giovedì, Maggio 2, 2024
spot_img

MIO FIGLIO GUADAGNA: Devo versargli il mantenimento?

Il mantenimento del figlio maggiorenne cessa solo con l’indipendenza economica; è insufficiente un contratto di apprendistato.

================= 

 

Il genitore deve corrispondere l’assegno di mantenimento al figlio divenuto maggiorenne fino a quando questi non raggiunga una propria indipendenza economica. La prova di tale indipendenza spetta al genitore medesimo.

Secondo una recente sentenza della Corte di Appello di Roma [1] tale autosufficienza economica non si può ritenere raggiunta se il giovane ha ottenuto solo un contratto di apprendistato, mentre, in base ad altre pronunce, un semplice contratto di ricercatore all’università può bastare. Ma procediamo con ordine.

 

 

L’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne

L’obbligo del genitore di contribuire al mantenimento del figlio maggiore di età non economicamente indipendente «si configura quale effetto immediato ed ineludibile del rapporto di filiazione» e «non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest’ultimo». L’obbligo di mantenimento cessa, invece, una volta che il figlio abbia raggiunto l’indipendenza economica, ovvero sia messo «nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente».

 

 

Se il figlio svolge un’attività lavorativa va mantenuto?

Il figlio maggiorenne diventa «autosufficiente» dal punto di vista economico quando – dice la Cassazione – «comincia a percepire un proprio reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato», anche se l’inserimento nella famiglia paterna gli avrebbe garantito una posizione sociale migliore [2]. Il richiamo alla «professionalità acquisita» lascia intendere che, nel caso di figlio studente, che riesca a trovare un’occupazione per mantenersi agli studi o magari per procurarsi i soldi di una vacanza, il mantenimento va comunque erogato.

In numerosi casi, secondo la giurisprudenza, l’attività lavorativa non consente di ritenere ormai raggiunta l’indipendenza economica (il che obbliga i genitori a continuare a versare il mantenimento). È il caso ad esempio in cui il figlio maggiorenne:

  • pur godendo di un reddito da lavoro, sta completando la propria formazione [3];
  • svolge un lavoro precario e limitato nel tempo: in tal caso non si può considerare raggiunta l’indipendenza economica proprio perché, secondo i giudici, è necessaria una prospettiva concreta di continuità[4];
  • lavora come apprendista, dal momento che il rapporto di apprendistato si distingue anche sotto il profilo retributivo dagli ordinari rapporti di lavoro subordinato[5]. L’autosufficienza economica non può ritenersi raggiunta con il contratto di apprendistato, che diverge dal contratto di lavoro subordinato sotto diversi profili, tra i quali anche quello retributivo. «La mera prestazione di lavoro da parte del figlio occupato come apprendista non è di per sé tale da dimostrarne la totale autosufficienza economica». Difatti, il rapporto di lavoro derivante dal contratto di apprendistato si distingue sotto vari profili, anche retributivi, dal rapporto di lavoro derivante da contratto di lavoro subordinato e non consente di ritenere provato il raggiungimento dell’indipendenza economica del figlio.
  • svolge un lavoro non qualificato rispetto al titolo di studio conseguito (si pensi al giovane che ha studiato giurisprudenza e che, in attesa di conseguire il titolo di avvocato, arrotonda la paga dei genitori lavorando in uncall center);
  • consegue una borsa di studio correlata ad un dottorato di ricerca: ciò non comporta il raggiungimento dell’indipendenza economica data la temporaneità, la modestia dell’introito in rapporto alle incrementate e presumibili necessità, anche scientifiche, del beneficiario [6].

Ovviamente la valutazione viene fatta dal giudice caso per caso, tenendo conto delle aspirazioni, del percorso scolastico, universitario e post universitario del soggetto ed della situazione attuale del mercato del lavoro.

 

Al contrario, nel momento in cui il figlio inizia un lavoro stabile, conforme alla professionalità acquisita, perde il diritto al mantenimento.

 

Se però successivamente dovesse essere licenziato o dovesse dimettersi, così perdendo il reddito, non potrebbe più rivendicare il mantenimento poiché il diritto all’assegno, una volta perso, non “resuscita” più. Al massimo, in condizioni di estrema indigenza, non avendo un coniuge che si prenda cura di lui, potrà chiedere ai genitori i cosiddetti alimenti, ossia un importo strettamente necessario alla sopravvivenza.

 

Il genitore obbligato tenuto completamente all’oscuro sull’attività lavorativa del figlio, può chiedere al giudice di accertare che quest’ultimo svolge un’attività professionale in grado di renderlo pienamente autosufficiente.

LA SENTENZA

Corte d’Appello di Roma – Sezione Persona e Famiglia – Sentenza 14 ottobre 2016 n. 6080

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D’APPELLO DI ROMA

SEZIONE DELLA PERSONA E DELLA FAMIGLIA

Composta dai sigli magistrati:

Dott. Rosaria RICCIARDI Presidente

Dott. Germana CORSETTI Consigliere rel.

Dott. Gisella DEDATO Consigliere

Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento iscritto al n. 6888 del Registro Generale degli Affari Civili Contenziosi dell’anno 2014 e vertente

TRA

Va.Fr. elett.te domiciliato in Terracina alla Via (…) presso lo studio dell’Avv. Si.Su. che lo rappresenta e difende per procura al margine dell’atto di citazione in appello

Appellante

E

Mo.Fi. elett.te domiciliata in Fondi alla Piazza (…) presso lo studio dell’Avv. Ma.Ma. che la rappresenta e difende d’intesa con l’Avv. Fu.Ro. in virtù di procura in calce alta memoria di costituzione di nuovo difensore

Appellata

Con la presenza del P.G. in sede

Oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Latina. MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza del 10 – 14/4/2014 il Tribunale di Latina, pronunciando sul ricorso depositato

l’11/1/2007 da Va.Fr. per la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 6/6/1992 con Mo.Fi., e sulla domanda riconvenzionale di quest’ultima, dopo avere emesso una sentenza non definitiva (n. 1882/2007) sullo status:

 

– ha disposto che Fr.Va. versi a titolo di assegno di mantenimento in favore del figlio Em. (n. il (…)), anche direttamente a quest’ultimo, a partire dal deposito della sentenza, entro il giorno 5 di ciascun mese, la somma di Euro 280.00 oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, nonché la rivalutazione annuale sulle somme dovute nel passato (ovvero sull’importo di Euro 516,00 dall’agosto 2004 fino al 10 aprile 2007, data in cui l’importo dell’assegno è stato ridotto con ordinanza presidenziale, e quindi sull’importo di Euro 400,00 dall’aprile 2007 sino alta sentenza); ha dichiarato integralmente compensate tra le parti le spese di lite.

Avverso tale decisione ha proposto appello il Va. con atto di citazione notificato e depositato in cancelleria il 28.11.2014, chiedendo la riforma della sentenza con le conclusioni riportate in epigrafe.

Disposto il mutamento del rito e fissata la comparizione delle parti, la Mo. si è costituita in udienza chiedendo il rigetto dell’appello.

Il P.G. ha chiesto la conferma della sentenza.

Allaudienza del 14/5/2015, fissata per la trattazione del procedimento, è stato sentito il figlio della coppia Em. e la causa è stata rinviata con termine per note difensive e repliche. Costituitasi nel frattempo la Mo. con un nuovo difensore, che si è riportato ai precedenti scritti difensivi, all’udienza del 14/4/2016 il difensore dell’appellata ha dichiarato che il figlio della coppia ha perso il lavoro e si è dimesso per problemi di salute ed ha depositato attestato di iscrizione nelle liste dei disoccupati del Centro per l’impiego di Latina in data 11/3/2016. I procuratori delle parti si sono quindi riportati ai rispettivi scritti difensivi e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.

L’appellante deduce:

a) in ordine al riconosciuto assegno per il mantenimento del figlio, che il ragazzo, dopo avere interrotta gli studi da tempo, qualche mese prima del deposito dell’atto di appello è stato regolarmente assunto e retribuito con contratto di lavoro subordinato, per cui deve ritenersi che abbia raggiunto una sufficiente autonomia economica, considerato che non ha una specifica professionalità e quindi non ha attitudine per un tipo di attività piuttosto che altra, mentre egli, affetto da invalidità civile per una patologia di carattere degenerativo, in virtù del suo contratto di lavoro dipendente con la Coop. Ca., percepisceun reddito annuo di circa Euro 14.000,00, con il quale deve mantenere la seconda moglie (disoccupata) e i due figli minori nati da tale unione, ed ha concluso un contratto di solidarietà per evitare la messa in liquidazione della Cooperativa (che ha perso t’appalto per il servizio di front – office svolto presso la ASL, con cessazione al 31/12/2014);

b) che, per quanto riguarda la condanna al pagamento della rivalutazione Istat annuale dovuta a far data dall’agosto 2004 (ovvero, dall’omologa del verbale di separazione consensuale), non è stato indicato alcun elemento atto ad identificare il momento in cui è stata avanzata da parte resistente una richiesta di pagamento dei ratei della rivalutazione Istat idonea ad interrompere fa prescrizione, essendosi limitata la controparte ad avanzare tale richiesta per la prima volta nella comparsa conclusionale depositata il 7/3/2014, per cui si è estinto quanto meno il credito relativo ai ratei antecedenti i cinque anni precedenti tale data, ovvero dal 14/4/2009;

c) che sia stata emessa pronuncia di compensazione delle spese, sebbene la domanda di pagamento dei ratei della rivalutazione Istat non fosse processualmente valida, in quanto presentata solo con la comparsa conclusionale, e fosse stata accolta per ben due volte la domanda di riduzione dell’assegno da parte del Va. (prima conl’ordinanza presidenziale, da Euro 500,00 ad Euro 400,00 mensili) e poi con la sentenza definitiva (da Euro 400,00 ad Euro 280,00).

L’appello è parzialmente fondato.

Esaminando in primo luogo il motivo di doglianza concernente il contributo per il mantenimento del figlio, deve richiamarsi la nota giurisprudenza di legittimità, secondo la quale l’obbligo del genitore di contribuire al mantenimento del figlio maggiore di età non economicamente indipendente “si configura quale effetto immediato ed ineludibile del rapporto di filiazione, che prescinde dalla titolarità della potestà genitoriaie e si radica nell’affermazione di responsabilità per il solo fatto della procreazione, secondo il disposto dell’art. 30 Cost. comma 1” (v. Cass, 28/5/2007 n. 12457, in motivazione) e non cessa “ipso facto” con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest’ultimo, ma perdura immutato “finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell’obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero che è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua (discutibile) scelta” (v. Cass. sez. 7/4/2006 n. 821).

Nel caso in esame,il Va., a dimostrazione dell’autonomia economica raggiunta dal figlio, ha dedotto che lo stesso è stato regolarmente assunto a tempo indeterminato ed ha prodotto successivamente un certificato, del Centro per l’impiego di Latina da cui risulta che il ragazzo, nato il (…) già studente dell’Istituto tecnico industriale, è stato assunto nel novembre 2013 con contratto di “apprendistato professionalizzante” o contratto di mestiere a tempo parziale orizzontale di 24 ore settimanali.

Orbene, la giurisprudenza di legittimità, con riferimento a tale ipotesi si é espressa nel senso che “la mera prestazione di lavoro da parte del figlio occupato come apprendista non è di per sé tale da dimostrarne la totale autosufficienza economica, atteso che il complessivo contenuto dello speciale rapporto di apprendistato (caratterizzato dall’obbligo di istruzione professionale a carico dell’imprenditore, “ex” art. 11, lettera a, della legge 19 gennaio 1955, n. 25, nonché dalla riduzione del tempo di lavoro per effetto della riserva di ore destinate all’insegnamento complementare, “ex” art. 10 della menzionata legge n. 25 del 1955) si distingue sotto vari profili, anche retributivi, da quello degli ordinari rapporti di lavoro subordinato, onde, non essendo sufficiente il mero godimento di un redditoquale che sia, occorre altresì la prova del trattamento economico percepito nel medesimo rapporto di apprendistato e, in particolare, dell’adeguatezza di detto trattamento, nel senso esattamente dell’idoneità di quest’ultimo, che pure deve essere proporzionato e sufficiente ai sensi dell’art. 36 Cost., ad assicurare all’apprendista, per la sua stessa entità e con riferimento anche alla durata, passata e futura, del rapporto, l’autosufficienza sopraindicata” (v. Cass. Sentenza n 407 del 11/01/2007, Rv. 593766).

Va.Em., sentito all’udienza del 14/5/2015, ha dichiarato di essere stato assunto come apprendista meccanico nel novembre 2014 con un compenso netto di circa Euro 500,00 netti mensili (v. verbale del 14/5/2015) e, al di là della diversa decorrenza (evidentemente frutto di errore), il dato non è di molto difforme da quello individuato dallo stesso appellante, che, indicando nelle note difensive autorizzate i minimi retributivi lordi previsti dal CCNL (pari ad Euro 7,15538 orari), consente di giungere ad un compenso lordo di circa Euro 686,92.

Quanto, poi, alla durata del contratto, il giovane ha riferito trattarsi di un contratto a tempo determinato, che avrebbe avuto termine nel 2016 ed è noto che il contratto di apprendistato professionalizzante non può avere durata superiore al triennio (v., da ultimo,il d.ls. n. 81/2015), salvo una successiva trasformazione in contratto a tempo indeterminato. Nella specie, poi, è emerso che il giovane si è dimesso per problemi di salute (v. verbale del 14/4/2016) e che è di nuovo disoccupato (v. certificato per il Centro per l’impiego di Latina in data 11/3/2016).

Tenuto conto, comunque, della entità della retribuzione percepita, è avviso della Corte che non si siano verificati i presupposti per ritenere il figlio della coppia ormai autonomo economicamente e quindi non più titolare del diritto al mantenimento.

Né l’importo stabilito dal Tribunale appare eccessivo, considerato che Va.Fr., n. il (…), oltre ad essere titolare di una pensiona annua lorda quale militare in congedo per motivi di salute, che nel 2005 era pari ad Euro 1.220,40 (pari ad Euro 729,27 netti) (v. certificato sostitutivo del libretto di pensione, nel fascicolo del giudizio di primo grado), ha sempre lavorato, prima come ispettore alle dipendenze della “Al.” (v. verbale del giudizio di separazione in data 4/10/2000) e dal 2006 come dipendente della Coop. Comunità di Capodarco con contratto pari time di 20 ore settimanali, in relazione al quale ha documentato di avere percepito nel 2013 (anno in cui erano già operativi i contratti di solidarietà di cui all’accordo sindacale allegato agli atti) un reddito netto diEuro 17.418,00 (pari ad Euro 1 451,5 mensili) (v. dichiarazione dei redditi 2014). Quanto, poi, al fatto che lo stesso deve mantenere anche la nuova compagna, che non lavora, ed altri due figli (nati nel 2002 e nel 2003), e conduce un immobile in locazione (per il quale ha percepito nel passato un contributo integrativo da parte del Comune di Terracina), deve osservarsi che la Mo. durante il coniugio non svolgeva attività lavorativa (v verbale di separazione in data 4/10/2000), né risulta che l’abbia svolta successivamente, e che ha avuto anch’essa un’altra figlia, nata nel 2002 da una nuova unione con un cittadino tunisino, e, come l’ex coniuge, non è più titolare della casa coniugale, già in comproprietà, che è stata venduta dai Va. nel 2004, essendo gravata da pignoramento, ed il cui ricavato è stato principalmente utilizzato per pagare il mutuo residuo (v. ricevute in atti).

L’appellata, peraltro, è comproprietaria con il compagno dal 2005 del 50% di un terreno in Fondi e di un immobile di 5 vani nella stessa località (v. visura in atti), ma, per le sue condizioni disagiate, ha usufruito nel passato di pacchi viveri erogati dalla Cr.Ro. italiana e dal 2008 dalla Ca. parrocchiale (v. attestazioni della Cr. in data 7/7/2007 e del parroco della Parrocchia di Santa Maria degli Angeli in Fondi, in data21/7/2008).

L’importo di Euro 280,00 mensili, oltre rivalutazione secondo gli indici Istat, determinato dal Tribunale in misura omnicomprensiva delle spese straordinarie e con decorrenza dalla data della decisione, appare pertanto coerente con le condizioni economiche delle parti, nonché con la circostanza che, vivendo il ragazzo con la madre e non avendo più rapporti con il padre (v. quanto dedotto nello stesso ricorso in appello, pag. 3), non riceve da quest’ultimo alcun mantenimento in forma diretta.

La pronuncia sul punto, pertanto, deve essere confermata.

Parzialmente fondata, invece, è la doglianza concernente (a condanna al pagamento della rivalutazione Istat annuale sulle somme dovute per il passato, in quanto, se è vero che la stessa può essere liquidata anche d’ufficio, trattandosi di accessorio dovuto ex lege, tuttavia ciò vale solo per gli importi riconosciuti nel provvedimento e non per il passato. Ne consegue che, non essendovi stata tempestiva domanda sul punto (solo nella comparsa conclusionale, infatti, il difensore della Mo. ha chiesto la rivalutazione maturata dal 2005 e mai versata), il Tribunale poteva riconoscere la rivalutazione solo sulle somme oggetto del presente giudizio, ovvero sul contributo di mantenimento di Euro 400,00 mensili di cui alla ordinanza presidenziale del 10/4/2007, che si è limitata amodificare le condizioni di separazione riducendo l’entità del contributo, senza provvedere sugli accessori, e poi sulla somma di Euro 280,00 mensili dovuta dalla sentenza.

Del tutto condivisibile, invece, è la pronuncia di compensazione delle spese di lite, considerato che il giudizio aveva ad oggetto anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, richiesta da entrambe le parti, e che lo stesso Va., all’udienza di precisazione delle conclusioni, aveva chiesto solo la riduzione del contributo nella misura del 50% (v. verbale del 7/1/2014).

Inammissibile, infine, è la richiesta di compensazione delle somme dovute in relazione a questo procedimento con quanto percepito in eccesso dalla Mo. dopo la sentenza del 14/4/2014, sulla quale l’appellante ha insistito nelle note difensive, stante la continuata corresponsione dell’importo di Euro 400,00 mensili da parte dell’ente erogatore anche dopo la sentenza che ha ridotto il contributo ad Euro 280,00, trattandosi di domanda nuova, che non ha come “causa petendi” la diversa determinazione del contributo operata dalla Corte, con conseguente richiesta restitutoria di quanto versato in eccesso, bensì il ritardo dell’ente predetto nei la corresponsione dell’esatto contributo, e che presuppone pertanto un apposito accertamento sul punto.

Lasentenza, dunque, deve essere parzialmente riformata solo nei limiti di cui sopra.

L’esito solo in parte positivo del giudizio ed i margini di opinabilità nella valutazione della condizione economica delle parti e del figlio della coppia giustificano infine la integrale compensazione anche delle spese di questo grado.

P.Q.M.

La Corte, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Latina in data 10 – 14/4/2014 emessa nei confronti di Va.Fr. e di Mo.Fi., che per il resto conferma, dispone che il Va. corrisponda fa rivalutazione annuale secondo gli indici Istat maturata sul contributo di mantenimento di Euro 400,00 mensili di cui alla ordinanza presidenziale del 10/4/2007, e poi sulla somma di Euro 280,00 mensili dovuta a partire dalla sentenza.

Dichiara inammissibile la domanda di compensazione con quanto percepito in eccesso dalla Mo. dopo la sentenza del 14/4/2014.

Compensa le spese di lite del grado.

Così deciso in Roma il 5 ottobre 2016. Depositata in Cancelleria l’11 ottobre 2016.

chiudi

[1]C. App. Roma sent. n. 6080/16.

[2]Cass. sent. n. 20137/13, sent. n. 18974/2013.

[3]Cass. sent. n. 8714/2008.

[4]Cass. sent. n. 8227/2009.

[5]Cass. sent. n. 407/2007.

[6]Cass. sent. n. 2171/2012.

Fonte: laleggepertutti.it

Ti potrebbero interessare anche

ULTIMI ARTICOLI

Non sei ancora iscritto?

Prova la nostra demo

CATEGORIE

ATTUALITA'

Russia: Dominare il mondo

Non solo Ucraina, ecco come la Russia trama per sovvertire l’ordine globale

Non solo Ucraina, ecco come la Russia trama per sovvertire l’ordine globale Secondo un documento riservato, la Russia sta elaborando piani per sfruttare la guerra in Ucraina così da creare un ordine globale libero da...
La corruzione: Una nuova stagione della politica

Tangentopoli forever? Quando si processa anche l’establishment intellettual-giornalistico?

Tangentopoli forever? Quando si processa anche l’establishment intellettual-giornalistico? Se dopo 30 anni spunta una Tangentopoli al giorno, bisogna farsi delle domande. Il corsivo di Francesco Cundari 20 Aprile 2024 07:38 Fonte: Startmag.it   I giornali offrono anche oggi un’ampia...