Libero accesso
agli atti amministrativi, entra in vigore il Foia
Freedom of
information act, in vigore dal 23 dicembre 2016: tutti i cittadini potranno
accedere agli atti della pubblica amministrazione.
Da
oggi, per gli italiani, scatta illibero
accesso agli atti della pubblica amministrazioneanche
se riguardano diritti di altri privati, come ad esempio la richiesta di licenza
edilizia di un vicino, la partecipazione a un bando di gara di un candidato a
un posto pubblico, ilcurriculumdi
un collega di lavoro che ha ottenuto un avanzamento in carriera, ecc.. Viene
capovolta l’impostazione che, sino ad ora, ha disciplinato i rapporti tra
cittadini e P.A.: la tutela della privacy diventa l’eccezione, garantita solo
per particolari esigenze di produzione, di segreto di Stato e di economia
nazionale; invece, la regola generale diventa illibero accessoa
tutte le informazioni, anche per semplicecuriositàe non
necessariamente se c’è un interesse specifico da dimostrare. Una vera e propria
svolta nellatrasparenza,
determinata dall’approvazione, nella scorsa primavera, del decreto legislativo[1]sul
cosiddettoFOIA,
ossiaFreedom
Of Information Act(legge sulla
libertà di informazione).
Leggi:Cambia il diritto di accesso agli atti amministrativieAddio privacy con la PA
Ogni
cittadino avrà libero accesso ai documenti pubblici. Non parliamo di quelli già
disponibili nella sezione “Trasparenza”
dei siti Internet delle Pubbliche amministrazioni. No. Parliamo di informazioni
che ci riguardano in prima persona, e che sono state finora chiuse in un
cassetto. «A che punto è la mia richiesta di visita specialistica in ospedale?
Quanto ha speso quel politico in cene e viaggi? A che punto sono i lavori di
ristrutturazione del parco pubblico e come mai sono bloccati da diversi mesi? A
chi è stato dato il finanziamento pubblico e perché proprio a questa ditta e
non alla mia? Quanto è sicura la mia scuola? Quanto è inquinata l’aria del mio
quartiere? Come sono state stilate le graduatorie del concorso pubblico?». A
tutte queste domande ogni italiano avrà diritto ad avere una risposta, da un
lato con la pubblicazione – sui siti degli enti pubblici – di informazioni sino
ad oggi ritenute riservate (ad esempio, stipendi e benefits di chi esercita
funzioni pubbliche), dall’altro con l’obbligo di fornire risposte scritte e
motivate a richiesta degli interessati che abbiano presentato una domanda diaccesso agli atti amministrativi.
L’accesso
agli atti saràgratuito.
E qui uno dei punti fondamentali della riforma: viene cancellato il silenzio
rifiuto. Per cui, se la P.A. non risponde nei tempi di legge, ossia30 giorni,
il cittadino avrà diritto di visionare gli atti. Il rifiuto andrà invece posto
per iscritto e, soprattutto,motivato,
altrimenti il suo silenzio si considererà come assenso e, quindi, scatterà in
automatico ildiritto
di accesso. Contro l’eventuale rifiuto all’accesso si potrà
fare ricorso al Responsabile anti-corruzione o, negli enti locali, al difensore
civico, evitando così la via più costosa del ricorso al Tar così come previsto
dalla attuale legge.
Eventuali contro
interessati all’accesso alle informazioni che li riguardano potranno opporsi
entro 10 giorni dalla comunicazione loro inviata dalla P.A. circa la
presentazione di una richiesta di accesso agli atti.
Leggi
ancheTutti i punti della riforma sull’accesso agli atti
amministrativi.
La svolta è
che non bisognerà più dimostrare un proprio particolare interesse alla pratica
per chiedere l’ostensione degli atti amministrativi. Ci spieghiamo meglio. Se
in passato, per sapere sulla base di quali criteri era stata determinata la
vittoria di un candidato a un concorso piuttosto che di un altro bisognava
essere inseriti nella graduatoria, oggi tale condizione non esiste più e tutti
possono sapere perché le ragioni dell’aggiudicazione. Insomma, la privacy si
inchina anche alla semplice curiosità, visto che comunque la pubblica
amministrazione deve sempre agire per trasparenza e rispettando le norme di
legge. E quando si parla di legge, non devono esistere segreti.
Riportiamoqui
di seguito iltesto
della legge sul FOIA,Freedom Of Information Act.
DECRETO
LEGISLATIVO 25 maggio 2016, n. 97
Revisione e
semplificazione delle disposizioni
in materia di
prevenzione
della corruzione, pubblicita\’ e
trasparenza, correttivo
della legge 6
novembre 2012, n. 190 e del
decreto legislativo 14
marzo 2013, n.
33, ai sensi dell\’articolo 7 della
legge 7 agosto
2015, n. 124,
in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni
pubbliche.
(16G00108)
(GU n.132 del 8-6-2016)
Vigente al: 23-6-2016
Capo I
Modifiche al
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Visto l\’articolo 7 della legge 7 agosto
2015, n. 124,
recante:
«Deleghe al
Governo in materia
di riorganizzazione delle
amministrazioni
pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990,
n. 241, recante
nuove norme in
materia di
procedimento amministrativo e di
diritto di accesso
ai
documenti
amministrativi;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, recante norme
generali sull\’ordinamento del
lavoro alle dipendenze
delle
amministrazioni
pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30
giugno 2003, n.
196, recante:
«Codice in
materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82,
recante Codice
dell\’amministrazione
digitale;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69,
recante: «Disposizioni per lo
sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita\’ nonche\’ in
materia di
processo civile»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150,
recante:
«Attuazione della
legge 4 marzo
2009, n. 15,
in materia di
ottimizzazione della
produttivita\’ del lavoro
pubblico e di
efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il Codice del processo
amministrativo di cui
al decreto
legislativo 2 luglio
2010, n. 104;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190,
recante: «Disposizioni per
la prevenzione
e la repressione della corruzione e dell\’illegalita\’
nella pubblica
amministrazione»;
Visto il
decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33,
recante:
«Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicita\’,
trasparenza e
diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche
amministrazioni»;
Vista la preliminare deliberazione
del Consiglio dei
ministri,
adottata nella
riunione del 20 gennaio 2016;
Sentito il Garante per la protezione dei dati
personali;
Acquisito
il parere della
Conferenza unificata, ai
sensi
dell\’articolo
8, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281,
espresso nella
riunione del 3 marzo 2016;
Udito il parere del Consiglio di
Stato, espresso dalla
Sezione
consultiva per
gli atti normativi nell\’adunanza del 18 febbraio 2016;
Acquisito
il parere della
Commissione parlamentare per
la
semplificazione e
delle Commissioni parlamentari
competenti per
materia e per
i profili finanziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
ministri, adottata nella
riunione del
16 maggio 2016;
Su proposta del Ministro per
la semplificazione e
la pubblica
amministrazione;
E m a n a
il seguente decreto
legislativo:
Art. 1
Modifiche al titolo del decreto
legislativo n. 33 del 2013
1. Il titolo del decreto legislativo 14
marzo 2013, n.
33, e\’
sostituito dal
seguente: «Riordino della
disciplina riguardante il
diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicita\’,
trasparenza
e diffusione
di informazioni da
parte delle pubbliche
amministrazioni.».
Art. 2
Modifiche all\’articolo 1 del decreto
legislativo
n. 33 del 2013
1. All\’articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo n. 33 del 2013,
le parole
«delle informazioni concernenti
l\’organizzazione e
l\’attivita\’
delle pubbliche amministrazioni,
allo scopo di»,
sono
sostituite
dalle seguenti: «dei dati
e documenti detenuti
dalle
pubbliche
amministrazioni, allo scopo di
tutelare i diritti
dei
cittadini, promuovere
la partecipazione degli
interessati
all\’attivita\’
amministrativa e».
Art. 3
Modifiche all\’articolo 2 del decreto
legislativo n. 33
del 2013 e inserimento
dell\’articolo 2-bis
1. Il comma 1 dell\’articolo 2 del
decreto legislativo 14
marzo
2013, n. 33,
e\’ sostituito dal seguente: «1.
Le disposizioni del
presente
decreto disciplinano la liberta\’ di accesso di
chiunque ai
dati e ai
documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli
altri soggetti
di cui all\’articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei
limiti relativi
alla tutela di
interessi pubblici e
privati
giuridicamente
rilevanti, tramite l\’accesso
civico e tramite
la
pubblicazione di documenti, informazioni e
dati concernenti
l\’organizzazione
e l\’attivita\’ delle pubbliche amministrazioni
e le
modalita\’ per
la loro realizzazione.».
2. Dopo l\’articolo 2 e\’ inserito il seguente:
«Art. 2-bis (Ambito
soggettivo di
applicazione). – 1. Ai fini del presente
decreto, per
“pubbliche
amministrazioni” si intendono tutte le amministrazioni di
cui
all\’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001,
n. 165,
e successive modificazioni, ivi
comprese le autorita\’
portuali, nonche\’
le autorita\’ amministrative indipendenti di
garanzia,
vigilanza e regolazione.
2. La medesima disciplina prevista per le
pubbliche amministrazioni
di cui al
comma 1 si applica anche, in quanto compatibile:
a) agli enti pubblici economici e agli ordini
professionali;
b) alle societa\’ in controllo pubblico
come definite dal
decreto
legislativo
emanato in attuazione dell\’articolo 18
della legge 7
agosto 2015,
n. 124. Sono escluse le societa\’ quotate
come definite
dallo stesso
decreto legislativo emanato in attuazione
dell\’articolo
18 della legge
7 agosto 2015, n. 124;
c) alle associazioni, alle
fondazioni e agli
enti di diritto
privato
comunque denominati, anche privi di
personalita\’ giuridica,
con bilancio superiore
a cinquecentomila euro, la cui
attivita\’ sia
finanziata in
modo maggioritario per almeno due
esercizi finanziari
consecutivi
nell\’ultimo triennio da pubbliche
amministrazioni e in
cui la
totalita\’ dei titolari
o dei componenti
dell\’organo
d\’amministrazione o
di indirizzo sia
designata da pubbliche
amministrazioni.
3. La medesima disciplina prevista per le
pubbliche amministrazioni
di cui al
comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai
dati e ai
documenti inerenti all\’attivita\’
di pubblico interesse
disciplinata dal
diritto nazionale o
dell\’Unione europea, alle
societa\’ in
partecipazione pubblica come
definite dal decreto
legislativo
emanato in attuazione dell\’articolo 18
della legge 7
agosto 2015,
n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti
di
diritto privato, anche
privi di personalita\’
giuridica, con
bilancio
superiore a cinquecentomila euro,
che esercitano funzioni
amministrative,
attivita\’ di produzione di beni e
servizi a favore
delle
amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.».
Art. 4
Modifiche all\’articolo 3 del decreto
legislativo
n. 33 del 2013
1. All\’articolo 3 del decreto legislativo
n. 33 del
2013 sono
apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «i dati oggetto»
sono inserite le
seguenti: «di
accesso civico, ivi compresi quelli oggetto»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. L\’Autorita\’
nazionale
anticorruzione, sentito il Garante per
la protezione dei
dati personali
nel caso in cui siano coinvolti
dati personali, con
propria delibera
adottata, previa consultazione pubblica,
in
conformita\’
con i principi di proporzionalita\’ e di
semplificazione,
e
all\’esclusivo fine di ridurre gli oneri gravanti sui
soggetti di
cui
all\’articolo 2-bis, puo\’ identificare i dati, le informazioni e i
documenti oggetto
di pubblicazione obbligatoria
ai sensi della
disciplina
vigente per i quali la pubblicazione in forma integrale e\’
sostituita con
quella di informazioni
riassuntive, elaborate per
aggregazione.
In questi casi, l\’accesso ai dati e ai documenti nella
loro
integrita\’ e\’ disciplinato dall\’articolo 5.
1-ter. L\’Autorita\’ nazionale anticorruzione puo\’,
con il Piano
nazionale anticorruzione, nel
rispetto delle disposizioni del
presente
decreto, precisare gli
obblighi di pubblicazione
e le
relative
modalita\’ di attuazione,
in relazione alla
natura dei
soggetti, alla
loro dimensione organizzativa e alle attivita\’ svolte,
prevedendo in
particolare modalita\’ semplificate
per i comuni
con
popolazione
inferiore a 15.000 abitanti, per
gli ordini e collegi
professionali.».
Art. 5
Inserimento dell\’articolo 4-bis e del
capo I-bis
1. Dopo l\’articolo 4 del decreto
legislativo n. 33
del 2013 e\’
inserito il
seguente: «Art. 4-bis (Trasparenza nell\’utilizzo
delle
risorse
pubbliche). – 1. L\’Agenzia per
l\’Italia digitale, d\’intesa
con il
Ministero dell\’economia e delle finanze, al fine di promuovere
l\’accesso e
migliorare la comprensione dei dati relativi all\’utilizzo
delle risorse
pubbliche, gestisce il sito internet denominato
“Soldi
pubblici” che
consente l\’accesso ai
dati dei pagamenti
delle
pubbliche
amministrazioni e ne permette la consultazione in relazione
alla tipologia
di spesa sostenuta e alle amministrazioni che
l\’hanno
effettuata, nonche\’
all\’ambito temporale di riferimento.
2.
Ciascuna amministrazione pubblica
sul proprio sito
istituzionale,
in una parte chiaramente identificabile della
sezione
“Amministrazione
trasparente”, i dati sui
propri pagamenti e ne
permette
la consultazione in
relazione alla tipologia
di spesa
sostenuta,
all\’ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
3. Per le spese in materia di personale si
applica quanto previsto
dagli articoli
da 15 a 20.
4. Dalle disposizioni di cui ai commi 1
e 2
non devono derivare
nuovi o
maggiori oneri a
carico della finanza
pubblica. Le
amministrazioni interessate
provvedono ai relativi
adempimenti
nell\’ambito delle
risorse umane, strumentali
e finanziarie
disponibili a
legislazione vigente.».
2. Dopo l\’articolo 4-bis del decreto
legislativo n. 33 del
2013,
come inserito
dal comma 1, e\’ inserito il seguente Capo: «CAPO I-BIS
– DIRITTO DI
ACCESSO A DATI E DOCUMENTI».
Art. 6
Modifiche
all\’articolo 5 del decreto legislativo n.
33 del 2013 e
inserimento degli articoli 5-bis e 5-ter e
del capo I-ter
1.
L\’articolo 5 del
decreto legislativo n.
33 del 2013
e\’
sostituito dal
seguente: «Art. 5
(Accesso civico a
dati e
documenti). –
1. L\’obbligo previsto dalla normativa vigente
in capo
alle pubbliche
amministrazioni di pubblicare documenti,
informazioni
o dati
comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei
casi in cui
sia stata omessa la loro pubblicazione.
2.
Allo scopo di
favorire forme diffuse
di controllo sul
perseguimento
delle funzioni istituzionali
e sull\’utilizzo delle
risorse
pubbliche e di promuovere la
partecipazione al dibattito
pubblico, chiunque
ha diritto di accedere ai dati
e ai documenti
detenuti dalle
pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli
oggetto di
pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto
dei limiti
relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti
secondo quanto
previsto dall\’articolo 5-bis.
3. L\’esercizio del diritto di cui ai commi 1
e 2 non e\’ sottoposto
ad alcuna limitazione
quanto alla legittimazione soggettiva
del
richiedente.
L\’istanza di accesso
civico identifica i dati, le
informazioni o
i documenti richiesti e
non richiede motivazione.
L\’istanza puo\’
essere trasmessa per
via telematica secondo
le
modalita\’
previste dal decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e
successive
modificazioni, ed e\’ presentata
alternativamente ad uno
dei seguenti
uffici:
a) all\’ufficio che detiene i dati, le
informazioni o i documenti;
b) all\’Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato
dall\’amministrazione nella sezione
“Amministrazione
trasparente” del sito istituzionale;
d) al responsabile della
prevenzione della corruzione
e della
trasparenza,
ove l\’istanza abbia a
oggetto dati, informazioni
o
documenti
oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente
decreto.
4. Il rilascio di
dati o documenti
in formato elettronico
o
cartaceo e\’
gratuito, salvo il rimborso
del costo effettivamente
sostenuto e
documentato dall\’amministrazione per la
riproduzione su
supporti
materiali.
5.
Fatti salvi i casi
di pubblicazione obbligatoria,
l\’amministrazione
cui e\’ indirizzata la richiesta
di accesso, se
individua
soggetti controinteressati, ai sensi
dell\’articolo 5-bis,
comma 2, e\’
tenuta a dare comunicazione agli stessi,
mediante invio
di copia con
raccomandata con avviso
di ricevimento, o
per via
telematica per
coloro che abbiano
consentito tale forma
di
comunicazione. Entro
dieci giorni dalla
ricezione della
comunicazione,
i controinteressati possono presentare una
motivata
opposizione,
anche per via telematica, alla richiesta di
accesso. A
decorrere
dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui
al comma
6 e\’ sospeso
fino all\’eventuale opposizione
dei
controinteressati.
Decorso tale termine, la pubblica
amministrazione
provvede sulla
richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.
6.
Il procedimento di
accesso civico deve
concludersi con
provvedimento
espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla
presentazione
dell\’istanza con la comunicazione al richiedente e agli
eventuali controinteressati. In
caso di accoglimento,
l\’amministrazione provvede
a trasmettere tempestivamente al
richiedente i
dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso
in cui
l\’istanza riguardi
dati, informazioni o
documenti oggetto di
pubblicazione obbligatoria
ai sensi del
presente decreto, a
pubblicare sul
sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e
a comunicare
al richiedente l\’avvenuta
pubblicazione dello stesso,
indicandogli il
relativo collegamento ipertestuale.
In caso di
accoglimento della
richiesta di accesso
civico nonostante
l\’opposizione
del controinteressato, salvi
i casi di
comprovata
indifferibilita\’, l\’amministrazione ne
da\’ comunicazione al
controinteressato
e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i
documenti
richiesti non prima di quindici
giorni dalla ricezione
della stessa
comunicazione da parte
del controinteressato. Il
rifiuto, il
differimento e la limitazione dell\’accesso devono essere
motivati con
riferimento ai casi e ai limiti stabiliti
dall\’articolo
5-bis. Il
responsabile della prevenzione
della corruzione e
della
trasparenza
puo\’ chiedere agli uffici della relativa
amministrazione
informazioni
sull\’esito delle istanze.
7. Nei casi di diniego totale o parziale
dell\’accesso o di mancata
risposta entro
il termine indicato al comma 6, il richiedente
puo\’
presentare
richiesta di riesame al responsabile
della prevenzione
della
corruzione e della trasparenza, di
cui all\’articolo 43,
che
decide con
provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.
Se l\’accesso
e\’ stato negato o differito a tutela degli interessi di
cui
all\’articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile
provvede
sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il
quale si
pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.
A decorrere
dalla comunicazione al Garante, il termine per l\’adozione
del
provvedimento da parte del responsabile
e\’ sospeso, fino
alla
ricezione del
parere del Garante e
comunque per un
periodo non
superiore ai
predetti dieci giorni.
Avverso la decisione
dell\’amministrazione
competente o, in caso di richiesta
di riesame,
avverso quella
del responsabile della prevenzione della corruzione e
della
trasparenza, il richiedente puo\’ proporre ricorso al Tribunale
amministrativo
regionale ai sensi dell\’articolo 116
del Codice del
processo
amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010,
n. 104.
8. Qualora si tratti di atti delle
amministrazioni delle regioni o
degli enti
locali, il richiedente puo\’ altresi\’ presentare ricorso al
difensore
civico competente per ambito territoriale, ove
costituito.
Qualora
tale organo non
sia stato istituito,
la competenza e\’
attribuita al
difensore civico competente per
l\’ambito territoriale
immediatamente superiore.
Il ricorso va
altresi\’ notificato
all\’amministrazione
interessata. Il difensore civico
si pronuncia
entro trenta
giorni dalla presentazione del ricorso. Se il
difensore
civico ritiene
illegittimo il diniego o il differimento,
ne informa
il
richiedente e lo
comunica all\’amministrazione competente.
Se
questa non
conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni
dal
ricevimento della comunicazione del difensore
civico, l\’accesso
e\’ consentito.
Qualora il richiedente l\’accesso si sia
rivolto al
difensore
civico, il termine di cui all\’articolo 116,
comma 1, del
Codice del
processo amministrativo decorre dalla data di ricevimento,
da parte del
richiedente, dell\’esito della sua istanza
al difensore
civico. Se
l\’accesso e\’ stato negato o
differito a tutela
degli
interessi di
cui all\’articolo 5-bis,
comma 2, lettera
a), il
difensore
civico provvede sentito il Garante per
la protezione dei
dati
personali, il quale si pronuncia entro
il termine di
dieci
giorni dalla
richiesta. A decorrere dalla comunicazione
al Garante,
il termine per
la pronuncia del difensore
e\’ sospeso, fino
alla
ricezione del
parere del Garante e
comunque per un
periodo non
superiore ai
predetti dieci giorni.
9.
Nei casi di
accoglimento della richiesta
di accesso, il
controinteressato
puo\’ presentare richiesta di riesame ai
sensi del
comma 7 e
presentare ricorso al difensore civico ai sensi
del comma
8.
10. Nel caso in cui la richiesta di accesso
civico riguardi dati,
informazioni o
documenti oggetto di pubblicazione
obbligatoria ai
sensi del
presente decreto, il responsabile della
prevenzione della
corruzione e
della trasparenza ha
l\’obbligo di effettuare
la
segnalazione
di cui all\’articolo 43, comma 5.
11. Restano fermi gli obblighi di
pubblicazione previsti dal Capo
II, nonche\’ le
diverse forme di accesso degli interessati
previste
dal Capo V
della legge 7 agosto 1990, n. 241.».
2.
Dopo l\’articolo 5
sono inseriti i
seguenti: «Art. 5-bis
(Esclusioni e
limiti all\’accesso civico). – 1.
L\’accesso civico di
cui
all\’articolo 5, comma 2, e\’ rifiutato se il diniego e\’ necessario
per evitare
un pregiudizio concreto
alla tutela di
uno degli
interessi
pubblici inerenti a:
a) la sicurezza pubblica e l\’ordine pubblico;
b) la sicurezza nazionale;
c) la difesa e le questioni militari;
d) le relazioni internazionali;
e) la politica e la
stabilita\’ finanziaria ed
economica dello
Stato;
f) la conduzione di indagini sui reati e il
loro perseguimento;
g) il regolare svolgimento di attivita\’
ispettive.
2. L\’accesso di cui all\’articolo 5, comma 2,
e\’ altresi\’ rifiutato
se il diniego
e\’ necessario per evitare un pregiudizio concreto alla
tutela di uno
dei seguenti interessi privati:
a)
la protezione dei
dati personali, in
conformita\’ con la
disciplina
legislativa in materia;
b) la liberta\’ e la segretezza della
corrispondenza;
c) gli interessi economici e commerciali di
una persona fisica
o
giuridica,
ivi compresi la
proprieta\’ intellettuale, il
diritto
d\’autore e i
segreti commerciali.
3. Il diritto di cui all\’articolo 5, comma 2,
e\’ escluso nei casi
di segreto di
Stato e negli altri casi
di divieti di
accesso o
divulgazione
previsti dalla legge,
ivi compresi i
casi in cui
l\’accesso e\’
subordinato dalla disciplina vigente
al rispetto di
specifiche
condizioni, modalita\’ o limiti, inclusi
quelli di cui
all\’articolo
24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.
4. Restano fermi gli
obblighi di pubblicazione
previsti dalla
normativa
vigente. Se i limiti di cui ai commi
1 e 2
riguardano
soltanto
alcuni dati o alcune parti del documento
richiesto, deve
essere
consentito l\’accesso agli altri dati o alle altre parti.
5. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si
applicano unicamente per il
periodo nel
quale la protezione e\’ giustificata in
relazione alla
natura del
dato. L\’accesso civico non puo\’ essere negato ove, per la
tutela degli
interessi di cui ai commi 1 e 2,
sia sufficiente fare
ricorso al
potere di differimento.
6.
Ai fini della
definizione delle esclusioni
e dei limiti
all\’accesso
civico di cui al presente articolo, l\’Autorita\’ nazionale
anticorruzione,
d\’intesa con il Garante per la
protezione dei dati
personali e
sentita la Conferenza unificata di cui all\’articolo 8 del
decreto
legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, adotta
linee guida
recanti
indicazioni operative.
Art.
5-ter (Accesso per
fini scientifici ai
dati elementari
raccolti per
finalita\’ statistiche). – 1. Gli
enti e uffici
del
Sistema
statistico nazionale ai sensi
del decreto legislativo
6
settembre 1989,
n. 322, di
seguito Sistan, possono
consentire
l\’accesso per
fini scientifici ai dati elementari,
privi di ogni
riferimento che
permetta l\’identificazione diretta
delle unita\’
statistiche,
raccolti nell\’ambito di trattamenti statistici di cui i
medesimi
soggetti siano titolari, a condizione che:
a)
l\’accesso sia richiesto
da ricercatori appartenenti a
universita\’,
enti di ricerca e istituzioni pubbliche o private o loro
strutture di
ricerca, inseriti nell\’elenco
redatto dall\’autorita\’
statistica
dell\’Unione europea (Eurostat) o che risultino in possesso
dei requisiti
stabiliti ai sensi del comma 3, lettera a),
a seguito
di
valutazione effettuata dal
medesimo soggetto del
Sistan che
concede
l\’accesso e approvata dal Comitato di cui al
medesimo comma
3;
b)
sia sottoscritto, da
parte di un
soggetto abilitato a
rappresentare l\’ente
richiedente, un impegno
di riservatezza
specificante
le condizioni di utilizzo dei dati, gli
obblighi dei
ricercatori, i
provvedimenti previsti in caso di
violazione degli
impegni assunti,
nonche\’ le misure
adottate per tutelare
la
riservatezza
dei dati;
c) sia presentata una proposta di ricerca e
la stessa sia ritenuta
adeguata,
sulla base dei criteri di cui al comma 3, lettera b),
dal
medesimo
soggetto del Sistan che concede l\’accesso. Il progetto deve
specificare lo
scopo della ricerca, il motivo per il quale tale scopo
non puo\’
essere conseguito senza l\’utilizzo
di dati elementari,
i
ricercatori
che hanno accesso ai dati, i dati richiesti, i metodi di
ricerca e i
risultati che si intendono diffondere. Alla
proposta di
ricerca
sono allegate dichiarazioni
di riservatezza sottoscritte
singolarmente
dai ricercatori che avranno accesso ai dati.
E\’ fatto
divieto di
effettuare trattamenti diversi da
quelli previsti nel
progetto di
ricerca, conservare i dati elementari oltre i termini di
durata del
progetto, comunicare i dati a terzi
e diffonderli, pena
l\’applicazione
della sanzione di cui all\’articolo 162,
comma 2-bis,
del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. I dati elementari di cui al comma 1,
tenuto conto dei tipi
di
dati nonche\’
dei rischi e delle conseguenze di
una loro illecita
divulgazione,
sono messi a disposizione dei ricercatori
sotto forma
di file a cui
sono stati applicati metodi di controllo al fine di non
permettere l\’identificazione dell\’unita\’
statistica. In caso
di
motivata
richiesta, da cui emerga la necessita\’ ai fini della ricerca
e l\’impossibilita\’ di
soluzioni alternative, sono
messi a
disposizione
file a cui non sono stati applicati tali metodi, purche\’
l\’utilizzo di
questi ultimi avvenga
all\’interno di laboratori
costituiti dal
titolare dei trattamenti statistici cui afferiscono i
dati,
accessibili anche da remoto tramite
laboratori organizzati e
gestiti da
soggetto ritenuto idoneo e a condizione
che il rilascio
dei risultati
delle elaborazioni sia autorizzato dal responsabile del
laboratorio
stesso, che i risultati della ricerca non
permettano il
collegamento
con le unita\’ statistiche, nel rispetto delle
norme in
materia di
segreto statistico e di protezione dei dati
personali, o
nell\’ambito di
progetti congiunti finalizzati anche al
perseguimento
di compiti
istituzionali del titolare del trattamento statistico cui
afferiscono i
dati, sulla base di appositi
protocolli di ricerca
sottoscritti
dai ricercatori che partecipano al progetto,
nei quali
siano
richiamate le norme in materia di
segreto statistico e di
protezione dei
dati personali.
3. Sentito il Garante per la protezione
dei dati personali,
il
Comitato di
indirizzo e coordinamento dell\’informazione statistica
(Comstat), con
atto da emanarsi ai sensi dell\’articolo
3, comma 6,
del decreto
del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166,
avvalendosi
del supporto dell\’Istat,
adotta le linee
guida per
l\’attuazione della
disciplina di cui al presente
articolo. In
particolare,
il Comstat stabilisce:
a) i criteri per il riconoscimento degli enti
di cui al comma
1,
lettera
a), avuto riguardo
agli scopi istituzionali
perseguiti,
all\’attivita\’ svolta
e all\’organizzazione interna
in relazione
all\’attivita\’
di ricerca, nonche\’ alle misure adottate per
garantire
la sicurezza
dei dati;
b) i criteri
di ammissibilita\’ dei
progetti di ricerca
avuto
riguardo allo
scopo della ricerca, alla necessita\’
di disporre dei
dati
richiesti, ai risultati e benefici attesi e ai metodi impiegati
per la loro
analisi e diffusione;
c) le modalita\’ di organizzazione e funzionamento
dei laboratori
fisici e
virtuali di cui al comma 2;
d) i
criteri per l\’accreditamento dei
gestori dei laboratori
virtuali,
avuto riguardo agli scopi istituzionali, all\’adeguatezza
della
struttura organizzativa e alle misure adottate per la gestione
e la sicurezza
dei dati;
e) le conseguenze di eventuali violazioni
degli impegni assunti
dall\’ente di
ricerca e dai singoli ricercatori.
4. Nei siti istituzionali del Sistan e
di ciascun soggetto
del
Sistan sono
pubblicati gli elenchi degli enti di ricerca riconosciuti
e dei file di
dati elementari resi disponibili.
5. Il presente articolo si applica anche ai
dati relativi a persone
giuridiche,
enti od associazioni.».
3. Dopo l\’articolo 5-ter, come inserito dal
comma 2, e\’ inserito il
seguente Capo:
«CAPO I-TER –
PUBBLICAZIONE DEI DATI,
DELLE
INFORMAZIONI E
DEI DOCUMENTI».
Art. 7
Inserimento dell\’articolo
7-bis
1.
Dopo l\’articolo 7
e\’ inserito il
seguente: «Art. 7-bis
(Riutilizzo
dei dati pubblicati). – 1. Gli obblighi di
pubblicazione
dei dati
personali diversi dai dati sensibili e dai dati
giudiziari,
di cui
all\’articolo 4, comma 1,
lettere d) ed
e), del decreto
legislativo 30
giugno 2003, n. 196, comportano la possibilita\’ di una
diffusione dei
dati medesimi attraverso siti
istituzionali, nonche\’
il loro
trattamento secondo modalita\’
che ne consentono
la
indicizzazione
e la rintracciabilita\’ tramite i motori di ricerca web
ed il loro
riutilizzo ai sensi dell\’articolo
7 nel rispetto
dei
principi sul
trattamento dei dati personali.
2. La pubblicazione nei
siti istituzionali, in
attuazione del
presente
decreto, di dati relativi a titolari di organi di indirizzo
politico e di
uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonche\’ a
dirigenti
titolari degli organi amministrativi
e\’ finalizzata alla
realizzazione
della trasparenza pubblica, che integra
una finalita\’
di rilevante
interesse pubblico nel rispetto
della disciplina in
materia di
protezione dei dati personali.
3. Le pubbliche amministrazioni possono
disporre la pubblicazione
nel proprio
sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che
non hanno
l\’obbligo di pubblicare ai sensi
del presente decreto
o
sulla base
di specifica previsione
di legge o
regolamento, nel
rispetto dei
limiti indicati dall\’articolo 5-bis,
procedendo alla
indicazione in
forma anonima dei
dati personali eventualmente
presenti.
4. Nei casi in cui norme di legge o di
regolamento prevedano la
pubblicazione
di atti
o documenti, le
pubbliche amministrazioni
provvedono a
rendere non intelligibili
i dati personali
non
pertinenti o,
se sensibili o giudiziari, non indispensabili
rispetto
alle
specifiche finalita\’ di trasparenza della pubblicazione.
5. Le notizie
concernenti lo svolgimento
delle prestazioni di
chiunque sia
addetto a una
funzione pubblica e
la relativa
valutazione sono
rese accessibili dall\’amministrazione di
appartenenza.
Non sono invece ostensibili, se non nei
casi previsti
dalla legge,
le notizie concernenti la natura
delle infermita\’ e
degli
impedimenti personali o familiari che causino l\’astensione dal
lavoro, nonche\’
le componenti della
valutazione o le
notizie
concernenti il
rapporto di lavoro
tra il predetto
dipendente e
l\’amministrazione,
idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui
all\’articolo
4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo
n. 196
del 2003.
6. Restano fermi i limiti
all\’accesso e alla
diffusione delle
informazioni
di cui all\’articolo 24, commi 1 e
6, della legge
7
agosto 1990,
n. 241, e successive modifiche, di tutti i dati
di cui
all\’articolo 9
del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.
322, di
quelli
previsti dalla normativa europea in materia
di tutela del
segreto
statistico e di quelli che siano espressamente
qualificati
come
riservati dalla normativa
nazionale ed europea
in materia
statistica,
nonche\’ quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a
rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale.
7. La Commissione di cui all\’articolo 27
della legge 7 agosto 1990,
n. 241,
continua ad operare anche oltre
la scadenza del
mandato
prevista dalla
disciplina vigente, senza oneri a carico del
bilancio
dello Stato.
8. Sono esclusi dall\’ambito di applicazione
del presente decreto i
servizi di
aggregazione, estrazione e trasmissione massiva degli atti
memorizzati in
banche dati rese disponibili sul web.».
Art. 8
Modifiche all\’articolo 8 del decreto
legislativo
n. 33 del 2013
1. All\’articolo 8 del decreto legislativo
n. 33 del
2013 sono
apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «Decorsi
detti termini,
i relativi dati e documenti sono accessibili ai
sensi
dell\’articolo
5.»;
b) dopo il comma 3 e\’ inserito il
seguente: «3-bis. L\’Autorita\’
nazionale
anticorruzione, sulla base di una valutazione
del rischio
corruttivo,
delle esigenze di semplificazione e
delle richieste di
accesso,
determina, anche su proposta del Garante per
la protezione
dei dati
personali, i casi in cui la durata della
pubblicazione del
dato e del
documento puo\’ essere inferiore a 5 anni.».
Art. 9
Modifiche all\’articolo 9 del decreto
legislativo n. 33
del 2013 e inserimento
dell\’articolo 9-bis
1. All\’articolo 9 del decreto legislativo
n. 33 del
2013 sono
apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo e\’
inserito il seguente: «Al
fine di
evitare eventuali duplicazioni, la
suddetta pubblicazione
puo\’ essere
sostituita da un collegamento ipertestuale
alla sezione
del sito
in cui
sono presenti i
relativi dati, informazioni
o
documenti, assicurando
la qualita\’ delle
informazioni di cui
all\’articolo
6.»;
b) il comma 2 e\’ abrogato.
2.
Dopo l\’articolo 9
e\’ inserito il
seguente: «Art. 9-bis
(Pubblicazione
delle banche dati). – 1. Le pubbliche
amministrazioni
titolari delle
banche dati di cui all\’Allegato B pubblicano
i dati,
contenuti
nelle medesime banche dati, corrispondenti agli obblighi di
pubblicazione
di cui al presente decreto, indicati nel medesimo, con
i requisiti di
cui all\’articolo 6, ove compatibili con
le modalita\’
di raccolta ed
elaborazione dei dati.
2. Nei casi di cui al comma 1, nei limiti
dei dati
effettivamente
contenuti
nelle banche dati di cui al medesimo comma, i
soggetti di
cui
all\’articolo 2-bis adempiono
agli obblighi di
pubblicazione
previsti dal
presente decreto, indicati nell\’Allegato B, mediante la
comunicazione
dei dati, delle informazioni o
dei documenti dagli
stessi detenuti all\’amministrazione titolare
della corrispondente
banca dati e
con la pubblicazione sul proprio
sito istituzionale,
nella sezione
“Amministrazione
trasparente”, del collegamento
ipertestuale,
rispettivamente, alla banca dati contenente i
relativi
dati,
informazioni o documenti, ferma restando la possibilita\’ per le
amministrazioni di
continuare a pubblicare
sul proprio sito i
predetti dati
purche\’ identici a quelli comunicati alla banca dati.
3. Nel caso in cui sia stata omessa la
pubblicazione, nelle banche
dati, dei dati
oggetto di comunicazione ai sensi
del comma 2 ed
effettivamente
comunicati, la richiesta di accesso
civico di cui
all\’articolo 5
e\’ presentata al responsabile della prevenzione
della
corruzione e
della trasparenza
dell\’amministrazione
titolare della
banca dati.
4. Qualora l\’omessa pubblicazione dei dati da
parte delle pubbliche
amministrazioni
di cui al comma 1 sia imputabile ai soggetti
di cui
al comma 2, la
richiesta di accesso civico di cui all\’articolo
5 e\’
presentata al
responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza
dell\’amministrazione tenuta alla comunicazione.».
Art. 10
Modifiche all\’articolo 10 del decreto
legislativo
n. 33 del 2013
1. All\’articolo 10 del decreto
legislativo n. 33
del 2013 sono
apportate le
seguenti modificazioni:
a) la rubrica e\’ sostituita dalla seguente:
«Coordinamento con il
Piano
triennale per la prevenzione della corruzione»;
b) il comma 1 e\’ sostituito dal seguente: «1.
Ogni amministrazione
indica, in
un\’apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione
della
corruzione di cui all\’articolo 1, comma 5, della legge n. 190
del 2012, i
responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei
documenti,
delle informazioni e dei
dati ai sensi
del presente
decreto.»;
c) il comma 2 e\’ abrogato;
d) il comma 3 e\’ sostituito dal seguente:
«3. La promozione
di
maggiori
livelli di trasparenza costituisce un
obiettivo strategico
di ogni
amministrazione, che deve
tradursi nella definizione
di
obiettivi
organizzativi e individuali.»;
e) il comma 7 e\’ abrogato;
f) al comma 8, la lettera a) e\’ sostituita
dalla seguente: «a) il
Piano
triennale per la prevenzione della corruzione;» e la lettera d)
e\’ soppressa.
Art. 11
Modifiche all\’articolo 12 del decreto
legislativo
n. 33 del 2013
1. All\’articolo 12 del decreto
legislativo n. 33
del 2013 sono
apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo le parole «e ogni atto» sono
inserite le seguenti: «,
previsto dalla
legge o comunque adottato,»;
2) dopo le parole «i codici
di condotta» sono
inserite le
seguenti: «,
le misure integrative di
prevenzione della corruzione
individuate ai
sensi dell\’articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 190
del 2012, i
documenti di programmazione strategico-gestionale e gli
atti degli
organismi indipendenti di valutazione».
Art. 12
Modifiche all\’articolo 13 del decreto
legislativo
n. 33 del 2013
1. All\’articolo 13, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo n.
33 del 2013,
le parole: «e le risorse a disposizione» sono soppresse.
Art. 13
Modifiche all\’articolo 14 del decreto
legislativo
n. 33 del 2013
1. All\’articolo 14 del decreto
legislativo n. 33
del 2013 sono
apportate le
seguenti modificazioni:
a) la
rubrica dell\’articolo 14 e\’ sostituita
dalla seguente:
«Obblighi di
pubblicazione concernenti i
titolari di incarichi
politici, di
amministrazione, di direzione o di governo e i
titolari
di incarichi
dirigenziali»;
b) al
comma 1, le
parole «di carattere
elettivo o comunque
esercizio di
poteri di indirizzo politico»
sono sostituite dalle
seguenti:
«anche se non di carattere
elettivo» e le
parole «le
pubbliche
amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri
componenti,»
sono sostituite dalle seguenti: «lo Stato, le regioni e
gli enti
locali pubblicano»;
c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Le pubbliche
amministrazioni
pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di
incarichi o
cariche di amministrazione, di
direzione o di
governo
comunque
denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e
per i
titolari di incarichi
dirigenziali, a qualsiasi
titolo
conferiti, ivi
inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall\’organo
di indirizzo
politico senza procedure pubbliche di selezione.
1-ter. Ciascun dirigente comunica
all\’amministrazione presso la
quale presta
servizio gli emolumenti complessivi percepiti
a carico
della finanza
pubblica, anche in
relazione a quanto
previsto
dall\’articolo
13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89.
L\’amministrazione
pubblica sul proprio sito istituzionale l\’ammontare
complessivo
dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente.
1-quater. Negli atti di conferimento di incarichi
dirigenziali e
nei relativi
contratti sono riportati gli obiettivi
di trasparenza,
finalizzati a
rendere i dati pubblicati di immediata
comprensione e
consultazione
per il cittadino, con particolare riferimento
ai dati
di bilancio
sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in
modo aggregato
che analitico. Il mancato raggiungimento dei
suddetti
obiettivi determina
responsabilita\’
dirigenziale ai sensi
dell\’articolo
21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. Del
mancato
raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai fini
del conferimento
di successivi incarichi.
1-quinquies. Gli obblighi di pubblicazione di
cui al
comma 1 si
applicano
anche ai titolari di posizioni
organizzative a cui
sono
affidate
deleghe ai sensi dell\’articolo 17, comma 1-bis, del decreto
legislativo n.
165 del 2001, nonche\’ nei casi di
cui all\’articolo
4-bis, comma
2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n.
78 e in
ogni
altro caso in
cui sono svolte funzioni dirigenziali.
Per gli altri
titolari di
posizioni organizzative e\’ pubblicato il solo
curriculum
vitae.»;
d)
il comma 2
e\’ sostituito dal
seguente: «Le pubbliche
amministrazioni
pubblicano i dati cui ai commi 1 e
1-bis entro tre
mesi dalla
elezione, dalla nomina o dal conferimento dell\’incarico e
per i
tre anni successivi
dalla cessazione del
mandato o
dell\’incarico
dei soggetti, salve le
informazioni concernenti la
situazione
patrimoniale e, ove
consentita, la dichiarazione
del
coniuge non
separato e dei parenti
entro il secondo
grado, che
vengono
pubblicate fino alla cessazione dell\’incarico o del mandato.
Decorsi detti
termini, i relativi dati e documenti
sono accessibili
ai sensi
dell\’articolo 5.».
Art. 14
Modifiche
all\’articolo 15 del decreto legislativo n. 33
del 2013 e
inserimento degli articoli 15-bis
e 15-ter
1. All\’articolo 15 del decreto
legislativo n. 33
del 2013 sono
apportate le
seguenti modificazioni:
a) la rubrica dell\’articolo e\’ sostituita
dalla seguente: «Obblighi
di pubblicazione concernenti
i titolari di
incarichi di
collaborazione
o consulenza»;
b) al comma 1,
1)
all\’alinea, le parole
«Fermi restando gli
obblighi» sono
sostituite dalle
seguenti: «Fermo restando
quanto previsto
dall\’articolo
9-bis e fermi restando gli
obblighi» e le
parole «
amministrativi
di vertice e di incarichi
dirigenziali, a qualsiasi
titolo
conferiti, nonche\’» sono soppresse;
2) alla lettera d), le parole: «di lavoro,»
sono soppresse;
c) al comma 2, le parole «dirigenziali a
soggetti estranei alla
pubblica
amministrazione,» sono soppresse;
d) il comma 5 e\’ abrogato.
2. Dopo l\’articolo 15
sono inseriti i
seguenti: «Art. 15-bis
(Obblighi
di pubblicazione concernenti
incarichi conferiti nelle
societa\’ controllate). – 1. Fermo
restando quanto previsto
dall\’articolo
9-bis, le societa\’ a controllo pubblico,
nonche\’ le
societa\’ in
regime di amministrazione
straordinaria, ad esclusione
delle societa\’
emittenti strumenti finanziari quotati
nei mercati
regolamentati
e loro controllate, pubblicano, entro trenta giorni dal
conferimento
di incarichi di collaborazione, di
consulenza o di
incarichi
professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni
successivi
alla loro cessazione, le seguenti informazioni:
a) gli estremi dell\’atto di conferimento dell\’incarico, l\’oggetto
della
prestazione, la ragione dell\’incarico e la durata;
b) il curriculum vitae;
c)
i compensi, comunque
denominati, relativi al
rapporto di
consulenza o
di collaborazione, nonche\’ agli incarichi professionali,
inclusi quelli
arbitrali;
d) il tipo di procedura seguita per la
selezione del contraente e
il numero di
partecipanti alla procedura.
2.
La pubblicazione delle
informazioni di cui al comma
1,
relativamente
ad incarichi per i quali e\’ previsto
un compenso, e\’
condizione di
efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o
parziale
pubblicazione, il soggetto responsabile della
pubblicazione
ed il soggetto
che ha effettuato il pagamento sono
soggetti ad una
sanzione pari
alla somma corrisposta.
Art.
15-ter (Obblighi di
pubblicazione concernenti gli
amministratori
e gli esperti nominati da organi
giurisdizionali o
amministrativi). – 1. L\’albo
di cui all\’articolo
1 del decreto
legislativo 4
febbraio 2010, n. 14, e\’
tenuto con modalita\’
informatiche
ed e\’ inserito in un\’area pubblica dedicata
del sito
istituzionale
del Ministero della giustizia. Nell\’albo sono indicati,
per ciascun
iscritto, gli incarichi
ricevuti, con precisazione
dell\’autorita\’ che
lo ha conferito
e della relativa
data di
attribuzione e
di cessazione, nonche\’ gli
acconti e il
compenso
finale
liquidati. I dati di cui al periodo precedente
sono inseriti
nell\’albo, a
cura della cancelleria, entro
quindici giorni dalla
pronuncia del
provvedimento. Il regolamento di
cui all\’articolo 10
del suddetto
decreto legislativo n.
14 del 2010
stabilisce gli
ulteriori dati
che devono essere contenuti nell\’albo.
2. L\’Agenzia nazionale per l\’amministrazione
e la destinazione dei
beni
sequestrati e confiscati alla criminalita\’ organizzata, di cui
all\’articolo
110 del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159,
pubblica sul
proprio sito istituzionale gli
incarichi conferiti ai
tecnici e agli
altri soggetti qualificati di cui
all\’articolo 38,
comma 3, dello
stesso decreto legislativo n. 159 del 2011, nonche\’ i
compensi a
ciascuno di essi liquidati.
3. Nel registro di cui all\’articolo 28, quarto
comma, del regio
decreto 16
marzo 1942, n.
267, vengono altresi\’
annotati i
provvedimenti
di liquidazione degli acconti e del compenso finale in
favore di
ciascuno dei soggetti di cui
al medesimo articolo
28,
quelli di
chiusura del fallimento e di omologazione del concordato e
quelli che
attestano l\’esecuzione del concordato, nonche\’ l\’ammontare
dell\’attivo e
del passivo delle procedure chiuse.
4.
Le prefetture pubblicano
i provvedimenti di
nomina e di
quantificazione
dei compensi degli amministratori e
degli esperti
nominati ai
sensi dell\’articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90.».
Art. 15
Modifiche all\’articolo 16 del decreto
legislativo
n. 33 del 2013
1. All\’articolo 16 del decreto
legislativo n. 33
del 2013 sono
apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma
1, le parole
«Le pubbliche amministrazioni» sono
sostituite dalle
seguenti: «Fermo restando
quanto previsto
dall\’articolo
9-bis, le pubbliche amministrazioni»;
b) al comma
2, le parole
«Le pubbliche amministrazioni» sono
sostituite dalle
seguenti: «Fermo restando
quanto previsto
dall\’articolo
9-bis, le pubbliche amministrazioni»;
c)
dopo il comma
3, e\’ inserito
il seguente: «3-bis.
Il
Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza
del Consiglio
dei ministri
assicura adeguate forme di pubblicita\’ dei
processi di
mobilita\’ dei
dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, anche
attraverso
la pubblicazione di
dati identificativi dei
soggetti
interessati.».
Art. 16
Modifiche all\’articolo 17 del decreto
legislativo
n. 33 del 2013
1. All\’articolo 17 del decreto
legislativo n. 33
del 2013 sono
apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma
1, le parole
«Le pubbliche amministrazioni» sono
sostituite dalle
seguenti: «Fermo restando
quanto previsto
dall\’articolo
9-bis, le pubbliche amministrazioni» e le
parole «con
la indicazione
delle diverse tipologie
di rapporto, della
distribuzione
di questo personale tra le diverse
qualifiche e aree
professionali,»
e «La pubblicazione comprende l\’elenco
dei titolari
dei contratti
a tempo determinato.» sono soppresse;
b) al comma
2, le parole
«Le pubbliche amministrazioni» sono
sostituite dalle
seguenti: «Fermo restando
quanto previsto
dall\’articolo 9-bis,
le pubbliche amministrazioni» e
le parole
«articolato
per aree professionali,» sono soppresse.
Art. 17
Modifiche all\’articolo 18 del decreto
legislativo
n. 33 del 2013
1. Al comma
1, le parole
«Le pubbliche amministrazioni» sono
sostituite dalle
seguenti: «Fermo restando
quanto previsto
dall\’articolo
9-bis, le pubbliche amministrazioni».
Art. 18
Modifiche all\’articolo 19 del decreto
legislativo
n. 33 del 2013
1. All\’articolo 19 del decreto
legislativo n. 33
del 2013 sono
apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo
le parole «presso
l\’amministrazione» sono
inserite le
seguenti: «, nonche\’ i
criteri di valutazione
della
Commissione e
le tracce delle prove scritte»;
b) al comma 2, le parole «, nonche\’ quello
dei bandi espletati nel
corso dell\’ultimo
triennio, accompagnato dall\’indicazione, per
ciascuno di
essi, del numero dei dipendenti
assunti e delle
spese
effettuate»
sono soppresse.
Art. 19
Modifiche all\’articolo 20 del decreto
legislativo
n. 33 del 2013
1. All\’articolo 20 del decreto
legislativo n. 33
del 2013 sono
apportate le
seguenti modificazioni:
a)
il comma 2
e\’ sostituito dal
seguente: «Le pubbliche
amministrazioni pubblicano
i criteri definiti
nei sistemi di
misurazione e
valutazione della performance per l\’assegnazione del
trattamento
accessorio e i dati relativi alla sua
distribuzione, in
forma
aggregata, al fine di dare conto del
livello di selettivita\’
utilizzato
nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonche\’ i
dati relativi
al grado di
differenziazione
nell\’utilizzo della
premialita\’
sia per i dirigenti sia per i dipendenti.»;
b) il comma 3 e\’ abrogato.
Art. 20
Modifiche all\’articolo 21 del decreto
legislativo
n. 33 del 2013
1. All\’articolo 21 del decreto
legislativo n. 33
del 2013 sono
apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma
1, le parole
«Le pubbliche amministrazioni» sono
sostituite dalle
seguenti: «Fermo restando
quanto previsto
dall\’articolo
9-bis, le pubbliche amministrazioni»;
b) al comma 2, dopo le parole «Fermo restando
quanto previsto» sono
inserite le
seguenti: «dall\’articolo 9-bis e».
Art. 21
Modifiche all\’articolo 22 del decreto
legislativo
n. 33 del 2013
1. All\’articolo 22 del decreto
legislativo n. 33
del 2013 sono
apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1,
1) all\’alinea, le parole «Ciascuna
amministrazione» sono sostituite
dalle
seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall\’articolo 9-bis,
ciascuna
amministrazione»;
2) alla lettera a) le parole
«e finanziati dall\’Amministrazione
medesima ovvero»
sono sostituite dalle
seguenti: «o finanziati
dall\’amministrazione
medesima nonche\’ di quelli»;
3) dopo la lettera d)
e\’ inserita la
seguente: «d-bis) i
provvedimenti
in materia di costituzione di societa\’ a partecipazione
pubblica,
acquisto di partecipazioni in societa\’
gia\’ costituite,
gestione delle
partecipazioni pubbliche, alienazione di
partecipazioni
sociali, quotazione di societa\’ a
controllo pubblico
in mercati
regolamentati e razionalizzazione periodica
delle
partecipazioni
pubbliche, previsti dal decreto
legislativo adottato
ai sensi
dell\’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.»;
b) al comma 2, le parole «Per ciascuno degli
enti» sono sostituite
dalle
seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall\’articolo 9-bis,
per ciascuno
degli enti»;
c) al comma
3, le parole
«degli enti» sono
sostituite dalle
seguenti: «dei
soggetti» e le parole «, nei quali sono
pubblicati i
dati relativi
ai componenti degli organi di indirizzo e
ai soggetti
titolari di
incarico, in applicazione degli articoli 14
e 15» sono
soppresse;
d) al comma 4, dopo le parole
«dell\’amministrazione interessata»
sono inserite
le seguenti: «ad
esclusione dei pagamenti
che le
amministrazioni
sono tenute ad erogare
a fronte di
obbligazioni
contrattuali
per prestazioni svolte in loro favore da
parte di uno
degli enti e
societa\’ indicati nelle categorie di
cui al comma
1,
lettere da a)
a c)»;
e) il comma 6 e\’ sostituito dal seguente:
«6. Le disposizioni di
cui al
presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle
societa\’, partecipate
da amministrazioni pubbliche,
con azioni
quotate in
mercati regolamentati italiani
o di altri
paesi
dell\’Unione
europea, e loro controllate.».
Art. 22
Modifiche all\’articolo 23 del decreto
legislativo
n. 33 del 2013
1. All\’articolo 23 del decreto
legislativo n. 33
del 2013 sono
apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1,
1) la lettera a) e\’ soppressa;
2) alla lettera b), le
parole «12 aprile
2006, n. 163»
sono
sostituite
dalle seguenti: «18 aprile 2016, n. 50,
fermo restando
quanto
previsto dall\’articolo 9-bis»;
3) la lettera c) e\’ soppressa;
4) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «,
ai sensi degli
articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241»;
b) il comma 2 e\’ abrogato.
Art. 23
Modifiche all\’articolo 26 del decreto
legislativo
n. 33 del 2013
1. Al comma 3 dell\’articolo 26 del decreto
legislativo n. 33 del
2013 le parole
«; la sua eventuale
omissione o incompletezza
e\’
rilevata d\’ufficio
dagli organi dirigenziali,
sotto la propria
responsabilita\’ amministrativa, patrimoniale e
contabile per
l\’indebita
concessione o attribuzione del beneficio
economico» sono
soppresse.
Art. 24
Modifiche all\’articolo 28 del decreto
legislativo
n. 33 del 2013
1. Al comma 1 dell\’articolo 28 del decreto
legislativo n. 33 del
2013, le
parole «Le regioni, le
province» sono sostituite
dalle
seguenti:
«Fermo restando quanto previsto dall\’articolo
9-bis, le
regioni, le
province».
Art. 25
Modifiche all\’articolo 29 del decreto
legislativo
n. 33 del 2013
1. Al comma 1 dell\’articolo 29 del decreto
legislativo n. 33 del
2013, le
parole «Le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle
seguenti:
«Fermo restando quanto previsto dall\’articolo
9-bis, le
pubbliche
amministrazioni».
Art. 26
Modifiche all\’articolo 30 del decreto
legislativo
n. 33 del 2013
1. Al comma 1 dell\’articolo 30 del decreto
legislativo n. 33 del
2013, le
parole «Le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle
seguenti:
«Fermo restando quanto previsto dall\’articolo
9-bis, le
pubbliche
amministrazioni» e dopo le parole «immobili posseduti» sono
inserite le
seguenti: «e di quelli detenuti».
Art. 27
Modifiche all\’articolo 31 del decreto
legislativo
n. 33 del 2013
1. Il comma 1 dell\’articolo 31 del decreto
legislativo n. 33 del
2013 e\’
sostituito dal seguente: «1. Le
pubbliche amministrazioni
pubblicano gli
atti degli organismi indipendenti di
valutazione o
nuclei di
valutazione, procedendo all\’indicazione
in forma anonima
dei dati
personali eventualmente presenti.
Pubblicano, inoltre, la
relazione
degli organi di revisione
amministrativa e contabile
al
bilancio di previsione
o budget, alle relative variazioni e al
conto
consuntivo o
bilancio di esercizio nonche\’ tutti i rilievi
ancorche\’
non recepiti
della Corte dei conti riguardanti
l\’organizzazione e
l\’attivita\’
delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.».
Art. 28
Modifiche all\’articolo 32 del decreto
legislativo
n. 33 del 2013
1. All\’articolo 32 del decreto
legislativo n. 33
del 2013 sono
apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «Le pubbliche
amministrazioni» sono
inserite le
seguenti: «e i gestori di pubblici servizi»;
b) al comma 2:
1) dopo le parole «Le pubbliche
amministrazioni» sono inserite
le seguenti:
«e i gestori di pubblici servizi,»;
2)
alla lettera a),
le parole «,
evidenziando quelli
effettivamente
sostenuti e quelli imputati al
personale per ogni
servizio
erogato» sono soppresse;
3) la lettera b) e\’ abrogata.
Art. 29
Modifiche all\’articolo 33 del decreto
legislativo
n. 33 del 2013
1. Al comma 1 dell\’articolo 33 del decreto
legislativo n. 33 del
2013, le
parole «Le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle
seguenti:
«Fermo restando quanto previsto dall\’articolo
9-bis, le
pubbliche
amministrazioni», dopo le parole
«beni, servizi,» sono
inserite le
seguenti: «prestazioni professionali» e
dopo le parole
“dei
pagamenti»” sono inserite le seguenti:
«, nonche\’ l\’ammontare
complessivo
dei debiti e il numero delle imprese creditrici».
Art. 30
Modifiche all\’articolo 35 del decreto
legislativo
n. 33 del 2013
1. All\’articolo 35 del decreto
legislativo n. 33
del 2013 sono
apportate le
seguenti modificazioni:
a) Al comma 1, lettera c) le parole «il nome
del responsabile» sono
sostituite
dalle seguenti: «l\’ufficio»;
b) la lettera n) del comma 1 e\’ soppressa;
c) le lettere b) e c) del comma 3 sono
soppresse.
Art. 31
Modifiche all\’articolo 37 del decreto
legislativo
n. 33 del 2013
1. L\’articolo
37 del decreto
legislativo n. 33
del 2013 e\’
sostituito dal
seguente: «Art. 37
(Obblighi di pubblicazione
concernenti i
contratti pubblici di
lavori, servizi e
forniture). –
1. Fermo restando quanto previsto dall\’articolo 9-bis e
fermi restando
gli obblighi di
pubblicita\’ legale, le
pubbliche
amministrazioni
e le stazioni appaltanti pubblicano:
a) i dati
previsti dall\’articolo 1,
comma 32, della
legge 6
novembre 2012,
n. 190;
b) gli atti e le informazioni oggetto di
pubblicazione ai sensi del
decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Ai sensi dell\’articolo 9-bis, gli obblighi
di pubblicazione di
cui alla
lettera a) si intendono assolti,
attraverso l\’invio dei
medesimi dati
alla banca dati delle
amministrazioni pubbliche ai
sensi dell\’articolo
2 del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n.
229,
limitatamente alla parte lavori.».
Art. 32
Modifiche all\’articolo 38 del decreto
legislativo
n. 33 del 2013
1. All\’articolo 38 del decreto
legislativo n. 33
del 2013 sono
apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma
1, le parole
«Le pubbliche amministrazioni» sono
sostituite dalle
seguenti: «Fermo restando
quanto previsto
dall\’articolo
9-bis, le pubbliche amministrazioni» e
le parole da:
«tempestivamente»
a «ex ante;» sono soppresse;
b) il comma 2 e\’ sostituito dal seguente:
«2. Fermi restando
gli
obblighi di
pubblicazione di cui
all\’articolo 21 del
decreto
legislativo 18
aprile 2016, n.
50, le pubbliche
amministrazioni
pubblicano
tempestivamente gli atti di programmazione delle
opere
pubbliche,
nonche\’ le informazioni
relative ai tempi,
ai costi
unitari e agli
indicatori di realizzazione delle opere
pubbliche in
corso o
completate. Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno
schema tipo
redatto dal Ministero
dell\’economia e delle
finanze
d\’intesa con
l\’Autorita\’ nazionale anticorruzione, che
ne curano
altresi\’ la
raccolta e la pubblicazione nei
propri siti web
istituzionali
al fine di consentirne una agevole comparazione;
c) dopo il comma 2
e\’ aggiunto il
seguente: «2-bis. Per i
Ministeri, gli
atti di programmazione di cui al comma 2
sono quelli
indicati
dall\’articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.
228.».
Art. 33
Modifiche all\’articolo 41 del decreto
legislativo
n. 33 del 2013
1. All\’articolo 41 del decreto legislativo n.
33 del 2013
sono
apportate le
seguenti modificazioni:
a)
dopo il comma
1 e\’ inserito
il seguente: «1-bis.
Le
amministrazioni
di cui al comma 1 pubblicano altresi\’, nei loro
siti
istituzionali,
i dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti
effettuati,
distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio, e ne
permettono la
consultazione, in forma
sintetica e aggregata,
in
relazione alla
tipologia di spesa sostenuta, all\’ambito temporale di
riferimento e
ai beneficiari.»;
b) al comma 3, le parole «, fatta eccezione
per i responsabili di
strutture
semplici,» sono soppresse;
c) al comma 6, dopo le parole “«Liste di
attesa»,” sono inserite le
seguenti: «i
criteri di formazione delle liste di attesa,».
Art. 34
Modifiche all\’articolo 43 del decreto
legislativo
n. 33 del 2013
1. All\’articolo 43 del decreto
legislativo n. 33
del 2013 sono
apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «Programma triennale
per la trasparenza e
l\’integrita\’»
sono sostituite dalle seguenti: «Piano triennale per la
prevenzione
della corruzione»;
b) il comma 2 e\’ abrogato;
c)
il comma 4
e\’ sostituito dal
seguente: «4. I
dirigenti
responsabili dell\’amministrazione e
il responsabile per
la
trasparenza controllano
e assicurano la
regolare attuazione
dell\’accesso
civico sulla base di
quanto stabilito dal
presente
decreto.».
Art. 35
Modifiche all\’articolo 44 del decreto
legislativo
n. 33 del 2013
1. Al comma 1 dell\’articolo 44 del decreto
legislativo n. 33 del
2013 le parole
«Programma triennale per la trasparenza e l\’integrita\’
di cui all\’articolo
10» sono sostituite
dalle seguenti: «Piano
triennale per
la prevenzione della corruzione».
Art. 36
Modifiche all\’articolo 45 del decreto
legislativo
n. 33 del 2013
1. All\’articolo 45 del decreto legislativo
n. 33
del 2013, sono
apportate le
seguenti modificazioni:
a) le parole «la CIVIT, anche in
qualita\’ di Autorita\’
nazionale
anticorruzione,»
e le parole «la CIVIT»,
ovunque ricorrano, sono
sostituite
dalle seguenti: «L\’autorita\’ nazionale anticorruzione»;
b) al comma 1, le
parole «l\’adozione di
atti o provvedimenti
richiesti dalla
normativa vigente, ovvero
la rimozione di
comportamenti
o atti contrastanti con i piani
e le regole
sulla
trasparenza.»
sono sostituite dalle seguenti: «di procedere, entro un
termine non
superiore a trenta giorni, alla
pubblicazione di dati,
documenti e
informazioni ai sensi del presente decreto,
all\’adozione
di atti o
provvedimenti richiesti dalla normativa vigente ovvero alla
rimozione di
comportamenti o atti contrastanti con
i piani e le
regole sulla
trasparenza.»;
c) al comma 4, il
primo periodo e\’
sostituito dai seguenti
periodi: «Il
mancato rispetto dell\’obbligo di pubblicazione di cui al
comma 1 costituisce
illecito disciplinare. L\’Autorita\’
nazionale
anticorruzione
segnala l\’illecito all\’ufficio di
cui all\’articolo
55-bis, comma
4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n.
165,
dell\’amministrazione interessata
ai fini dell\’attivazione del
procedimento disciplinare a
carico del responsabile della
pubblicazione o
del dirigente tenuto
alla trasmissione delle
informazioni.».
Art. 37
Modifiche all\’articolo 46 del decreto
legislativo
n. 33 del 2013
1. All\’articolo 46 del decreto
legislativo n. 33
del 2013 sono
apportate le
seguenti modificazioni:
a)
la rubrica e\’
sostituita dalla seguente:
«Responsabilita\’
derivante
dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi
di
pubblicazione e di accesso civico»;
b) al
comma 1, le
parole «o la
mancata predisposizione del
Programma triennale
per la trasparenza
e l\’integrita\’»
sono
sostituite
dalla seguente: «e il
rifiuto, il differimento
e la
limitazione
dell\’accesso civico, al di fuori delle
ipotesi previste
dall\’articolo
5-bis,».
Art. 38
Modifiche all\’articolo 47 del decreto
legislativo
n. 33 del 2013
1. All\’articolo 47 del decreto
legislativo n. 33
del 2013 sono
apportate le
seguenti modificazioni:
a) la rubrica
e\’ sostituita dalla
seguente: «Sanzioni per la
violazione
degli obblighi di trasparenza per casi specifici»;
b) dopo il comma 1 e\’ inserito il seguente:
«1-bis. La sanzione di
cui al comma 1
si applica anche nei confronti del dirigente
che non
effettua la
comunicazione ai sensi
dell\’articolo 14, comma
1-ter,
relativa agli
emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza
pubblica, nonche\’
nei confronti del
responsabile della mancata
pubblicazione
dei dati
di cui al
medesimo articolo. La
stessa
sanzione si
applica nei confronti del
responsabile della mancata
pubblicazione
dei dati di cui all\’articolo 4-bis, comma 2.»;
c) il comma 3 dell\’articolo 47 e\’ sostituito
dal seguente: «3. Le
sanzioni di
cui al comma 1 sono irrogate
dall\’Autorita\’ nazionale
anticorruzione.
L\’Autorita\’ nazionale anticorruzione
disciplina con
proprio
regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24
novembre
1981, n.
689, il procedimento
per l\’irrogazione delle
sanzioni.».
Art. 39
Modifiche all\’articolo 48 del decreto
legislativo
n. 33 del 2013
1. All\’articolo 48 del decreto
legislativo n. 33
del 2013 sono
apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole «Il Dipartimento della funzione
pubblica»
sono sostituite dalle
seguenti: «L\’Autorita\’ nazionale
anticorruzione»;
b) al comma 3 le parole «con decreti del
Presidente del Consiglio
dei ministri»
sono sostituite dalle
seguenti: «dall\’Autorita\’
nazionale
anticorruzione»;
c) al comma 4 le parole «I decreti» sono
sostituite dalle seguenti:
«Gli standard,
i modelli e gli schemi»;
d) al comma 5 le parole «Le amministrazioni di
cui all\’articolo
11,» sono
sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui
all\’articolo
2-bis,».
Art. 40
Modifiche all\’articolo 52 del decreto
legislativo
n. 33 del 2013
1. All\’articolo 52 del decreto legislativo n.
33 del 2013, dopo il
comma 4 e\’
inserito il seguente: 4-bis) All\’articolo 1, comma 1, del
decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n.
229, le parole
da «e i
soggetti» fino
a «attivita\’ istituzionale» sono
sostituite dalle
seguenti:
«nonche\’ gli ulteriori soggetti di cui
all\’articolo 2-bis
del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
che realizzano opere
pubbliche».
Capo II
Modifiche alla
legge 6 novembre 2012, n. 190
Art. 41
Modifiche all\’articolo 1 della legge n.
190 del 2012
1. All\’articolo 1 della legge n. 190 del 2012
sono apportate le
seguenti
modificazioni:
a) la lettera b) del comma 2 e\’
sostituita dalla seguente:
«b)
adotta il
Piano nazionale anticorruzione ai sensi del comma 2-bis;»;
b) dopo il comma 2 e\’ inserito il
seguente: «2-bis. Il
Piano
nazionale anticorruzione e\’
adottato sentiti il
Comitato
interministeriale
di cui al comma 4 e la Conferenza unificata di
cui
all\’articolo
8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n.
281. Il Piano
ha durata triennale ed e\’ aggiornato annualmente. Esso
costituisce
atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui
all\’articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n.
165, ai fini
dell\’adozione dei propri piani triennali di
prevenzione
della
corruzione, e per gli altri soggetti di cui all\’articolo 2-bis,
comma 2, del
decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33,
ai fini
dell\’adozione
di misure di prevenzione della
corruzione integrative
di quelle
adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231, anche per
assicurare l\’attuazione dei compiti di cui al comma 4,
lettera a).
Esso, inoltre, anche in relazione alla
dimensione e ai
diversi
settori di attivita\’ degli
enti, individua i
principali
rischi di
corruzione e i relativi rimedi e contiene l\’indicazione di
obiettivi,
tempi e modalita\’ di adozione e attuazione delle misure di
contrasto alla
corruzione.»;
c) il comma 3 e\’ sostituito dal seguente:
«3. Per l\’esercizio
delle funzioni
di cui al comma 2, lettera f),
l\’Autorita\’ nazionale
anticorruzione esercita
poteri ispettivi mediante
richiesta di
notizie, informazioni, atti
e documenti alle
pubbliche
amministrazioni, e
ordina l\’adozione di
atti o provvedimenti
richiesti dai
piani di cui ai commi 4 e
5 e dalle
regole sulla
trasparenza
dell\’attivita\’ amministrativa previste dalle disposizioni
vigenti,
ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con
i piani e le
regole sulla trasparenza citati.»;
d) la lettera c) del comma 4 e\’ soppressa;
e) il comma 6, e\’ sostituito dal
seguente: «6. I
comuni con
popolazione inferiore
a 15.000 abitanti
possono aggregarsi per
definire in
comune, tramite accordi ai sensi dell\’articolo
15 della
legge 7 agosto
1990, n. 241, il piano triennale
per la prevenzione
della corruzione,
secondo le indicazioni
contenute nel Piano
nazionale
anticorruzione di cui
al comma 2-bis.
Ai fini della
predisposizione del
piano triennale per
la prevenzione della
corruzione, il
prefetto, su richiesta,
fornisce il necessario
supporto
tecnico e informativo agli enti locali,
anche al fine
di
assicurare che
i piani siano formulati e adottati nel rispetto
delle
linee guida
contenute nel Piano
nazionale approvato dalla
Commissione.»;
f) il comma
7 e\’ sostituito
dal seguente: «7.
L\’organo di
indirizzo
individua, di norma tra i dirigenti di ruolo
in servizio,
il Responsabile
della prevenzione della
corruzione e della
trasparenza, disponendo
le eventuali modifiche
organizzative
necessarie per
assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento
dell\’incarico
con piena autonomia ed effettivita\’. Negli enti locali,
il Responsabile
della prevenzione della
corruzione e della
trasparenza e\’
individuato, di norma, nel segretario o nel
dirigente
apicale, salva
diversa e motivata determinazione. Nelle
unioni di
comuni, puo\’
essere nominato un unico responsabile della
prevenzione
della corruzione
e della trasparenza.
Il Responsabile della
prevenzione
della corruzione e della trasparenza
segnala all\’organo
di indirizzo
e all\’organismo indipendente
di valutazione le
disfunzioni inerenti
all\’attuazione delle misure
in materia di
prevenzione
della corruzione e di trasparenza e
indica agli uffici
competenti
all\’esercizio dell\’azione disciplinare
i nominativi dei
dipendenti che
non hanno attuato correttamente le misure
in materia
di prevenzione
della corruzione e di trasparenza. Eventuali
misure
discriminatorie,
dirette o indirette, nei confronti del
Responsabile
della
prevenzione della corruzione e
della trasparenza per
motivi
collegati,
direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue
funzioni devono
essere segnalate all\’Autorita\’ nazionale
anticorruzione, che
puo\’ chiedere informazioni all\’organo
di
indirizzo e
intervenire nelle forme di cui al comma 3,
articolo 15,
decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39.»;
g) il comma
8 e\’ sostituito
dal seguente: «8.
L\’organo di
indirizzo definisce
gli obiettivi strategici
in materia di
prevenzione della
corruzione e trasparenza,
che costituiscono
contenuto necessario dei
documenti di programmazione
strategico-gestionale
e del Piano triennale per la prevenzione
della
corruzione.
L\’organo di indirizzo adotta il Piano
triennale per la
prevenzione
della corruzione su
proposta del Responsabile
della
prevenzione
della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio
di ogni
anno e
ne cura la
trasmissione all\’Autorita\’ nazionale
anticorruzione.
Negli enti locali il piano e\’ approvato dalla giunta.
L\’attivita\’ di
elaborazione del piano non puo\’
essere affidata a
soggetti estranei
all\’amministrazione. Il responsabile della
prevenzione
della corruzione e della
trasparenza, entro lo
stesso
termine,
definisce procedure appropriate per selezionare
e formare,
ai sensi del
comma 10, i dipendenti destinati ad operare
in settori
particolarmente
esposti alla corruzione. Le attivita\’
a rischio di
corruzione
devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui
al comma 11.»;
h) dopo il comma 8 e\’ inserito il
seguente: «8-bis. L\’Organismo
indipendente
di valutazione verifica, anche ai fini della validazione
della
Relazione sulla performance, che i
piani triennali per la
prevenzione della
corruzione siano coerenti
con gli obiettivi
stabiliti nei
documenti di programmazione strategico-gestionale e che
nella
misurazione e valutazione delle performance
si tenga conto
degli
obiettivi connessi all\’anticorruzione e alla trasparenza. Esso
verifica i
contenuti della Relazione di cui al comma 14
in rapporto
agli obiettivi
inerenti alla prevenzione della
corruzione e alla
trasparenza.
A tal
fine, l\’Organismo medesimo
puo\’ chiedere al
Responsabile
della prevenzione della corruzione e
della trasparenza
le
informazioni e i documenti
necessari per lo svolgimento del
controllo e
puo\’ effettuare audizioni
di dipendenti. L\’Organismo
medesimo
riferisce all\’Autorita\’ nazionale anticorruzione sullo stato
di attuazione
delle misure di prevenzione
della corruzione e di
trasparenza.»;
i) alla lettera a) del comma 9, dopo le
parole «di cui al comma
16,» sono
inserite le seguenti: «anche ulteriori
rispetto a quelle
indicate
nel Piano nazionale
anticorruzione,» e dopo
le parole
«rischio di
corruzione,» sono inserite le seguenti:
«e le relative
misure di
contrasto,»;
j) alla lettera d) del comma 9, le
parole «monitorare il»
sono
sostituite
dalle seguenti: «definire le modalita\’
di monitoraggio
del»;
k) alla lettera e) del comma 9, le parole
«monitorare i» sono
sostituite
dalle seguenti: «definire le modalita\’
di monitoraggio
dei»;
l) il comma 14 e\’ sostituito
dal seguente: «14.
In caso di
ripetute
violazioni delle misure di prevenzione previste
dal Piano,
il
responsabile individuato ai
sensi del comma
7 del presente
articolo
risponde ai sensi dell\’articolo 21 del
decreto legislativo
30 marzo 2001,
n. 165,
e successive modificazioni, nonche\’,
per
omesso
controllo, sul piano disciplinare, salvo che
provi di avere
comunicato
agli uffici le misure da adottare e le relative
modalita\’
e di avere
vigilato sull\’osservanza del Piano.
La violazione, da
parte dei
dipendenti
dell\’amministrazione, delle misure
di
prevenzione
previste dal Piano costituisce
illecito disciplinare.
Entro il 15
dicembre di ogni anno, il dirigente individuato ai sensi
del comma
7 del presente
articolo trasmette all\’organismo
indipendente di
valutazione e all\’organo di
indirizzo
dell\’amministrazione
una relazione recante i risultati dell\’attivita\’
svolta e la
pubblica nel sito web dell\’amministrazione. Nei
casi in
cui l\’organo
di indirizzo lo
richieda o qualora
il dirigente
responsabile lo
ritenga opportuno, quest\’ultimo riferisce
sull\’attivita\’.».
Capo III
Disposizioni
finali e transitorie
Art. 42
Disposizioni transitorie
1. I soggetti di cui all\’articolo 2-bis del
decreto legislativo n.
33 del
2013 si adeguano
alle modifiche allo stesso
decreto
legislativo, introdotte
dal presente decreto,
e assicurano
l\’effettivo
esercizio del diritto di cui all\’articolo 5, comma 2, del
decreto
legislativo n. 33 del 2013, come modificato
dall\’articolo 6
del presente
decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente
decreto.
2. Gli obblighi di pubblicazione di
cui all\’articolo 9-bis
del
decreto
legislativo n. 33 del 2013, introdotto dall\’articolo 9, comma
2, del
presente decreto, acquistano efficacia decorso un anno
dalla
data di
entrata in vigore
del presente decreto.
Ai fini
dell\’applicazione
del predetto articolo, le pubbliche amministrazioni
e gli altri
soggetti di cui all\’articolo 2-bis del
predetto decreto
legislativo n.
33 del 2013, entro un anno dalla data
di entrata in
vigore del
presente decreto, verificano
la completezza e la
correttezza
dei dati gia\’ comunicati alle
pubbliche amministrazioni
titolari delle
banche dati di cui all\’Allegato
B del decreto
legislativo n.
33 del 2013, e,
ove necessario, trasmettono
alle
predette
amministrazioni i dati mancanti o
aggiornati. A decorrere
dalla medesima
data, nelle more dell\’adozione del decreto legislativo
di attuazione
dell\’articolo 17, comma 1, lettera u),
della legge 7
agosto 2015,
n. 124, i soggetti di cui
al citato articolo
9-bis
possono
adempiere in forma associata agli obblighi di comunicazione e
di
pubblicazione con le modalita\’ di cui al medesimo articolo 9-bis,
comma 2, del
decreto legislativo n. 33 del 2013.
3. Le forme di pubblicita\’ di cui
all\’articolo 16, comma 3-bis, del
decreto
legislativo n. 33 del 2013,
inserito dall\’articolo 15 del
presente
decreto, sono dovute anche per i processi
di mobilita\’ di
cui
all\’articolo 1, commi da 421 a 428 della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.
Art. 43
Abrogazioni
1. Al decreto legislativo n. 33 del 2013 sono
abrogati:
a) l\’articolo 4;
b) l\’articolo 11;
c) l\’articolo 24;
d) l\’articolo 25;
e) l\’articolo 34;
f) l\’articolo 39, comma 1, lettera b);
g) l\’articolo 42, comma 1, lettera d).
1. Al decreto del Presidente del Repubblica 7
aprile 2000, n. 118,
l\’articolo 1
e\’ abrogato.
2. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, la
lettera f), del
comma
611, e\’
soppressa.
3. Alla legge
28 dicembre 2015,
n. 208, i
commi 675 e 676
dell\’articolo
1 sono abrogati.
4. I richiami effettuati all\’articolo 11 del
decreto legislativo n.
33 del 2013,
ovunque ricorrano, si intendono riferiti
all\’articolo
2-bis del
medesimo decreto, introdotto dall\’articolo 3
del presente
decreto.
Art. 44
Clausola di invarianza
finanziaria
1. Dall\’attuazione del presente decreto non
devono derivare nuovi o
maggiori oneri
per la finanza
pubblica. Le amministrazioni
interessate
provvedono agli adempimenti di cui
al presente decreto
con le
risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili
a
legislazione
vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sara\’ inserito
nella Raccolta
ufficiale degli atti
normativi della Repubblica
italiana. E\’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi\’ 25 maggio 2016
MATTARELLA
Renzi,
Presidente del Consiglio
dei
ministri
Madia, Ministro
per la semplificazione
e la pubblica
amministrazione
Visto, il
Guardasigilli: Orlando
ALLEGATO B (articolo 9-bis)
==================================================================
|
| | | | Obblighi
|
|
| | Amm. che
| Norma/e | previsti dal |
|
| Nome della | detiene la | istitutiva/e
| d.lgs. n. 33 |
|
| banca dati | banca dati |della banca dati | del 2013
|
+===+==============+============+=================+==============+
|
| | | |Art. 15 (tito-|
|
| | | |lari di inca- |
|
| | | |richi di |
|
| | | |collabora- |
|
| | | |zione o consu-|
|
| | | |lenza); |
|
| | | |art. 17 (dati |
|
| | | |relativi al |
|
| | | |personale non |
|
| | | |a tempo |
|
| | | |indeter- |
|
| | |- Artt. 36, |minato); |
|
| | |co. 3, e 53 del |art. 18 (dati |
|
| | |d.lgs. n. 165 del|relativi |
|
| | |2001; |agli inca- |
|
| | |- art. 1, |richi |
|
| | |co. 39-40, |conferiti ai |
|
| | |della legge |dipendenti |
|1. |
Perla PA | PCM-DFP
|n. 190 del 2012 |pubblici) |
+—+————–+————+—————–+————–+
|
| | | |Art. 16, co. |
|
| | | |1-2 (dota- |
|
| | | |zione orga- |
|
| | | |nica e costo |
|
| | | |del personale |
|
| | | |con rapporto |
|
| | | |di lavoro a |
|
| | | |tempo indeter-|
|
| | | |minato); |
|
| | | |art. 17 (dati |
|
| | | |relativi al |
|
| | | |personale |
|
| |
| |non a
tempo |
|
| | | |indeter- |
|
| | | |minato); |
|
| | | |art. 21, co. 1|
|
| | | |(dati sulla |
|
| SICO – |
| |contratta- |
| |
Sistema Cono-| | |zione col- |
| |
scitivo del | | |lettiva |
|
| personale |
|
|nazionale); |
|
| dipendente |
| |art. 21, co. 2|
|
| dalle Am- |
|Artt. 40-bis, co.|(dati sulla |
|
| ministra- |
|3, e 58-62 del |contratta- |
|
| zioni pub- |
MEF-RGS |d.lgs. n. 165 del|zione
integra-|
|2. |
bliche | (IGOP)
|2001 |tiva) |
+—+————–+————+—————–+————–+
|
| | | |Art. 21, co. 1|
|
| | | |(dati sulla |
|
| | | |contrattazione|
|
| | | |collettiva |
| | | | |nazionale); |
|
| | | |art. 21, co. 2|
|
| Archivio |
|Artt. 40-bis, co.|(dati sulla |
|
| contratti |
|5, e 47, co. 8, |contratta- |
|
| del settore | |del d.lgs. n. 165|zione integra-|
|3. |
pubblico | ARAN CNEL |del 2001 |tiva) |
+—+————–+————+—————–+————–+
|
| | | |Art. 22 (dati |
|
| | | |relativi ai |
|
| | | |soli Enti |
|
| | | |locali riguar-|
|
| | | |danti enti |
|
| | | |pubblici |
|
| | | |vigilati, |
|
| | | |enti di di- |
|
| | | |ritto privato |
|
| | | |in controllo |
|
| | | |pubblico, |
|
| SIQuEL – |
| |parteci- |
|
|Sistema Infor-| | |pazioni in so-|
|
| mativo |
|Art. 1, co. 166- |cieta\’ di |
| |
Questionari | Corte dei |167, della legge |diritto pri- |
|4. | Enti Locali |
conti |n. 266 del 2005 |vato)
|
+—+————–+————+—————–+————–+
|
| | | |Art. 22, commi|
|
| | | |1 e 2 (dati |
|
| | | |relativi a |
|
| | | |societa\’, enti|
|
| | | |pubblici e |
|
| | | |enti di |
|
| | | |diritto pri- |
|
| | | |vato parte- |
|
| | | |cipati dalle |
|
| | | |ammini- |
|
| | | |strazioni |
|
| | | |pubbliche o |
|
| | | |in cui le Am- |
|
| | | |ministra-
|
|
| | | |zioni nomi- |
|
| | | |nano propri |
|
| | | |rappresen- |
|
| | | |tanti negli |
|
| | |- Art. 2, co. |organi di go- |
|
| | |222, della legge |verno); |
|
| | |n. 191 del 2009; |art. 30 |
|
| |
|- art. 17, co. |(dati
rela- |
|
| | |3-4, del decreto-|tivi a beni |
|
| | |legge n. 90 del |immobili
|
|
| | |2014, conver- |posseduti o |
|
| | |tito, con modifi-|detenuti |
|
| | |cazioni, dalla |delle ammini- |
|
| Patrimonio |
|legge n. 114 del |strazioni |
|5. |
della PA | MEF-DT
|2014 |pubbliche) |
+—+————–+————+—————–+————–+
|
| | |- Art. 1, co. 10,| |
|
| | |del decreto-legge| |
|
| | |n. 174 del 2012, |Art. 28, co. 1|
|
| | |convertito, con |(pubblicita\’
|
|
| | |modificazioni, |dei rendi- |
|
| Rendiconti |
|dalla legge n. |conti dei |
|
| dei gruppi |
|213 del 2012; |gruppi consi- |
|
| consiliari | Corte dei
|- d.P.C.M. 21 |liari
regio- |
|6. |
regionali | conti
|dicembre 2012 |nali) |
+—+————–+————+—————–+————–+
| | | | |Art.29, co. 1 |
|
| | | |(bilanci |
|
| | | |preventivi |
|
| | | |e consuntivi |
|
| | | |delle am- |
|
| | | |ministrazioni |
|
| | | |pubbliche) |
|
| | | |Art. 37, |
|
| | | |comma 1, |
|
| | | |lett. a), b), |
|
| | | |c) (informa- |
|
| | | |zioni relative|
|
| | | |alle procedure|
|
| | | |per l\’affida- |
|
| | | |mento e |
|
| | |- Art. 13 della |l\’esecuzione
|
|
| | |legge n. 196 del |di opere e |
|
| | |2009; |e lavori) |
|
| | |- decreto |Art. 38, |
|
| | |del Ministro |Pubblicita\’ |
|
| | |dell\’economia e |dei processi
|
|
| | |delle finanze n. |di pianifi- |
|
| | |23411 del 2010; |cazione,
|
| |
BDAP – Banca | |- d.lgs. n.
229 |realizzazione |
| |
Dati Ammini- | |del 2011; |e valutazione |
|
| strazioni |
|- d.lgs. n. 228 |delle
opere |
|7. |
Pubbliche | MEF-RGS
|del 2011; |pubbliche |
+—+————–+————+—————–+————–+
|
| REMS (Real |
| | |
|
|Estate Manage-| | | |
| |
ment System) | | | |
| |-
Sistema di | | | |
|
| Gestione |
| | |
| |
degli Immo- | | |Art. 30 (beni |
| |
bili di Pro- | | |immobili e |
| |
prieta\’ Sta- | | |gestione del |
|8. |
tale | Demanio
|
|patrimonio) |
+—+————–+————+—————–+————–+
|
| | | |Art. 37, co. 1|
|
| | | |(informazioni |
|
| | | |relative |
|
| | | |alle procedure|
|
| | | |per l\’affida- |
|
| | | |mento e |
|
| | |- Art. 62-bis |l\’esecuzione |
|
|BDNCP – Banca | |del
d.lgs. n. 82 |di opere |
|
| Dati | |del 2005 ; |e lavori |
|
| Nazionale |
|- art. 6-bis del |pubblici, |
|
| Contratti |
|d.lgs. n. 163 |servizi e |
|9. |
Pubblici | ANAC
|del 2006 |forniture) |
+—+————–+————+—————–+————–+
|
| | | |Art. 37, co. 1|
|
| | | |(informazioni |
|
| | | |zioni rela- |
|
| | | |tive alle |
|
| | | |procedure per |
|
| | |
|l\’affidamento |
|
| | |Artt. 66, co. 7, |e l\’esecuzione|
|
| | |122, co. 5 e 128,|di opere e |
|
| Servizio |
|co. 11, del |lavori
pub- |
|
| Contratti |
|d.lgs. n. 163 |blici, servizi|
|10.|
Pubblici | MIT
|del 2006 |e
forniture) |
+—+————–+————+—————–+————–+
– See more at:
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