Nel
caso di fallimento della banca presso la quale è in essere un deposito titoli,
investito in fondi obbligazionari non gestiti dalla banca depositaria, per le
regole del bail in, il deposito viene attratto dal fallimento?
R. U.– VICENZA
R I S P O S T A
Dal
1° gennaio 2016 sono in vigore le norme comunitarie per la prevenzione e la
gestione delle crisi bancarie, conosciute come bail-in (salvataggio interno).
L’obiettivo
principale è quello di limitare la probabilità che si verifichino gravi crisi
bancarie e, qualora accadessero, che gli effetti fossero limitati, a maggior
tutela dei risparmiatori e del sistema bancario (italiano e comunitario) nel
suo complesso.
Qualora
il bail in dovesse coinvolgere la banca depositaria, il patrimonio del fondo, e
di conseguenza le azioni /quote dell’investitore, non subirebbero un danno
patrimoniale. Ciò in quanto il patrimonio della Sicav, di proprietà degli
investitori, è infatti separato da quello della banca depositaria, senza alcuna
possibilità per i creditori di quest’ultima di aggredirlo.
DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL
16 GENNAIO 2017