A. circa la
presentazione di una richiesta di accesso agli atti.

Leggi
anche
Tutti i punti della riforma sull’accesso agli atti
amministrativi.

La svolta è
che non bisognerà più dimostrare un proprio particolare interesse alla pratica
per chiedere l’ostensione degli atti amministrativi. Ci spieghiamo meglio. Se
in passato, per sapere sulla base di quali criteri era stata determinata la
vittoria di un candidato a un concorso piuttosto che di un altro bisognava
essere inseriti nella graduatoria, oggi tale condizione non esiste più e tutti
possono sapere perché le ragioni dell’aggiudicazione. Insomma, la privacy si
inchina anche alla semplice curiosità, visto che comunque la pubblica
amministrazione deve sempre agire per trasparenza e rispettando le norme di
legge. E quando si parla di legge, non devono esistere segreti.

Riportiamoqui
di seguito il
testo
della legge sul FOIA,Freedom Of Information Act
.


DECRETO
LEGISLATIVO 25 maggio 2016, n. 97

Revisione e
semplificazione delle disposizioni
in materia di

prevenzione
della corruzione, pubblicita\’ e
trasparenza, correttivo

della legge 6
novembre 2012, n. 190 e del
decreto legislativo 14

marzo 2013, n.
33, ai sensi dell\’articolo 7 della
legge 7 agosto

2015, n. 124,
in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni

pubbliche.
(16G00108)

(GU n.132 del 8-6-2016)

Vigente al: 23-6-2016

Capo I
Modifiche al
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;

Visto l\’articolo 7 della legge 7 agosto
2015, n. 124,
recante:

«Deleghe al
Governo in materia
di riorganizzazione delle

amministrazioni
pubbliche»;

Vista la legge 7 agosto 1990,
n. 241, recante
nuove norme in

materia di
procedimento amministrativo e di
diritto di accesso
ai

documenti
amministrativi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, recante norme

generali sull\’ordinamento del
lavoro alle dipendenze
delle

amministrazioni
pubbliche;

Visto il decreto legislativo 30
giugno 2003, n.
196, recante:

«Codice in
materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82,
recante Codice

dell\’amministrazione
digitale;

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69,
recante: «Disposizioni per lo

sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita\’ nonche\’ in

materia di
processo civile»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150,
recante:

«Attuazione della
legge 4 marzo
2009, n. 15,
in materia di

ottimizzazione della
produttivita\’ del lavoro
pubblico e di

efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il Codice del processo
amministrativo di cui
al decreto

legislativo 2 luglio
2010, n. 104;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190,
recante: «Disposizioni per

la prevenzione
e la repressione della corruzione e dell\’illegalita\’

nella pubblica
amministrazione»;

Visto il
decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33,
recante:

«Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicita\’,

trasparenza e
diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche

amministrazioni»;

Vista la preliminare deliberazione
del Consiglio dei
ministri,

adottata nella
riunione del 20 gennaio 2016;

Sentito il Garante per la protezione dei dati
personali;

Acquisito
il parere della
Conferenza unificata, ai
sensi

dell\’articolo
8, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281,

espresso nella
riunione del 3 marzo 2016;

Udito il parere del Consiglio di
Stato, espresso dalla
Sezione

consultiva per
gli atti normativi nell\’adunanza del 18 febbraio 2016;

Acquisito
il parere della
Commissione parlamentare per
la

semplificazione e
delle Commissioni parlamentari
competenti per

materia e per
i profili finanziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei
ministri, adottata nella

riunione del
16 maggio 2016;

Su proposta del Ministro per
la semplificazione e
la pubblica

amministrazione;

E m a n a

il seguente decreto
legislativo:

Art. 1

Modifiche al titolo del decreto
legislativo n. 33 del 2013

1. Il titolo del decreto legislativo 14
marzo 2013, n.
33, e\’

sostituito dal
seguente: «Riordino della
disciplina riguardante il

diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicita\’,
trasparenza

e diffusione
di informazioni da
parte delle pubbliche

amministrazioni.».

Art. 2

Modifiche all\’articolo 1 del decreto
legislativo

n. 33 del 2013

1. All\’articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo n. 33 del 2013,

le parole
«delle informazioni concernenti
l\’organizzazione e

l\’attivita\’
delle pubbliche amministrazioni,
allo scopo di»,
sono

sostituite
dalle seguenti: «dei dati
e documenti detenuti
dalle

pubbliche
amministrazioni, allo scopo di
tutelare i diritti
dei

cittadini, promuovere
la partecipazione degli
interessati

all\’attivita\’
amministrativa e».

Art. 3

Modifiche all\’articolo 2 del decreto
legislativo n. 33

del 2013 e inserimento
dell\’articolo 2-bis

1. Il comma 1 dell\’articolo 2 del
decreto legislativo 14
marzo

2013, n. 33,
e\’ sostituito dal seguente: «1.
Le disposizioni del

presente
decreto disciplinano la liberta\’ di accesso di
chiunque ai

dati e ai
documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli

altri soggetti
di cui all\’articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei

limiti relativi
alla tutela di
interessi pubblici e
privati

giuridicamente
rilevanti, tramite l\’accesso
civico e tramite
la

pubblicazione di documenti, informazioni e
dati concernenti

l\’organizzazione
e l\’attivita\’ delle pubbliche amministrazioni
e le

modalita\’ per
la loro realizzazione.».

2. Dopo l\’articolo 2 e\’ inserito il seguente:
«Art. 2-bis (Ambito

soggettivo di
applicazione). – 1. Ai fini del presente
decreto, per

“pubbliche
amministrazioni” si intendono tutte le amministrazioni di

cui
all\’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001,

n. 165,
e successive modificazioni, ivi
comprese le autorita\’

portuali, nonche\’
le autorita\’ amministrative indipendenti di

garanzia,
vigilanza e regolazione.

2. La medesima disciplina prevista per le
pubbliche amministrazioni

di cui al
comma 1 si applica anche, in quanto compatibile:

a) agli enti pubblici economici e agli ordini
professionali;

b) alle societa\’ in controllo pubblico
come definite dal
decreto

legislativo
emanato in attuazione dell\’articolo 18
della legge 7

agosto 2015,
n. 124. Sono escluse le societa\’ quotate
come definite

dallo stesso
decreto legislativo emanato in attuazione
dell\’articolo

18 della legge
7 agosto 2015, n. 124;

c) alle associazioni, alle
fondazioni e agli
enti di diritto

privato
comunque denominati, anche privi di
personalita\’ giuridica,

con bilancio superiore
a cinquecentomila euro, la cui
attivita\’ sia

finanziata in
modo maggioritario per almeno due
esercizi finanziari

consecutivi
nell\’ultimo triennio da pubbliche
amministrazioni e in

cui la
totalita\’ dei titolari
o dei componenti
dell\’organo

d\’amministrazione o
di indirizzo sia
designata da pubbliche

amministrazioni.

3. La medesima disciplina prevista per le
pubbliche amministrazioni

di cui al
comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai

dati e ai
documenti inerenti all\’attivita\’
di pubblico interesse

disciplinata dal
diritto nazionale o
dell\’Unione europea, alle

societa\’ in
partecipazione pubblica come
definite dal decreto

legislativo
emanato in attuazione dell\’articolo 18
della legge 7

agosto 2015,
n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti

di
diritto privato, anche
privi di personalita\’
giuridica, con

bilancio
superiore a cinquecentomila euro,
che esercitano funzioni

amministrative,
attivita\’ di produzione di beni e
servizi a favore

delle
amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.».

Art. 4

Modifiche all\’articolo 3 del decreto
legislativo

n. 33 del 2013

1. All\’articolo 3 del decreto legislativo
n. 33 del
2013 sono

apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole «i dati oggetto»
sono inserite le

seguenti: «di
accesso civico, ivi compresi quelli oggetto»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. L\’Autorita\’

nazionale
anticorruzione, sentito il Garante per
la protezione dei

dati personali
nel caso in cui siano coinvolti
dati personali, con

propria delibera
adottata, previa consultazione pubblica,
in

conformita\’
con i principi di proporzionalita\’ e di
semplificazione,

e
all\’esclusivo fine di ridurre gli oneri gravanti sui
soggetti di

cui
all\’articolo 2-bis, puo\’ identificare i dati, le informazioni e i

documenti oggetto
di pubblicazione obbligatoria
ai sensi della

disciplina
vigente per i quali la pubblicazione in forma integrale e\’

sostituita con
quella di informazioni
riassuntive, elaborate per

aggregazione.
In questi casi, l\’accesso ai dati e ai documenti nella

loro
integrita\’ e\’ disciplinato dall\’articolo 5.

1-ter. L\’Autorita\’ nazionale anticorruzione puo\’,
con il Piano

nazionale anticorruzione, nel
rispetto delle disposizioni del

presente
decreto, precisare gli
obblighi di pubblicazione
e le

relative
modalita\’ di attuazione,
in relazione alla
natura dei

soggetti, alla
loro dimensione organizzativa e alle attivita\’ svolte,

prevedendo in
particolare modalita\’ semplificate
per i comuni
con

popolazione
inferiore a 15.000 abitanti, per
gli ordini e collegi

professionali.».

Art. 5

Inserimento dell\’articolo 4-bis e del
capo I-bis

1. Dopo l\’articolo 4 del decreto
legislativo n. 33
del 2013 e\’

inserito il
seguente: «Art. 4-bis (Trasparenza nell\’utilizzo
delle

risorse
pubbliche). – 1. L\’Agenzia per
l\’Italia digitale, d\’intesa

con il
Ministero dell\’economia e delle finanze, al fine di promuovere

l\’accesso e
migliorare la comprensione dei dati relativi all\’utilizzo

delle risorse
pubbliche, gestisce il sito internet denominato
“Soldi

pubblici” che
consente l\’accesso ai
dati dei pagamenti
delle

pubbliche
amministrazioni e ne permette la consultazione in relazione

alla tipologia
di spesa sostenuta e alle amministrazioni che
l\’hanno

effettuata, nonche\’
all\’ambito temporale di riferimento.

2.
Ciascuna amministrazione pubblica
sul proprio sito

istituzionale,
in una parte chiaramente identificabile della
sezione

“Amministrazione
trasparente”, i dati sui
propri pagamenti e ne

permette
la consultazione in
relazione alla tipologia
di spesa

sostenuta,
all\’ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.

3. Per le spese in materia di personale si
applica quanto previsto

dagli articoli
da 15 a 20.

4. Dalle disposizioni di cui ai commi 1
e 2
non devono derivare

nuovi o
maggiori oneri a
carico della finanza
pubblica. Le

amministrazioni interessate
provvedono ai relativi
adempimenti

nell\’ambito delle
risorse umane, strumentali
e finanziarie

disponibili a
legislazione vigente.».

2. Dopo l\’articolo 4-bis del decreto
legislativo n. 33 del
2013,

come inserito
dal comma 1, e\’ inserito il seguente Capo: «CAPO I-BIS

– DIRITTO DI
ACCESSO A DATI E DOCUMENTI».

Art. 6

Modifiche
all\’articolo 5 del decreto legislativo n.
33 del 2013 e

inserimento degli articoli 5-bis e 5-ter e
del capo I-ter

1.
L\’articolo 5 del
decreto legislativo n.
33 del 2013
e\’

sostituito dal
seguente: «Art. 5
(Accesso civico a
dati e

documenti). –
1. L\’obbligo previsto dalla normativa vigente
in capo

alle pubbliche
amministrazioni di pubblicare documenti,
informazioni

o dati
comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei

casi in cui
sia stata omessa la loro pubblicazione.

2.
Allo scopo di
favorire forme diffuse
di controllo sul

perseguimento
delle funzioni istituzionali
e sull\’utilizzo delle

risorse
pubbliche e di promuovere la
partecipazione al dibattito

pubblico, chiunque
ha diritto di accedere ai dati
e ai documenti

detenuti dalle
pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli

oggetto di
pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto

dei limiti
relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti

secondo quanto
previsto dall\’articolo 5-bis.

3. L\’esercizio del diritto di cui ai commi 1
e 2 non e\’ sottoposto

ad alcuna limitazione
quanto alla legittimazione soggettiva
del

richiedente.
L\’istanza di accesso
civico identifica i dati, le

informazioni o
i documenti richiesti e
non richiede motivazione.

L\’istanza puo\’
essere trasmessa per
via telematica secondo
le

modalita\’
previste dal decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e

successive
modificazioni, ed e\’ presentata
alternativamente ad uno

dei seguenti
uffici:

a) all\’ufficio che detiene i dati, le
informazioni o i documenti;

b) all\’Ufficio relazioni con il pubblico;

c) ad altro ufficio indicato
dall\’amministrazione nella sezione

“Amministrazione
trasparente” del sito istituzionale;

d) al responsabile della
prevenzione della corruzione
e della

trasparenza,
ove l\’istanza abbia a
oggetto dati, informazioni
o

documenti
oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente

decreto.

4. Il rilascio di
dati o documenti
in formato elettronico
o

cartaceo e\’
gratuito, salvo il rimborso
del costo effettivamente

sostenuto e
documentato dall\’amministrazione per la
riproduzione su

supporti
materiali.

5.
Fatti salvi i casi
di pubblicazione obbligatoria,

l\’amministrazione
cui e\’ indirizzata la richiesta
di accesso, se

individua
soggetti controinteressati, ai sensi
dell\’articolo 5-bis,

comma 2, e\’
tenuta a dare comunicazione agli stessi,
mediante invio

di copia con
raccomandata con avviso
di ricevimento, o
per via

telematica per
coloro che abbiano
consentito tale forma
di

comunicazione. Entro
dieci giorni dalla
ricezione della

comunicazione,
i controinteressati possono presentare una
motivata

opposizione,
anche per via telematica, alla richiesta di
accesso. A

decorrere
dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui

al comma
6 e\’ sospeso
fino all\’eventuale opposizione
dei

controinteressati.
Decorso tale termine, la pubblica
amministrazione

provvede sulla
richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.

6.
Il procedimento di
accesso civico deve
concludersi con

provvedimento
espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla

presentazione
dell\’istanza con la comunicazione al richiedente e agli

eventuali controinteressati. In
caso di accoglimento,

l\’amministrazione provvede
a trasmettere tempestivamente al

richiedente i
dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso
in cui

l\’istanza riguardi
dati, informazioni o
documenti oggetto di

pubblicazione obbligatoria
ai sensi del
presente decreto, a

pubblicare sul
sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e

a comunicare
al richiedente l\’avvenuta
pubblicazione dello stesso,

indicandogli il
relativo collegamento ipertestuale.
In caso di

accoglimento della
richiesta di accesso
civico nonostante

l\’opposizione
del controinteressato, salvi
i casi di
comprovata

indifferibilita\’, l\’amministrazione ne
da\’ comunicazione al

controinteressato
e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i

documenti
richiesti non prima di quindici
giorni dalla ricezione

della stessa
comunicazione da parte
del controinteressato. Il

rifiuto, il
differimento e la limitazione dell\’accesso devono essere

motivati con
riferimento ai casi e ai limiti stabiliti
dall\’articolo

5-bis. Il
responsabile della prevenzione
della corruzione e
della

trasparenza
puo\’ chiedere agli uffici della relativa
amministrazione

informazioni
sull\’esito delle istanze.

7. Nei casi di diniego totale o parziale
dell\’accesso o di mancata

risposta entro
il termine indicato al comma 6, il richiedente
puo\’

presentare
richiesta di riesame al responsabile
della prevenzione

della
corruzione e della trasparenza, di
cui all\’articolo 43,
che

decide con
provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

Se l\’accesso
e\’ stato negato o differito a tutela degli interessi di

cui
all\’articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile

provvede
sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il

quale si
pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.

A decorrere
dalla comunicazione al Garante, il termine per l\’adozione

del
provvedimento da parte del responsabile
e\’ sospeso, fino
alla

ricezione del
parere del Garante e
comunque per un
periodo non

superiore ai
predetti dieci giorni.
Avverso la decisione

dell\’amministrazione
competente o, in caso di richiesta
di riesame,

avverso quella
del responsabile della prevenzione della corruzione e

della
trasparenza, il richiedente puo\’ proporre ricorso al Tribunale

amministrativo
regionale ai sensi dell\’articolo 116
del Codice del

processo
amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010,

n. 104.

8. Qualora si tratti di atti delle
amministrazioni delle regioni o

degli enti
locali, il richiedente puo\’ altresi\’ presentare ricorso al

difensore
civico competente per ambito territoriale, ove
costituito.

Qualora
tale organo non
sia stato istituito,
la competenza e\’

attribuita al
difensore civico competente per
l\’ambito territoriale

immediatamente superiore.
Il ricorso va
altresi\’ notificato

all\’amministrazione
interessata. Il difensore civico
si pronuncia

entro trenta
giorni dalla presentazione del ricorso. Se il
difensore

civico ritiene
illegittimo il diniego o il differimento,
ne informa

il
richiedente e lo
comunica all\’amministrazione competente.
Se

questa non
conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni

dal
ricevimento della comunicazione del difensore
civico, l\’accesso

e\’ consentito.
Qualora il richiedente l\’accesso si sia
rivolto al

difensore
civico, il termine di cui all\’articolo 116,
comma 1, del

Codice del
processo amministrativo decorre dalla data di ricevimento,

da parte del
richiedente, dell\’esito della sua istanza
al difensore

civico. Se
l\’accesso e\’ stato negato o
differito a tutela
degli

interessi di
cui all\’articolo 5-bis,
comma 2, lettera
a), il

difensore
civico provvede sentito il Garante per
la protezione dei

dati
personali, il quale si pronuncia entro
il termine di
dieci

giorni dalla
richiesta. A decorrere dalla comunicazione
al Garante,

il termine per
la pronuncia del difensore
e\’ sospeso, fino
alla

ricezione del
parere del Garante e
comunque per un
periodo non

superiore ai
predetti dieci giorni.

9.
Nei casi di
accoglimento della richiesta
di accesso, il

controinteressato
puo\’ presentare richiesta di riesame ai
sensi del

comma 7 e
presentare ricorso al difensore civico ai sensi
del comma

8.

10. Nel caso in cui la richiesta di accesso
civico riguardi dati,

informazioni o
documenti oggetto di pubblicazione
obbligatoria ai

sensi del
presente decreto, il responsabile della
prevenzione della

corruzione e
della trasparenza ha
l\’obbligo di effettuare
la

segnalazione
di cui all\’articolo 43, comma 5.

11. Restano fermi gli obblighi di
pubblicazione previsti dal Capo

II, nonche\’ le
diverse forme di accesso degli interessati
previste

dal Capo V
della legge 7 agosto 1990, n. 241.».

2.
Dopo l\’articolo 5
sono inseriti i
seguenti: «Art. 5-bis

(Esclusioni e
limiti all\’accesso civico). – 1.
L\’accesso civico di

cui
all\’articolo 5, comma 2, e\’ rifiutato se il diniego e\’ necessario

per evitare
un pregiudizio concreto
alla tutela di
uno degli

interessi
pubblici inerenti a:

a) la sicurezza pubblica e l\’ordine pubblico;

b) la sicurezza nazionale;

c) la difesa e le questioni militari;

d) le relazioni internazionali;

e) la politica e la
stabilita\’ finanziaria ed
economica dello

Stato;

f) la conduzione di indagini sui reati e il
loro perseguimento;

g) il regolare svolgimento di attivita\’
ispettive.

2. L\’accesso di cui all\’articolo 5, comma 2,
e\’ altresi\’ rifiutato

se il diniego
e\’ necessario per evitare un pregiudizio concreto alla

tutela di uno
dei seguenti interessi privati:

a)
la protezione dei
dati personali, in
conformita\’ con la

disciplina
legislativa in materia;

b) la liberta\’ e la segretezza della
corrispondenza;

c) gli interessi economici e commerciali di
una persona fisica
o

giuridica,
ivi compresi la
proprieta\’ intellettuale, il
diritto

d\’autore e i
segreti commerciali.

3. Il diritto di cui all\’articolo 5, comma 2,
e\’ escluso nei casi

di segreto di
Stato e negli altri casi
di divieti di
accesso o

divulgazione
previsti dalla legge,
ivi compresi i
casi in cui

l\’accesso e\’
subordinato dalla disciplina vigente
al rispetto di

specifiche
condizioni, modalita\’ o limiti, inclusi
quelli di cui

all\’articolo
24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

4. Restano fermi gli
obblighi di pubblicazione
previsti dalla

normativa
vigente. Se i limiti di cui ai commi
1 e 2
riguardano

soltanto
alcuni dati o alcune parti del documento
richiesto, deve

essere
consentito l\’accesso agli altri dati o alle altre parti.

5. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si
applicano unicamente per il

periodo nel
quale la protezione e\’ giustificata in
relazione alla

natura del
dato. L\’accesso civico non puo\’ essere negato ove, per la

tutela degli
interessi di cui ai commi 1 e 2,
sia sufficiente fare

ricorso al
potere di differimento.

6.
Ai fini della
definizione delle esclusioni
e dei limiti

all\’accesso
civico di cui al presente articolo, l\’Autorita\’ nazionale

anticorruzione,
d\’intesa con il Garante per la
protezione dei dati

personali e
sentita la Conferenza unificata di cui all\’articolo 8 del

decreto
legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, adotta
linee guida

recanti
indicazioni operative.

Art.
5-ter (Accesso per
fini scientifici ai
dati elementari

raccolti per
finalita\’ statistiche). – 1. Gli
enti e uffici
del

Sistema
statistico nazionale ai sensi
del decreto legislativo
6

settembre 1989,
n. 322, di
seguito Sistan, possono
consentire

l\’accesso per
fini scientifici ai dati elementari,
privi di ogni

riferimento che
permetta l\’identificazione diretta
delle unita\’

statistiche,
raccolti nell\’ambito di trattamenti statistici di cui i

medesimi
soggetti siano titolari, a condizione che:

a)
l\’accesso sia richiesto
da ricercatori appartenenti a

universita\’,
enti di ricerca e istituzioni pubbliche o private o loro

strutture di
ricerca, inseriti nell\’elenco
redatto dall\’autorita\’

statistica
dell\’Unione europea (Eurostat) o che risultino in possesso

dei requisiti
stabiliti ai sensi del comma 3, lettera a),
a seguito

di
valutazione effettuata dal
medesimo soggetto del
Sistan che

concede
l\’accesso e approvata dal Comitato di cui al
medesimo comma

3;

b)
sia sottoscritto, da
parte di un
soggetto abilitato a

rappresentare l\’ente
richiedente, un impegno
di riservatezza

specificante
le condizioni di utilizzo dei dati, gli
obblighi dei

ricercatori, i
provvedimenti previsti in caso di
violazione degli

impegni assunti,
nonche\’ le misure
adottate per tutelare
la

riservatezza
dei dati;

c) sia presentata una proposta di ricerca e
la stessa sia ritenuta

adeguata,
sulla base dei criteri di cui al comma 3, lettera b),
dal

medesimo
soggetto del Sistan che concede l\’accesso. Il progetto deve

specificare lo
scopo della ricerca, il motivo per il quale tale scopo

non puo\’
essere conseguito senza l\’utilizzo
di dati elementari,
i

ricercatori
che hanno accesso ai dati, i dati richiesti, i metodi di

ricerca e i
risultati che si intendono diffondere. Alla
proposta di

ricerca
sono allegate dichiarazioni
di riservatezza sottoscritte

singolarmente
dai ricercatori che avranno accesso ai dati.
E\’ fatto

divieto di
effettuare trattamenti diversi da
quelli previsti nel

progetto di
ricerca, conservare i dati elementari oltre i termini di

durata del
progetto, comunicare i dati a terzi
e diffonderli, pena

l\’applicazione
della sanzione di cui all\’articolo 162,
comma 2-bis,

del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. I dati elementari di cui al comma 1,
tenuto conto dei tipi
di

dati nonche\’
dei rischi e delle conseguenze di
una loro illecita

divulgazione,
sono messi a disposizione dei ricercatori
sotto forma

di file a cui
sono stati applicati metodi di controllo al fine di non

permettere l\’identificazione dell\’unita\’
statistica. In caso
di

motivata
richiesta, da cui emerga la necessita\’ ai fini della ricerca

e l\’impossibilita\’ di
soluzioni alternative, sono
messi a

disposizione
file a cui non sono stati applicati tali metodi, purche\’

l\’utilizzo di
questi ultimi avvenga
all\’interno di laboratori

costituiti dal
titolare dei trattamenti statistici cui afferiscono i

dati,
accessibili anche da remoto tramite
laboratori organizzati e

gestiti da
soggetto ritenuto idoneo e a condizione
che il rilascio

dei risultati
delle elaborazioni sia autorizzato dal responsabile del

laboratorio
stesso, che i risultati della ricerca non
permettano il

collegamento
con le unita\’ statistiche, nel rispetto delle
norme in

materia di
segreto statistico e di protezione dei dati
personali, o

nell\’ambito di
progetti congiunti finalizzati anche al
perseguimento

di compiti
istituzionali del titolare del trattamento statistico cui

afferiscono i
dati, sulla base di appositi
protocolli di ricerca

sottoscritti
dai ricercatori che partecipano al progetto,
nei quali

siano
richiamate le norme in materia di
segreto statistico e di

protezione dei
dati personali.

3. Sentito il Garante per la protezione
dei dati personali,
il

Comitato di
indirizzo e coordinamento dell\’informazione statistica

(Comstat), con
atto da emanarsi ai sensi dell\’articolo
3, comma 6,

del decreto
del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166,

avvalendosi
del supporto dell\’Istat,
adotta le linee
guida per

l\’attuazione della
disciplina di cui al presente
articolo. In

particolare,
il Comstat stabilisce:

a) i criteri per il riconoscimento degli enti
di cui al comma
1,

lettera
a), avuto riguardo
agli scopi istituzionali
perseguiti,

all\’attivita\’ svolta
e all\’organizzazione interna
in relazione

all\’attivita\’
di ricerca, nonche\’ alle misure adottate per
garantire

la sicurezza
dei dati;

b) i criteri
di ammissibilita\’ dei
progetti di ricerca
avuto

riguardo allo
scopo della ricerca, alla necessita\’
di disporre dei

dati
richiesti, ai risultati e benefici attesi e ai metodi impiegati

per la loro
analisi e diffusione;

c) le modalita\’ di organizzazione e funzionamento
dei laboratori

fisici e
virtuali di cui al comma 2;

d) i
criteri per l\’accreditamento dei
gestori dei laboratori

virtuali,
avuto riguardo agli scopi istituzionali, all\’adeguatezza

della
struttura organizzativa e alle misure adottate per la gestione

e la sicurezza
dei dati;

e) le conseguenze di eventuali violazioni
degli impegni assunti

dall\’ente di
ricerca e dai singoli ricercatori.

4. Nei siti istituzionali del Sistan e
di ciascun soggetto
del

Sistan sono
pubblicati gli elenchi degli enti di ricerca riconosciuti

e dei file di
dati elementari resi disponibili.

5. Il presente articolo si applica anche ai
dati relativi a persone

giuridiche,
enti od associazioni.».

3. Dopo l\’articolo 5-ter, come inserito dal
comma 2, e\’ inserito il

seguente Capo:
«CAPO I-TER –
PUBBLICAZIONE DEI DATI,
DELLE

INFORMAZIONI E
DEI DOCUMENTI».

Art. 7

Inserimento dell\’articolo
7-bis

1.
Dopo l\’articolo 7
e\’ inserito il
seguente: «Art. 7-bis

(Riutilizzo
dei dati pubblicati). – 1. Gli obblighi di
pubblicazione

dei dati
personali diversi dai dati sensibili e dai dati
giudiziari,

di cui
all\’articolo 4, comma 1,
lettere d) ed
e), del decreto

legislativo 30
giugno 2003, n. 196, comportano la possibilita\’ di una

diffusione dei
dati medesimi attraverso siti
istituzionali, nonche\’

il loro
trattamento secondo modalita\’
che ne consentono
la

indicizzazione
e la rintracciabilita\’ tramite i motori di ricerca web

ed il loro
riutilizzo ai sensi dell\’articolo
7 nel rispetto
dei

principi sul
trattamento dei dati personali.

2. La pubblicazione nei
siti istituzionali, in
attuazione del

presente
decreto, di dati relativi a titolari di organi di indirizzo

politico e di
uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonche\’ a

dirigenti
titolari degli organi amministrativi
e\’ finalizzata alla

realizzazione
della trasparenza pubblica, che integra
una finalita\’

di rilevante
interesse pubblico nel rispetto
della disciplina in

materia di
protezione dei dati personali.

3. Le pubbliche amministrazioni possono
disporre la pubblicazione

nel proprio
sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che

non hanno
l\’obbligo di pubblicare ai sensi
del presente decreto
o

sulla base
di specifica previsione
di legge o
regolamento, nel

rispetto dei
limiti indicati dall\’articolo 5-bis,
procedendo alla

indicazione in
forma anonima dei
dati personali eventualmente

presenti.

4. Nei casi in cui norme di legge o di
regolamento prevedano la

pubblicazione
di atti
o documenti, le
pubbliche amministrazioni

provvedono a
rendere non intelligibili
i dati personali
non

pertinenti o,
se sensibili o giudiziari, non indispensabili
rispetto

alle
specifiche finalita\’ di trasparenza della pubblicazione.

5. Le notizie
concernenti lo svolgimento
delle prestazioni di

chiunque sia
addetto a una
funzione pubblica e
la relativa

valutazione sono
rese accessibili dall\’amministrazione di

appartenenza.
Non sono invece ostensibili, se non nei
casi previsti

dalla legge,
le notizie concernenti la natura
delle infermita\’ e

degli
impedimenti personali o familiari che causino l\’astensione dal

lavoro, nonche\’
le componenti della
valutazione o le
notizie

concernenti il
rapporto di lavoro
tra il predetto
dipendente e

l\’amministrazione,
idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui

all\’articolo
4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo
n. 196

del 2003.

6. Restano fermi i limiti
all\’accesso e alla
diffusione delle

informazioni
di cui all\’articolo 24, commi 1 e
6, della legge
7

agosto 1990,
n. 241, e successive modifiche, di tutti i dati
di cui

all\’articolo 9
del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.
322, di

quelli
previsti dalla normativa europea in materia
di tutela del

segreto
statistico e di quelli che siano espressamente
qualificati

come
riservati dalla normativa
nazionale ed europea
in materia

statistica,
nonche\’ quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a

rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale.

7. La Commissione di cui all\’articolo 27
della legge 7 agosto 1990,

n. 241,
continua ad operare anche oltre
la scadenza del
mandato

prevista dalla
disciplina vigente, senza oneri a carico del
bilancio

dello Stato.

8. Sono esclusi dall\’ambito di applicazione
del presente decreto i

servizi di
aggregazione, estrazione e trasmissione massiva degli atti

memorizzati in
banche dati rese disponibili sul web.».

Art. 8

Modifiche all\’articolo 8 del decreto
legislativo

n. 33 del 2013

1. All\’articolo 8 del decreto legislativo
n. 33 del
2013 sono

apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «Decorsi

detti termini,
i relativi dati e documenti sono accessibili ai
sensi

dell\’articolo
5.»;

b) dopo il comma 3 e\’ inserito il
seguente: «3-bis. L\’Autorita\’

nazionale
anticorruzione, sulla base di una valutazione
del rischio

corruttivo,
delle esigenze di semplificazione e
delle richieste di

accesso,
determina, anche su proposta del Garante per
la protezione

dei dati
personali, i casi in cui la durata della
pubblicazione del

dato e del
documento puo\’ essere inferiore a 5 anni.».

Art. 9

Modifiche all\’articolo 9 del decreto
legislativo n. 33

del 2013 e inserimento
dell\’articolo 9-bis

1. All\’articolo 9 del decreto legislativo
n. 33 del
2013 sono

apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo e\’
inserito il seguente: «Al

fine di
evitare eventuali duplicazioni, la
suddetta pubblicazione

puo\’ essere
sostituita da un collegamento ipertestuale
alla sezione

del sito
in cui
sono presenti i
relativi dati, informazioni
o

documenti, assicurando
la qualita\’ delle
informazioni di cui

all\’articolo
6.»;

b) il comma 2 e\’ abrogato.

2.
Dopo l\’articolo 9
e\’ inserito il
seguente: «Art. 9-bis

(Pubblicazione
delle banche dati). – 1. Le pubbliche
amministrazioni

titolari delle
banche dati di cui all\’Allegato B pubblicano
i dati,

contenuti
nelle medesime banche dati, corrispondenti agli obblighi di

pubblicazione
di cui al presente decreto, indicati nel medesimo, con

i requisiti di
cui all\’articolo 6, ove compatibili con
le modalita\’

di raccolta ed
elaborazione dei dati.

2. Nei casi di cui al comma 1, nei limiti
dei dati
effettivamente

contenuti
nelle banche dati di cui al medesimo comma, i
soggetti di

cui
all\’articolo 2-bis adempiono
agli obblighi di
pubblicazione

previsti dal
presente decreto, indicati nell\’Allegato B, mediante la

comunicazione
dei dati, delle informazioni o
dei documenti dagli

stessi detenuti all\’amministrazione titolare
della corrispondente

banca dati e
con la pubblicazione sul proprio
sito istituzionale,

nella sezione
“Amministrazione
trasparente”, del collegamento

ipertestuale,
rispettivamente, alla banca dati contenente i
relativi

dati,
informazioni o documenti, ferma restando la possibilita\’ per le

amministrazioni di
continuare a pubblicare
sul proprio sito i

predetti dati
purche\’ identici a quelli comunicati alla banca dati.

3. Nel caso in cui sia stata omessa la
pubblicazione, nelle banche

dati, dei dati
oggetto di comunicazione ai sensi
del comma 2 ed

effettivamente
comunicati, la richiesta di accesso
civico di cui

all\’articolo 5
e\’ presentata al responsabile della prevenzione
della

corruzione e
della trasparenza
dell\’amministrazione
titolare della

banca dati.

4. Qualora l\’omessa pubblicazione dei dati da
parte delle pubbliche

amministrazioni
di cui al comma 1 sia imputabile ai soggetti
di cui

al comma 2, la
richiesta di accesso civico di cui all\’articolo
5 e\’

presentata al
responsabile della prevenzione della corruzione e della

trasparenza
dell\’amministrazione tenuta alla comunicazione.».

Art. 10

Modifiche all\’articolo 10 del decreto
legislativo

n. 33 del 2013

1. All\’articolo 10 del decreto
legislativo n. 33
del 2013 sono

apportate le
seguenti modificazioni:

a) la rubrica e\’ sostituita dalla seguente:
«Coordinamento con il

Piano
triennale per la prevenzione della corruzione»;

b) il comma 1 e\’ sostituito dal seguente: «1.
Ogni amministrazione

indica, in
un\’apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione

della
corruzione di cui all\’articolo 1, comma 5, della legge n. 190

del 2012, i
responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei

documenti,
delle informazioni e dei
dati ai sensi
del presente

decreto.»;

c) il comma 2 e\’ abrogato;

d) il comma 3 e\’ sostituito dal seguente:
«3. La promozione
di

maggiori
livelli di trasparenza costituisce un
obiettivo strategico

di ogni
amministrazione, che deve
tradursi nella definizione
di

obiettivi
organizzativi e individuali.»;

e) il comma 7 e\’ abrogato;

f) al comma 8, la lettera a) e\’ sostituita
dalla seguente: «a) il

Piano
triennale per la prevenzione della corruzione;» e la lettera d)

e\’ soppressa.

Art. 11

Modifiche all\’articolo 12 del decreto
legislativo

n. 33 del 2013

1. All\’articolo 12 del decreto
legislativo n. 33
del 2013 sono

apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo le parole «e ogni atto» sono
inserite le seguenti: «,

previsto dalla
legge o comunque adottato,»;

2) dopo le parole «i codici
di condotta» sono
inserite le

seguenti: «,
le misure integrative di
prevenzione della corruzione

individuate ai
sensi dell\’articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 190

del 2012, i
documenti di programmazione strategico-gestionale e gli

atti degli
organismi indipendenti di valutazione».

Art. 12

Modifiche all\’articolo 13 del decreto
legislativo

n. 33 del 2013

1. All\’articolo 13, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo n.

33 del 2013,
le parole: «e le risorse a disposizione» sono soppresse.

Art. 13

Modifiche all\’articolo 14 del decreto
legislativo

n. 33 del 2013

1. All\’articolo 14 del decreto
legislativo n. 33
del 2013 sono

apportate le
seguenti modificazioni:

a) la
rubrica dell\’articolo 14 e\’ sostituita
dalla seguente:

«Obblighi di
pubblicazione concernenti i
titolari di incarichi

politici, di
amministrazione, di direzione o di governo e i
titolari

di incarichi
dirigenziali»;

b) al
comma 1, le
parole «di carattere
elettivo o comunque

esercizio di
poteri di indirizzo politico»
sono sostituite dalle

seguenti:
«anche se non di carattere
elettivo» e le
parole «le

pubbliche
amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri

componenti,»
sono sostituite dalle seguenti: «lo Stato, le regioni e

gli enti
locali pubblicano»;

c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Le pubbliche

amministrazioni
pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di

incarichi o
cariche di amministrazione, di
direzione o di
governo

comunque
denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e

per i
titolari di incarichi
dirigenziali, a qualsiasi
titolo

conferiti, ivi
inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall\’organo

di indirizzo
politico senza procedure pubbliche di selezione.

1-ter. Ciascun dirigente comunica
all\’amministrazione presso la

quale presta
servizio gli emolumenti complessivi percepiti
a carico

della finanza
pubblica, anche in
relazione a quanto
previsto

dall\’articolo
13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66,

convertito,
con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89.

L\’amministrazione
pubblica sul proprio sito istituzionale l\’ammontare

complessivo
dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente.

1-quater. Negli atti di conferimento di incarichi
dirigenziali e

nei relativi
contratti sono riportati gli obiettivi
di trasparenza,

finalizzati a
rendere i dati pubblicati di immediata
comprensione e

consultazione
per il cittadino, con particolare riferimento
ai dati

di bilancio
sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in

modo aggregato
che analitico. Il mancato raggiungimento dei
suddetti

obiettivi determina
responsabilita\’
dirigenziale ai sensi

dell\’articolo
21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. Del

mancato
raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai fini

del conferimento
di successivi incarichi.

1-quinquies. Gli obblighi di pubblicazione di
cui al
comma 1 si

applicano
anche ai titolari di posizioni
organizzative a cui
sono

affidate
deleghe ai sensi dell\’articolo 17, comma 1-bis, del decreto

legislativo n.
165 del 2001, nonche\’ nei casi di
cui all\’articolo

4-bis, comma
2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n.
78 e in
ogni

altro caso in
cui sono svolte funzioni dirigenziali.
Per gli altri

titolari di
posizioni organizzative e\’ pubblicato il solo
curriculum

vitae.»;

d)
il comma 2
e\’ sostituito dal
seguente: «Le pubbliche

amministrazioni
pubblicano i dati cui ai commi 1 e
1-bis entro tre

mesi dalla
elezione, dalla nomina o dal conferimento dell\’incarico e

per i
tre anni successivi
dalla cessazione del
mandato o

dell\’incarico
dei soggetti, salve le
informazioni concernenti la

situazione
patrimoniale e, ove
consentita, la dichiarazione
del

coniuge non
separato e dei parenti
entro il secondo
grado, che

vengono
pubblicate fino alla cessazione dell\’incarico o del mandato.

Decorsi detti
termini, i relativi dati e documenti
sono accessibili

ai sensi
dell\’articolo 5.».

Art. 14

Modifiche
all\’articolo 15 del decreto legislativo n. 33
del 2013 e

inserimento degli articoli 15-bis
e 15-ter

1. All\’articolo 15 del decreto
legislativo n. 33
del 2013 sono

apportate le
seguenti modificazioni:

a) la rubrica dell\’articolo e\’ sostituita
dalla seguente: «Obblighi

di pubblicazione concernenti
i titolari di
incarichi di

collaborazione
o consulenza»;

b) al comma 1,

1)
all\’alinea, le parole
«Fermi restando gli
obblighi» sono

sostituite dalle
seguenti: «Fermo restando
quanto previsto

dall\’articolo
9-bis e fermi restando gli
obblighi» e le
parole «

amministrativi
di vertice e di incarichi
dirigenziali, a qualsiasi

titolo
conferiti, nonche\’» sono soppresse;

2) alla lettera d), le parole: «di lavoro,»
sono soppresse;

c) al comma 2, le parole «dirigenziali a
soggetti estranei alla

pubblica
amministrazione,» sono soppresse;

d) il comma 5 e\’ abrogato.

2. Dopo l\’articolo 15
sono inseriti i
seguenti: «Art. 15-bis

(Obblighi
di pubblicazione concernenti
incarichi conferiti nelle

societa\’ controllate). – 1. Fermo
restando quanto previsto

dall\’articolo
9-bis, le societa\’ a controllo pubblico,
nonche\’ le

societa\’ in
regime di amministrazione
straordinaria, ad esclusione

delle societa\’
emittenti strumenti finanziari quotati
nei mercati

regolamentati
e loro controllate, pubblicano, entro trenta giorni dal

conferimento
di incarichi di collaborazione, di
consulenza o di

incarichi
professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni

successivi
alla loro cessazione, le seguenti informazioni:

a) gli estremi dell\’atto di conferimento dell\’incarico, l\’oggetto

della
prestazione, la ragione dell\’incarico e la durata;

b) il curriculum vitae;

c)
i compensi, comunque
denominati, relativi al
rapporto di

consulenza o
di collaborazione, nonche\’ agli incarichi professionali,

inclusi quelli
arbitrali;

d) il tipo di procedura seguita per la
selezione del contraente e

il numero di
partecipanti alla procedura.

2.
La pubblicazione delle
informazioni di cui al comma
1,

relativamente
ad incarichi per i quali e\’ previsto
un compenso, e\’

condizione di
efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o

parziale
pubblicazione, il soggetto responsabile della
pubblicazione

ed il soggetto
che ha effettuato il pagamento sono
soggetti ad una

sanzione pari
alla somma corrisposta.

Art.
15-ter (Obblighi di
pubblicazione concernenti gli

amministratori
e gli esperti nominati da organi
giurisdizionali o

amministrativi). – 1. L\’albo
di cui all\’articolo
1 del decreto

legislativo 4
febbraio 2010, n. 14, e\’
tenuto con modalita\’

informatiche
ed e\’ inserito in un\’area pubblica dedicata
del sito

istituzionale
del Ministero della giustizia. Nell\’albo sono indicati,

per ciascun
iscritto, gli incarichi
ricevuti, con precisazione

dell\’autorita\’ che
lo ha conferito
e della relativa
data di

attribuzione e
di cessazione, nonche\’ gli
acconti e il
compenso

finale
liquidati. I dati di cui al periodo precedente
sono inseriti

nell\’albo, a
cura della cancelleria, entro
quindici giorni dalla

pronuncia del
provvedimento. Il regolamento di
cui all\’articolo 10

del suddetto
decreto legislativo n.
14 del 2010
stabilisce gli

ulteriori dati
che devono essere contenuti nell\’albo.

2. L\’Agenzia nazionale per l\’amministrazione
e la destinazione dei

beni
sequestrati e confiscati alla criminalita\’ organizzata, di cui

all\’articolo
110 del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159,

pubblica sul
proprio sito istituzionale gli
incarichi conferiti ai

tecnici e agli
altri soggetti qualificati di cui
all\’articolo 38,

comma 3, dello
stesso decreto legislativo n. 159 del 2011, nonche\’ i

compensi a
ciascuno di essi liquidati.

3. Nel registro di cui all\’articolo 28, quarto
comma, del regio

decreto 16
marzo 1942, n.
267, vengono altresi\’
annotati i

provvedimenti
di liquidazione degli acconti e del compenso finale in

favore di
ciascuno dei soggetti di cui
al medesimo articolo
28,

quelli di
chiusura del fallimento e di omologazione del concordato e

quelli che
attestano l\’esecuzione del concordato, nonche\’ l\’ammontare

dell\’attivo e
del passivo delle procedure chiuse.

4.
Le prefetture pubblicano
i provvedimenti di
nomina e di

quantificazione
dei compensi degli amministratori e
degli esperti

nominati ai
sensi dell\’articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014,

n. 90.».

Art. 15

Modifiche all\’articolo 16 del decreto
legislativo

n. 33 del 2013

1. All\’articolo 16 del decreto
legislativo n. 33
del 2013 sono

apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma
1, le parole
«Le pubbliche amministrazioni» sono

sostituite dalle
seguenti: «Fermo restando
quanto previsto

dall\’articolo
9-bis, le pubbliche amministrazioni»;

b) al comma
2, le parole
«Le pubbliche amministrazioni» sono

sostituite dalle
seguenti: «Fermo restando
quanto previsto

dall\’articolo
9-bis, le pubbliche amministrazioni»;

c)
dopo il comma
3, e\’ inserito
il seguente: «3-bis.
Il

Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza
del Consiglio

dei ministri
assicura adeguate forme di pubblicita\’ dei
processi di

mobilita\’ dei
dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, anche

attraverso
la pubblicazione di
dati identificativi dei
soggetti

interessati.».

Art. 16

Modifiche all\’articolo 17 del decreto
legislativo

n. 33 del 2013

1. All\’articolo 17 del decreto
legislativo n. 33
del 2013 sono

apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma
1, le parole
«Le pubbliche amministrazioni» sono

sostituite dalle
seguenti: «Fermo restando
quanto previsto

dall\’articolo
9-bis, le pubbliche amministrazioni» e le
parole «con

la indicazione
delle diverse tipologie
di rapporto, della

distribuzione
di questo personale tra le diverse
qualifiche e aree

professionali,»
e «La pubblicazione comprende l\’elenco
dei titolari

dei contratti
a tempo determinato.» sono soppresse;

b) al comma
2, le parole
«Le pubbliche amministrazioni» sono

sostituite dalle
seguenti: «Fermo restando
quanto previsto

dall\’articolo 9-bis,
le pubbliche amministrazioni» e
le parole

«articolato
per aree professionali,» sono soppresse.

Art. 17

Modifiche all\’articolo 18 del decreto
legislativo

n. 33 del 2013

1. Al comma
1, le parole
«Le pubbliche amministrazioni» sono

sostituite dalle
seguenti: «Fermo restando
quanto previsto

dall\’articolo
9-bis, le pubbliche amministrazioni».

Art. 18

Modifiche all\’articolo 19 del decreto
legislativo

n. 33 del 2013

1. All\’articolo 19 del decreto
legislativo n. 33
del 2013 sono

apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo
le parole «presso
l\’amministrazione» sono

inserite le
seguenti: «, nonche\’ i
criteri di valutazione
della

Commissione e
le tracce delle prove scritte»;

b) al comma 2, le parole «, nonche\’ quello
dei bandi espletati nel

corso dell\’ultimo
triennio, accompagnato dall\’indicazione, per

ciascuno di
essi, del numero dei dipendenti
assunti e delle
spese

effettuate»
sono soppresse.

Art. 19

Modifiche all\’articolo 20 del decreto
legislativo

n. 33 del 2013

1. All\’articolo 20 del decreto
legislativo n. 33
del 2013 sono

apportate le
seguenti modificazioni:

a)
il comma 2
e\’ sostituito dal
seguente: «Le pubbliche

amministrazioni pubblicano
i criteri definiti
nei sistemi di

misurazione e
valutazione della performance per l\’assegnazione del

trattamento
accessorio e i dati relativi alla sua
distribuzione, in

forma
aggregata, al fine di dare conto del
livello di selettivita\’

utilizzato
nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonche\’ i

dati relativi
al grado di
differenziazione
nell\’utilizzo della

premialita\’
sia per i dirigenti sia per i dipendenti.»;

b) il comma 3 e\’ abrogato.

Art. 20

Modifiche all\’articolo 21 del decreto
legislativo

n. 33 del 2013

1. All\’articolo 21 del decreto
legislativo n. 33
del 2013 sono

apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma
1, le parole
«Le pubbliche amministrazioni» sono

sostituite dalle
seguenti: «Fermo restando
quanto previsto

dall\’articolo
9-bis, le pubbliche amministrazioni»;

b) al comma 2, dopo le parole «Fermo restando
quanto previsto» sono

inserite le
seguenti: «dall\’articolo 9-bis e».

Art. 21

Modifiche all\’articolo 22 del decreto
legislativo

n. 33 del 2013

1. All\’articolo 22 del decreto
legislativo n. 33
del 2013 sono

apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 1,

1) all\’alinea, le parole «Ciascuna
amministrazione» sono sostituite

dalle
seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall\’articolo 9-bis,

ciascuna
amministrazione»;

2) alla lettera a) le parole
«e finanziati dall\’Amministrazione

medesima ovvero»
sono sostituite dalle
seguenti: «o finanziati

dall\’amministrazione
medesima nonche\’ di quelli»;

3) dopo la lettera d)
e\’ inserita la
seguente: «d-bis) i

provvedimenti
in materia di costituzione di societa\’ a partecipazione

pubblica,
acquisto di partecipazioni in societa\’
gia\’ costituite,

gestione delle
partecipazioni pubbliche, alienazione di

partecipazioni
sociali, quotazione di societa\’ a
controllo pubblico

in mercati
regolamentati e razionalizzazione periodica
delle

partecipazioni
pubbliche, previsti dal decreto
legislativo adottato

ai sensi
dell\’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.»;

b) al comma 2, le parole «Per ciascuno degli
enti» sono sostituite

dalle
seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall\’articolo 9-bis,

per ciascuno
degli enti»;

c) al comma
3, le parole
«degli enti» sono
sostituite dalle

seguenti: «dei
soggetti» e le parole «, nei quali sono
pubblicati i

dati relativi
ai componenti degli organi di indirizzo e
ai soggetti

titolari di
incarico, in applicazione degli articoli 14
e 15» sono

soppresse;

d) al comma 4, dopo le parole
«dell\’amministrazione interessata»

sono inserite
le seguenti: «ad
esclusione dei pagamenti
che le

amministrazioni
sono tenute ad erogare
a fronte di
obbligazioni

contrattuali
per prestazioni svolte in loro favore da
parte di uno

degli enti e
societa\’ indicati nelle categorie di
cui al comma
1,

lettere da a)
a c)»;

e) il comma 6 e\’ sostituito dal seguente:
«6. Le disposizioni di

cui al
presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle

societa\’, partecipate
da amministrazioni pubbliche,
con azioni

quotate in
mercati regolamentati italiani
o di altri
paesi

dell\’Unione
europea, e loro controllate.».

Art. 22

Modifiche all\’articolo 23 del decreto
legislativo

n. 33 del 2013

1. All\’articolo 23 del decreto
legislativo n. 33
del 2013 sono

apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 1,

1) la lettera a) e\’ soppressa;

2) alla lettera b), le
parole «12 aprile
2006, n. 163»
sono

sostituite
dalle seguenti: «18 aprile 2016, n. 50,
fermo restando

quanto
previsto dall\’articolo 9-bis»;

3) la lettera c) e\’ soppressa;

4) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «,

ai sensi degli
articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241»;

b) il comma 2 e\’ abrogato.

Art. 23

Modifiche all\’articolo 26 del decreto
legislativo

n. 33 del 2013

1. Al comma 3 dell\’articolo 26 del decreto
legislativo n. 33 del

2013 le parole
«; la sua eventuale
omissione o incompletezza
e\’

rilevata d\’ufficio
dagli organi dirigenziali,
sotto la propria

responsabilita\’ amministrativa, patrimoniale e
contabile per

l\’indebita
concessione o attribuzione del beneficio
economico» sono

soppresse.

Art. 24

Modifiche all\’articolo 28 del decreto
legislativo

n. 33 del 2013

1. Al comma 1 dell\’articolo 28 del decreto
legislativo n. 33 del

2013, le
parole «Le regioni, le
province» sono sostituite
dalle

seguenti:
«Fermo restando quanto previsto dall\’articolo
9-bis, le

regioni, le
province».

Art. 25

Modifiche all\’articolo 29 del decreto
legislativo

n. 33 del 2013

1. Al comma 1 dell\’articolo 29 del decreto
legislativo n. 33 del

2013, le
parole «Le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle

seguenti:
«Fermo restando quanto previsto dall\’articolo
9-bis, le

pubbliche
amministrazioni».

Art. 26

Modifiche all\’articolo 30 del decreto
legislativo

n. 33 del 2013

1. Al comma 1 dell\’articolo 30 del decreto
legislativo n. 33 del

2013, le
parole «Le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle

seguenti:
«Fermo restando quanto previsto dall\’articolo
9-bis, le

pubbliche
amministrazioni» e dopo le parole «immobili posseduti» sono

inserite le
seguenti: «e di quelli detenuti».

Art. 27

Modifiche all\’articolo 31 del decreto
legislativo

n. 33 del 2013

1. Il comma 1 dell\’articolo 31 del decreto
legislativo n. 33 del

2013 e\’
sostituito dal seguente: «1. Le
pubbliche amministrazioni

pubblicano gli
atti degli organismi indipendenti di
valutazione o

nuclei di
valutazione, procedendo all\’indicazione
in forma anonima

dei dati
personali eventualmente presenti.
Pubblicano, inoltre, la

relazione
degli organi di revisione
amministrativa e contabile
al

bilancio di previsione
o budget, alle relative variazioni e al
conto

consuntivo o
bilancio di esercizio nonche\’ tutti i rilievi
ancorche\’

non recepiti
della Corte dei conti riguardanti
l\’organizzazione e

l\’attivita\’
delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.».

Art. 28

Modifiche all\’articolo 32 del decreto
legislativo

n. 33 del 2013

1. All\’articolo 32 del decreto
legislativo n. 33
del 2013 sono

apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole «Le pubbliche
amministrazioni» sono

inserite le
seguenti: «e i gestori di pubblici servizi»;

b) al comma 2:

1) dopo le parole «Le pubbliche
amministrazioni» sono inserite

le seguenti:
«e i gestori di pubblici servizi,»;

2)
alla lettera a),
le parole «,
evidenziando quelli

effettivamente
sostenuti e quelli imputati al
personale per ogni

servizio
erogato» sono soppresse;

3) la lettera b) e\’ abrogata.

Art. 29

Modifiche all\’articolo 33 del decreto
legislativo

n. 33 del 2013

1. Al comma 1 dell\’articolo 33 del decreto
legislativo n. 33 del

2013, le
parole «Le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle

seguenti:
«Fermo restando quanto previsto dall\’articolo
9-bis, le

pubbliche
amministrazioni», dopo le parole
«beni, servizi,» sono

inserite le
seguenti: «prestazioni professionali» e
dopo le parole

“dei
pagamenti»” sono inserite le seguenti:
«, nonche\’ l\’ammontare

complessivo
dei debiti e il numero delle imprese creditrici».

Art. 30

Modifiche all\’articolo 35 del decreto
legislativo

n. 33 del 2013

1. All\’articolo 35 del decreto
legislativo n. 33
del 2013 sono

apportate le
seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, lettera c) le parole «il nome
del responsabile» sono

sostituite
dalle seguenti: «l\’ufficio»;

b) la lettera n) del comma 1 e\’ soppressa;

c) le lettere b) e c) del comma 3 sono
soppresse.

Art. 31

Modifiche all\’articolo 37 del decreto
legislativo

n. 33 del 2013

1. L\’articolo
37 del decreto
legislativo n. 33
del 2013 e\’

sostituito dal
seguente: «Art. 37
(Obblighi di pubblicazione

concernenti i
contratti pubblici di
lavori, servizi e

forniture). –
1. Fermo restando quanto previsto dall\’articolo 9-bis e

fermi restando
gli obblighi di
pubblicita\’ legale, le
pubbliche

amministrazioni
e le stazioni appaltanti pubblicano:

a) i dati
previsti dall\’articolo 1,
comma 32, della
legge 6

novembre 2012,
n. 190;

b) gli atti e le informazioni oggetto di
pubblicazione ai sensi del

decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Ai sensi dell\’articolo 9-bis, gli obblighi
di pubblicazione di

cui alla
lettera a) si intendono assolti,
attraverso l\’invio dei

medesimi dati
alla banca dati delle
amministrazioni pubbliche ai

sensi dell\’articolo
2 del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n.

229,
limitatamente alla parte lavori.».

Art. 32

Modifiche all\’articolo 38 del decreto
legislativo

n. 33 del 2013

1. All\’articolo 38 del decreto
legislativo n. 33
del 2013 sono

apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma
1, le parole
«Le pubbliche amministrazioni» sono

sostituite dalle
seguenti: «Fermo restando
quanto previsto

dall\’articolo
9-bis, le pubbliche amministrazioni» e
le parole da:

«tempestivamente»
a «ex ante;» sono soppresse;

b) il comma 2 e\’ sostituito dal seguente:
«2. Fermi restando
gli

obblighi di
pubblicazione di cui
all\’articolo 21 del
decreto

legislativo 18
aprile 2016, n.
50, le pubbliche
amministrazioni

pubblicano
tempestivamente gli atti di programmazione delle
opere

pubbliche,
nonche\’ le informazioni
relative ai tempi,
ai costi

unitari e agli
indicatori di realizzazione delle opere
pubbliche in

corso o
completate. Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno

schema tipo
redatto dal Ministero
dell\’economia e delle
finanze

d\’intesa con
l\’Autorita\’ nazionale anticorruzione, che
ne curano

altresi\’ la
raccolta e la pubblicazione nei
propri siti web

istituzionali
al fine di consentirne una agevole comparazione;

c) dopo il comma 2
e\’ aggiunto il
seguente: «2-bis. Per i

Ministeri, gli
atti di programmazione di cui al comma 2
sono quelli

indicati
dall\’articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.

228.».

Art. 33

Modifiche all\’articolo 41 del decreto
legislativo

n. 33 del 2013

1. All\’articolo 41 del decreto legislativo n.
33 del 2013
sono

apportate le
seguenti modificazioni:

a)
dopo il comma
1 e\’ inserito
il seguente: «1-bis.
Le

amministrazioni
di cui al comma 1 pubblicano altresi\’, nei loro
siti

istituzionali,
i dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti

effettuati,
distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio, e ne

permettono la
consultazione, in forma
sintetica e aggregata,
in

relazione alla
tipologia di spesa sostenuta, all\’ambito temporale di

riferimento e
ai beneficiari.»;

b) al comma 3, le parole «, fatta eccezione
per i responsabili di

strutture
semplici,» sono soppresse;

c) al comma 6, dopo le parole “«Liste di
attesa»,” sono inserite le

seguenti: «i
criteri di formazione delle liste di attesa,».

Art. 34

Modifiche all\’articolo 43 del decreto
legislativo

n. 33 del 2013

1. All\’articolo 43 del decreto
legislativo n. 33
del 2013 sono

apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «Programma triennale
per la trasparenza e

l\’integrita\’»
sono sostituite dalle seguenti: «Piano triennale per la

prevenzione
della corruzione»;

b) il comma 2 e\’ abrogato;

c)
il comma 4
e\’ sostituito dal
seguente: «4. I
dirigenti

responsabili dell\’amministrazione e
il responsabile per
la

trasparenza controllano
e assicurano la
regolare attuazione

dell\’accesso
civico sulla base di
quanto stabilito dal
presente

decreto.».

Art. 35

Modifiche all\’articolo 44 del decreto
legislativo

n. 33 del 2013

1. Al comma 1 dell\’articolo 44 del decreto
legislativo n. 33 del

2013 le parole
«Programma triennale per la trasparenza e l\’integrita\’

di cui all\’articolo
10» sono sostituite
dalle seguenti: «Piano

triennale per
la prevenzione della corruzione».

Art. 36

Modifiche all\’articolo 45 del decreto
legislativo

n. 33 del 2013

1. All\’articolo 45 del decreto legislativo
n. 33
del 2013, sono

apportate le
seguenti modificazioni:

a) le parole «la CIVIT, anche in
qualita\’ di Autorita\’
nazionale

anticorruzione,»
e le parole «la CIVIT»,
ovunque ricorrano, sono

sostituite
dalle seguenti: «L\’autorita\’ nazionale anticorruzione»;

b) al comma 1, le
parole «l\’adozione di
atti o provvedimenti

richiesti dalla
normativa vigente, ovvero
la rimozione di

comportamenti
o atti contrastanti con i piani
e le regole
sulla

trasparenza.»
sono sostituite dalle seguenti: «di procedere, entro un

termine non
superiore a trenta giorni, alla
pubblicazione di dati,

documenti e
informazioni ai sensi del presente decreto,
all\’adozione

di atti o
provvedimenti richiesti dalla normativa vigente ovvero alla

rimozione di
comportamenti o atti contrastanti con
i piani e le

regole sulla
trasparenza.»;

c) al comma 4, il
primo periodo e\’
sostituito dai seguenti

periodi: «Il
mancato rispetto dell\’obbligo di pubblicazione di cui al

comma 1 costituisce
illecito disciplinare. L\’Autorita\’
nazionale

anticorruzione
segnala l\’illecito all\’ufficio di
cui all\’articolo

55-bis, comma
4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n.
165,

dell\’amministrazione interessata
ai fini dell\’attivazione del

procedimento disciplinare a
carico del responsabile della

pubblicazione o
del dirigente tenuto
alla trasmissione delle

informazioni.».

Art. 37

Modifiche all\’articolo 46 del decreto
legislativo

n. 33 del 2013

1. All\’articolo 46 del decreto
legislativo n. 33
del 2013 sono

apportate le
seguenti modificazioni:

a)
la rubrica e\’
sostituita dalla seguente:
«Responsabilita\’

derivante
dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi

di
pubblicazione e di accesso civico»;

b) al
comma 1, le
parole «o la
mancata predisposizione del

Programma triennale
per la trasparenza
e l\’integrita\’»
sono

sostituite
dalla seguente: «e il
rifiuto, il differimento
e la

limitazione
dell\’accesso civico, al di fuori delle
ipotesi previste

dall\’articolo
5-bis,».

Art. 38

Modifiche all\’articolo 47 del decreto
legislativo

n. 33 del 2013

1. All\’articolo 47 del decreto
legislativo n. 33
del 2013 sono

apportate le
seguenti modificazioni:

a) la rubrica
e\’ sostituita dalla
seguente: «Sanzioni per la

violazione
degli obblighi di trasparenza per casi specifici»;

b) dopo il comma 1 e\’ inserito il seguente:
«1-bis. La sanzione di

cui al comma 1
si applica anche nei confronti del dirigente
che non

effettua la
comunicazione ai sensi
dell\’articolo 14, comma
1-ter,

relativa agli
emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza

pubblica, nonche\’
nei confronti del
responsabile della mancata

pubblicazione
dei dati
di cui al
medesimo articolo. La
stessa

sanzione si
applica nei confronti del
responsabile della mancata

pubblicazione
dei dati di cui all\’articolo 4-bis, comma 2.»;

c) il comma 3 dell\’articolo 47 e\’ sostituito
dal seguente: «3. Le

sanzioni di
cui al comma 1 sono irrogate
dall\’Autorita\’ nazionale

anticorruzione.
L\’Autorita\’ nazionale anticorruzione
disciplina con

proprio
regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24

novembre
1981, n.
689, il procedimento
per l\’irrogazione delle

sanzioni.».

Art. 39

Modifiche all\’articolo 48 del decreto
legislativo

n. 33 del 2013

1. All\’articolo 48 del decreto
legislativo n. 33
del 2013 sono

apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole «Il Dipartimento della funzione
pubblica»

sono sostituite dalle
seguenti: «L\’Autorita\’ nazionale

anticorruzione»;

b) al comma 3 le parole «con decreti del
Presidente del Consiglio

dei ministri»
sono sostituite dalle
seguenti: «dall\’Autorita\’

nazionale
anticorruzione»;

c) al comma 4 le parole «I decreti» sono
sostituite dalle seguenti:

«Gli standard,
i modelli e gli schemi»;

d) al comma 5 le parole «Le amministrazioni di
cui all\’articolo

11,» sono
sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui
all\’articolo

2-bis,».

Art. 40

Modifiche all\’articolo 52 del decreto
legislativo

n. 33 del 2013

1. All\’articolo 52 del decreto legislativo n.
33 del 2013, dopo il

comma 4 e\’
inserito il seguente: 4-bis) All\’articolo 1, comma 1, del

decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n.
229, le parole
da «e i

soggetti» fino
a «attivita\’ istituzionale» sono
sostituite dalle

seguenti:
«nonche\’ gli ulteriori soggetti di cui
all\’articolo 2-bis

del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
che realizzano opere

pubbliche».

Capo II
Modifiche alla
legge 6 novembre 2012, n. 190

Art. 41

Modifiche all\’articolo 1 della legge n.
190 del 2012

1. All\’articolo 1 della legge n. 190 del 2012
sono apportate le

seguenti
modificazioni:

a) la lettera b) del comma 2 e\’
sostituita dalla seguente:
«b)

adotta il
Piano nazionale anticorruzione ai sensi del comma 2-bis;»;

b) dopo il comma 2 e\’ inserito il
seguente: «2-bis. Il
Piano

nazionale anticorruzione e\’
adottato sentiti il
Comitato

interministeriale
di cui al comma 4 e la Conferenza unificata di
cui

all\’articolo
8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n.

281. Il Piano
ha durata triennale ed e\’ aggiornato annualmente. Esso

costituisce
atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui

all\’articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n.

165, ai fini
dell\’adozione dei propri piani triennali di
prevenzione

della
corruzione, e per gli altri soggetti di cui all\’articolo 2-bis,

comma 2, del
decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33,
ai fini

dell\’adozione
di misure di prevenzione della
corruzione integrative

di quelle
adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.

231, anche per
assicurare l\’attuazione dei compiti di cui al comma 4,

lettera a).
Esso, inoltre, anche in relazione alla
dimensione e ai

diversi
settori di attivita\’ degli
enti, individua i
principali

rischi di
corruzione e i relativi rimedi e contiene l\’indicazione di

obiettivi,
tempi e modalita\’ di adozione e attuazione delle misure di

contrasto alla
corruzione.»;

c) il comma 3 e\’ sostituito dal seguente:
«3. Per l\’esercizio

delle funzioni
di cui al comma 2, lettera f),
l\’Autorita\’ nazionale

anticorruzione esercita
poteri ispettivi mediante
richiesta di

notizie, informazioni, atti
e documenti alle
pubbliche

amministrazioni, e
ordina l\’adozione di
atti o provvedimenti

richiesti dai
piani di cui ai commi 4 e
5 e dalle
regole sulla

trasparenza
dell\’attivita\’ amministrativa previste dalle disposizioni

vigenti,
ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con

i piani e le
regole sulla trasparenza citati.»;

d) la lettera c) del comma 4 e\’ soppressa;

e) il comma 6, e\’ sostituito dal
seguente: «6. I
comuni con

popolazione inferiore
a 15.000 abitanti
possono aggregarsi per

definire in
comune, tramite accordi ai sensi dell\’articolo
15 della

legge 7 agosto
1990, n. 241, il piano triennale
per la prevenzione

della corruzione,
secondo le indicazioni
contenute nel Piano

nazionale
anticorruzione di cui
al comma 2-bis.
Ai fini della

predisposizione del
piano triennale per
la prevenzione della

corruzione, il
prefetto, su richiesta,
fornisce il necessario

supporto
tecnico e informativo agli enti locali,
anche al fine
di

assicurare che
i piani siano formulati e adottati nel rispetto
delle

linee guida
contenute nel Piano
nazionale approvato dalla

Commissione.»;

f) il comma
7 e\’ sostituito
dal seguente: «7.
L\’organo di

indirizzo
individua, di norma tra i dirigenti di ruolo
in servizio,

il Responsabile
della prevenzione della
corruzione e della

trasparenza, disponendo
le eventuali modifiche
organizzative

necessarie per
assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento

dell\’incarico
con piena autonomia ed effettivita\’. Negli enti locali,

il Responsabile
della prevenzione della
corruzione e della

trasparenza e\’
individuato, di norma, nel segretario o nel
dirigente

apicale, salva
diversa e motivata determinazione. Nelle
unioni di

comuni, puo\’
essere nominato un unico responsabile della
prevenzione

della corruzione
e della trasparenza.
Il Responsabile della

prevenzione
della corruzione e della trasparenza
segnala all\’organo

di indirizzo
e all\’organismo indipendente
di valutazione le

disfunzioni inerenti
all\’attuazione delle misure
in materia di

prevenzione
della corruzione e di trasparenza e
indica agli uffici

competenti
all\’esercizio dell\’azione disciplinare
i nominativi dei

dipendenti che
non hanno attuato correttamente le misure
in materia

di prevenzione
della corruzione e di trasparenza. Eventuali
misure

discriminatorie,
dirette o indirette, nei confronti del
Responsabile

della
prevenzione della corruzione e
della trasparenza per
motivi

collegati,
direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue

funzioni devono
essere segnalate all\’Autorita\’ nazionale

anticorruzione, che
puo\’ chiedere informazioni all\’organo
di

indirizzo e
intervenire nelle forme di cui al comma 3,
articolo 15,

decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39.»;

g) il comma
8 e\’ sostituito
dal seguente: «8.
L\’organo di

indirizzo definisce
gli obiettivi strategici
in materia di

prevenzione della
corruzione e trasparenza,
che costituiscono

contenuto necessario dei
documenti di programmazione

strategico-gestionale
e del Piano triennale per la prevenzione
della

corruzione.
L\’organo di indirizzo adotta il Piano
triennale per la

prevenzione
della corruzione su
proposta del Responsabile
della

prevenzione
della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio

di ogni
anno e
ne cura la
trasmissione all\’Autorita\’ nazionale

anticorruzione.
Negli enti locali il piano e\’ approvato dalla giunta.

L\’attivita\’ di
elaborazione del piano non puo\’
essere affidata a

soggetti estranei
all\’amministrazione. Il responsabile della

prevenzione
della corruzione e della
trasparenza, entro lo
stesso

termine,
definisce procedure appropriate per selezionare
e formare,

ai sensi del
comma 10, i dipendenti destinati ad operare
in settori

particolarmente
esposti alla corruzione. Le attivita\’
a rischio di

corruzione
devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui

al comma 11.»;

h) dopo il comma 8 e\’ inserito il
seguente: «8-bis. L\’Organismo

indipendente
di valutazione verifica, anche ai fini della validazione

della
Relazione sulla performance, che i
piani triennali per la

prevenzione della
corruzione siano coerenti
con gli obiettivi

stabiliti nei
documenti di programmazione strategico-gestionale e che

nella
misurazione e valutazione delle performance
si tenga conto

degli
obiettivi connessi all\’anticorruzione e alla trasparenza. Esso

verifica i
contenuti della Relazione di cui al comma 14
in rapporto

agli obiettivi
inerenti alla prevenzione della
corruzione e alla

trasparenza.
A tal
fine, l\’Organismo medesimo
puo\’ chiedere al

Responsabile
della prevenzione della corruzione e
della trasparenza

le
informazioni e i documenti
necessari per lo svolgimento del

controllo e
puo\’ effettuare audizioni
di dipendenti. L\’Organismo

medesimo
riferisce all\’Autorita\’ nazionale anticorruzione sullo stato

di attuazione
delle misure di prevenzione
della corruzione e di

trasparenza.»;

i) alla lettera a) del comma 9, dopo le
parole «di cui al comma

16,» sono
inserite le seguenti: «anche ulteriori
rispetto a quelle

indicate
nel Piano nazionale
anticorruzione,» e dopo
le parole

«rischio di
corruzione,» sono inserite le seguenti:
«e le relative

misure di
contrasto,»;

j) alla lettera d) del comma 9, le
parole «monitorare il»
sono

sostituite
dalle seguenti: «definire le modalita\’
di monitoraggio

del»;

k) alla lettera e) del comma 9, le parole
«monitorare i» sono

sostituite
dalle seguenti: «definire le modalita\’
di monitoraggio

dei»;

l) il comma 14 e\’ sostituito
dal seguente: «14.
In caso di

ripetute
violazioni delle misure di prevenzione previste
dal Piano,

il
responsabile individuato ai
sensi del comma
7 del presente

articolo
risponde ai sensi dell\’articolo 21 del
decreto legislativo

30 marzo 2001,
n. 165,
e successive modificazioni, nonche\’,
per

omesso
controllo, sul piano disciplinare, salvo che
provi di avere

comunicato
agli uffici le misure da adottare e le relative
modalita\’

e di avere
vigilato sull\’osservanza del Piano.
La violazione, da

parte dei
dipendenti
dell\’amministrazione, delle misure
di

prevenzione
previste dal Piano costituisce
illecito disciplinare.

Entro il 15
dicembre di ogni anno, il dirigente individuato ai sensi

del comma
7 del presente
articolo trasmette all\’organismo

indipendente di
valutazione e all\’organo di
indirizzo

dell\’amministrazione
una relazione recante i risultati dell\’attivita\’

svolta e la
pubblica nel sito web dell\’amministrazione. Nei
casi in

cui l\’organo
di indirizzo lo
richieda o qualora
il dirigente

responsabile lo
ritenga opportuno, quest\’ultimo riferisce

sull\’attivita\’.».

Capo III
Disposizioni
finali e transitorie

Art. 42

Disposizioni transitorie

1. I soggetti di cui all\’articolo 2-bis del
decreto legislativo n.

33 del
2013 si adeguano
alle modifiche allo stesso
decreto

legislativo, introdotte
dal presente decreto,
e assicurano

l\’effettivo
esercizio del diritto di cui all\’articolo 5, comma 2, del

decreto
legislativo n. 33 del 2013, come modificato
dall\’articolo 6

del presente
decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore

del presente
decreto.

2. Gli obblighi di pubblicazione di
cui all\’articolo 9-bis
del

decreto
legislativo n. 33 del 2013, introdotto dall\’articolo 9, comma

2, del
presente decreto, acquistano efficacia decorso un anno
dalla

data di
entrata in vigore
del presente decreto.
Ai fini

dell\’applicazione
del predetto articolo, le pubbliche amministrazioni

e gli altri
soggetti di cui all\’articolo 2-bis del
predetto decreto

legislativo n.
33 del 2013, entro un anno dalla data
di entrata in

vigore del
presente decreto, verificano
la completezza e la

correttezza
dei dati gia\’ comunicati alle
pubbliche amministrazioni

titolari delle
banche dati di cui all\’Allegato
B del decreto

legislativo n.
33 del 2013, e,
ove necessario, trasmettono
alle

predette
amministrazioni i dati mancanti o
aggiornati. A decorrere

dalla medesima
data, nelle more dell\’adozione del decreto legislativo

di attuazione
dell\’articolo 17, comma 1, lettera u),
della legge 7

agosto 2015,
n. 124, i soggetti di cui
al citato articolo
9-bis

possono
adempiere in forma associata agli obblighi di comunicazione e

di
pubblicazione con le modalita\’ di cui al medesimo articolo 9-bis,

comma 2, del
decreto legislativo n. 33 del 2013.

3. Le forme di pubblicita\’ di cui
all\’articolo 16, comma 3-bis, del

decreto
legislativo n. 33 del 2013,
inserito dall\’articolo 15 del

presente
decreto, sono dovute anche per i processi
di mobilita\’ di

cui
all\’articolo 1, commi da 421 a 428 della legge 23 dicembre 2014,

n. 190.

Art. 43

Abrogazioni

1. Al decreto legislativo n. 33 del 2013 sono
abrogati:

a) l\’articolo 4;

b) l\’articolo 11;

c) l\’articolo 24;

d) l\’articolo 25;

e) l\’articolo 34;

f) l\’articolo 39, comma 1, lettera b);

g) l\’articolo 42, comma 1, lettera d).

1. Al decreto del Presidente del Repubblica 7
aprile 2000, n. 118,

l\’articolo 1
e\’ abrogato.

2. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, la
lettera f), del
comma

611, e\’
soppressa.

3. Alla legge
28 dicembre 2015,
n. 208, i
commi 675 e 676

dell\’articolo
1 sono abrogati.

4. I richiami effettuati all\’articolo 11 del
decreto legislativo n.

33 del 2013,
ovunque ricorrano, si intendono riferiti
all\’articolo

2-bis del
medesimo decreto, introdotto dall\’articolo 3
del presente

decreto.

Art. 44

Clausola di invarianza
finanziaria

1. Dall\’attuazione del presente decreto non
devono derivare nuovi o

maggiori oneri
per la finanza
pubblica. Le amministrazioni

interessate
provvedono agli adempimenti di cui
al presente decreto

con le
risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili
a

legislazione
vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sara\’ inserito

nella Raccolta
ufficiale degli atti
normativi della Repubblica

italiana. E\’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi\’ 25 maggio 2016

MATTARELLA

Renzi,
Presidente del Consiglio

dei
ministri

Madia, Ministro
per la semplificazione

e la pubblica
amministrazione

Visto, il
Guardasigilli: Orlando

ALLEGATO B (articolo 9-bis)

==================================================================

|
| | | | Obblighi
|

|
| | Amm. che
| Norma/e | previsti dal |

|
| Nome della | detiene la | istitutiva/e
| d.lgs. n. 33 |

|
| banca dati | banca dati |della banca dati | del 2013
|

+===+==============+============+=================+==============+

|
| | | |Art. 15 (tito-|

|
| | | |lari di inca- |

|
| | | |richi di |

|
| | | |collabora- |

|
| | | |zione o consu-|

|
| | | |lenza); |

|
| | | |art. 17 (dati |

|
| | | |relativi al |

|
| | | |personale non |

|
| | | |a tempo |

|
| | | |indeter- |

|
| | |- Artt. 36, |minato); |

|
| | |co. 3, e 53 del |art. 18 (dati |

|
| | |d.lgs. n. 165 del|relativi |

|
| | |2001; |agli inca- |

|
| | |- art. 1, |richi |

|
| | |co. 39-40, |conferiti ai |

|
| | |della legge |dipendenti |

|1. |
Perla PA | PCM-DFP
|n. 190 del 2012 |pubblici) |

+—+————–+————+—————–+————–+

|
| | | |Art. 16, co. |

|
| | | |1-2 (dota- |

|
| | | |zione orga- |

|
| | | |nica e costo |

|
| | | |del personale |

|
| | | |con rapporto |

|
| | | |di lavoro a |

|
| | | |tempo indeter-|

|
| | | |minato); |

|
| | | |art. 17 (dati |

|
| | | |relativi al |

|
| | | |personale |

|
| |
| |non a
tempo |

|
| | | |indeter- |

|
| | | |minato); |

|
| | | |art. 21, co. 1|

|
| | | |(dati sulla |

|
| SICO – |
| |contratta- |

| |
Sistema Cono-| | |zione col- |

| |
scitivo del | | |lettiva |

|
| personale |
|
|nazionale); |

|
| dipendente |
| |art. 21, co. 2|

|
| dalle Am- |
|Artt. 40-bis, co.|(dati sulla |

|
| ministra- |
|3, e 58-62 del |contratta- |

|
| zioni pub- |
MEF-RGS |d.lgs. n. 165 del|zione
integra-|

|2. |
bliche | (IGOP)
|2001 |tiva) |

+—+————–+————+—————–+————–+

|
| | | |Art. 21, co. 1|

|
| | | |(dati sulla |

|
| | | |contrattazione|

|
| | | |collettiva |

| | | | |nazionale); |

|
| | | |art. 21, co. 2|

|
| Archivio |
|Artt. 40-bis, co.|(dati sulla |

|
| contratti |
|5, e 47, co. 8, |contratta- |

|
| del settore | |del d.lgs. n. 165|zione integra-|

|3. |
pubblico | ARAN CNEL |del 2001 |tiva) |

+—+————–+————+—————–+————–+

|
| | | |Art. 22 (dati |

|
| | | |relativi ai |

|
| | | |soli Enti |

|
| | | |locali riguar-|

|
| | | |danti enti |

|
| | | |pubblici |

|
| | | |vigilati, |

|
| | | |enti di di- |

|
| | | |ritto privato |

|
| | | |in controllo |

|
| | | |pubblico, |

|
| SIQuEL – |
| |parteci- |

|
|Sistema Infor-| | |pazioni in so-|

|
| mativo |
|Art. 1, co. 166- |cieta\’ di |

| |
Questionari | Corte dei |167, della legge |diritto pri- |

|4. | Enti Locali |
conti |n. 266 del 2005 |vato)
|

+—+————–+————+—————–+————–+

|
| | | |Art. 22, commi|

|
| | | |1 e 2 (dati |

|
| | | |relativi a |

|
| | | |societa\’, enti|

|
| | | |pubblici e |

|
| | | |enti di |

|
| | | |diritto pri- |

|
| | | |vato parte- |

|
| | | |cipati dalle |

|
| | | |ammini- |

|
| | | |strazioni |

|
| | | |pubbliche o |

|
| | | |in cui le Am- |

|
| | | |ministra-
|

|
| | | |zioni nomi- |

|
| | | |nano propri |

|
| | | |rappresen- |

|
| | | |tanti negli |

|
| | |- Art. 2, co. |organi di go- |

|
| | |222, della legge |verno); |

|
| | |n. 191 del 2009; |art. 30 |

|
| |
|- art. 17, co. |(dati
rela- |

|
| | |3-4, del decreto-|tivi a beni |

|
| | |legge n. 90 del |immobili
|

|
| | |2014, conver- |posseduti o |

|
| | |tito, con modifi-|detenuti |

|
| | |cazioni, dalla |delle ammini- |

|
| Patrimonio |
|legge n. 114 del |strazioni |

|5. |
della PA | MEF-DT
|2014 |pubbliche) |

+—+————–+————+—————–+————–+

|
| | |- Art. 1, co. 10,| |

|
| | |del decreto-legge| |

|
| | |n. 174 del 2012, |Art. 28, co. 1|

|
| | |convertito, con |(pubblicita\’
|

|
| | |modificazioni, |dei rendi- |

|
| Rendiconti |
|dalla legge n. |conti dei |

|
| dei gruppi |
|213 del 2012; |gruppi consi- |

|
| consiliari | Corte dei
|- d.P.C.M. 21 |liari
regio- |

|6. |
regionali | conti
|dicembre 2012 |nali) |

+—+————–+————+—————–+————–+

| | | | |Art.29, co. 1 |

|
| | | |(bilanci |

|
| | | |preventivi |

|
| | | |e consuntivi |

|
| | | |delle am- |

|
| | | |ministrazioni |

|
| | | |pubbliche) |

|
| | | |Art. 37, |

|
| | | |comma 1, |

|
| | | |lett. a), b), |

|
| | | |c) (informa- |

|
| | | |zioni relative|

|
| | | |alle procedure|

|
| | | |per l\’affida- |

|
| | | |mento e |

|
| | |- Art. 13 della |l\’esecuzione
|

|
| | |legge n. 196 del |di opere e |

|
| | |2009; |e lavori) |

|
| | |- decreto |Art. 38, |

|
| | |del Ministro |Pubblicita\’ |

|
| | |dell\’economia e |dei processi
|

|
| | |delle finanze n. |di pianifi- |

|
| | |23411 del 2010; |cazione,
|

| |
BDAP – Banca | |- d.lgs. n.
229 |realizzazione |

| |
Dati Ammini- | |del 2011; |e valutazione |

|
| strazioni |
|- d.lgs. n. 228 |delle
opere |

|7. |
Pubbliche | MEF-RGS
|del 2011; |pubbliche |

+—+————–+————+—————–+————–+

|
| REMS (Real |
| | |

|
|Estate Manage-| | | |

| |
ment System) | | | |

| |-
Sistema di | | | |

|
| Gestione |
| | |

| |
degli Immo- | | |Art. 30 (beni |

| |
bili di Pro- | | |immobili e |

| |
prieta\’ Sta- | | |gestione del |

|8. |
tale | Demanio
|
|patrimonio) |

+—+————–+————+—————–+————–+

|
| | | |Art. 37, co. 1|

|
| | | |(informazioni |

|
| | | |relative |

|
| | | |alle procedure|

|
| | | |per l\’affida- |

|
| | | |mento e |

|
| | |- Art. 62-bis |l\’esecuzione |

|
|BDNCP – Banca | |del
d.lgs. n. 82 |di opere |

|
| Dati | |del 2005 ; |e lavori |

|
| Nazionale |
|- art. 6-bis del |pubblici, |

|
| Contratti |
|d.lgs. n. 163 |servizi e |

|9. |
Pubblici | ANAC
|del 2006 |forniture) |

+—+————–+————+—————–+————–+

|
| | | |Art. 37, co. 1|

|
| | | |(informazioni |

|
| | | |zioni rela- |

|
| | | |tive alle |

|
| | | |procedure per |

|
| | |
|l\’affidamento |

|
| | |Artt. 66, co. 7, |e l\’esecuzione|

|
| | |122, co. 5 e 128,|di opere e |

|
| Servizio |
|co. 11, del |lavori
pub- |

|
| Contratti |
|d.lgs. n. 163 |blici, servizi|

|10.|
Pubblici | MIT
|del 2006 |e
forniture) |

+—+————–+————+—————–+————–+

– See more at:
http://www.laleggepertutti.it/143941_libero-accesso-agli-atti-amministrativi-entra-in-vigore-il-foia#sthash.uILkfmlQ.dpuf

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