mercoledì, Maggio 1, 2024
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PRESCRIZIONE: Differenza tra interruzione e sospensione

Cosa sono, quando o come operano l’interruzione e la sospensione della prescrizione.

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La prescrizione è la sanzione per non aver esercitato un diritto soggettivo nei termini. La prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.

termini di prescrizione, così come la loro decorrenza,sono stabiliti di volta in volta dalla legge in base al tipo di diritto o azione; il decorso del lasso di tempo previsto dalla legge (per esempio 3, 5, 10 anni) senza che il diritto (per esempio diritto di credito) venga esercitato comporta l’estinzione di quest’ultimo. Per esempio, un credito prescritto è un credito estinto.

 

In alcuni casi la prescrizione può essere però interrotta o sospesa, con effetti differenti a seconda delle due fattispecie. Vediamo in cosa consistono l’interruzione e la sospensione della prescrizione.

Interruzione della prescrizione: cos’è e come funziona

L’interruzione della prescrizione si verifica quando il titolare del diritto compie un’attività idonea a dimostrare la volontà di esercitarlo. Dalla data in cui viene compiuta tale attività, si interrompe il termine di prescrizione decorso fino a quel momento e inizia a decorrerne uno nuovo.

 

Per esempio: se un diritto di credito deve essere fatto valere nel termine di dieci anni e il creditore notifica al nono anno una diffida ad adempiere o un atto di citazione, la prescrizione di dieci anni ricomincerà a decorrere dalla data della notifica diffida stessa al debitore. Se il credito è sorto nel 2000, si prescrive nel 2010 ma se il creditore agisce nel 2009 il credito si prescriverà nel 2019.

 

Ma quali sono gli atti idonei ad interrompere la prescrizione?

La cause di interruzione della prescrizione sono quelle previste dalla legge, sia nel codice civile che in altre disposizioni delle varie leggi speciali. Vediamo quali sono le più comuni[1]:

  • notifica dell’atto con il qualesi inizia un giudizio, sia questo dicognizione, conservativo o esecutivo;
  • domanda proposta nel corso di un giudizio già iniziato;
  • ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore;
  • notifica dell’atto con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri;
  • riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere;
  • atti e comportamenti materiali di esercizio del diritto.

Sospensione della prescrizione: cos’è e come funziona

La sospensione della prescrizione si verifica quando l’inerzia del titolare del diritto è giustificata dalla presenza di determinate condizioni rapporti. Si tratta dei casi in cui il titolare non può esercitare il diritto o può esercitarlo poco facilmente, sicché la legge riconosce una sospensione del periodo di prescrizione.

 

A differenza dell’interruzione, la sospensione non provoca il decorso di un nuovo termine, ma apre una “parentesi” temporale in cui il termine si sospende, riprendendo alla data di cessazione della causa di sospensione.

Per esempio: se un diritto di credito può essere fatto valere entro dieci anni ma creditore e debitore sono coniugi, il termine si sospende per tutta la durata del rapporto matrimoniale, riprendendo a decorrere dalla data di divorzio. Dunque, il credito è sorto tre anni prima del matrimonio, gli ulteriori sette anni decorrono dalla data di cessazione del rapporto coniugale.

 

La sospensione opera solo nelle ipotesi tassative previste dalla legge [2] e cioè:

  • tra i coniugi;
  • tra chi esercita la responsabilità genitoriale o i poteri a essa inerenti e le persone che vi sono sottoposte;
  • tra il tutore e il minore o l’interdetto soggetti alla tutela, finché non sia stato reso e approvato il conto finale;
  • tra il curatore e il minore emancipato o l’inabilitato;
  • tra l’erede e l’eredità accettata con beneficio d’inventario;
  • tra le persone i cui beni sono sottoposti per legge o per provvedimento del giudice all’amministrazione altrui e quelle da cui l’amministrazione è esercitata, finché non sia stato reso e approvato definitivamente il conto;
  • tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi;
  • tra il debitore che ha dolosamente occultato l’esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto.

Inoltre, la prescrizione rimane sospesa:

  • contro i minori non emancipati e gli interdetti per infermità di mente, per il tempo in cui non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione dell’incapacità;
  • in tempo di guerra, contro i militari in servizio e gli appartenenti alle forze armate dello Stato e contro coloro che si trovano per ragioni di servizio al seguito delle forze stesse, per il tempo indicato dalle disposizioni delle leggi di guerra.

[1]Art. 2943 e 2944 cod. civ.

[2]Artt. 2941 e 2942 cod. civ.

Fonte: LLpT

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