domenica, Maggio 19, 2024
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BANCHE & CLIENTI: In assenza di recesso la modifica è approvata

I
correntisti stanno ricevendo una comunicazione dalla banca, a seguito della
legge 49/2016 modificativa del Tub, nell’ambito dall’anatocismo bancario.

Gli
istituti di credito inviano una proposta di variazione del contratto, che il
cliente può sottoscrivere. Quali sono le conseguenze per il correntista se non
sottoscrive o non risponde alla lettera della banca?

A. G.– PARMA

R I S P O S T A

Dal
1° ottobre 2016, gli interessi nelle operazioni di raccolta del risparmio e di
esercizio del credito tra banche e cliente sono disciplinati da una nuova
normativa (articolo 120, comma 2, Testo unico bancario come modificato
dall’articolo 17-bis, comma 1,
Dl 14 febbraio 2016, n.18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n.49 e delibera Cicr 3 agosto 2016).

Tra
le principali novità si possono segnalare: la periodicità degli interessi
creditori e debitori del conto corrente (e delle aperture di credito in conto
corrente) che diventa annuale, con calcolo da effettuare al 31 dicembre di ogni
anno; gli interessi creditori del conto corrente sono accreditati con valuta 31
dicembre di ogni anno; gli interessi debitori del conto corrente (e delle
aperture di credito di conto corrente) sono esigibili da parte della banca il
1° marzo dell’anno successivo; da tale data la banca può addebitarli in conto,
anche in presenza di un saldo debitore, previa autorizzazione del cliente
sempre revocabile prima che l’addebito sia avvenuto.

Questa
normativa prevede che le modifiche contrattuali possano essere introdotte con
una comunicazione di variazione unilaterale. Per tale motivo le banche hanno
inviato ai clienti “la proposta di modifica unilaterale del contratto” ed un
modulo per consentire la possibilità di autorizzare o meno l’addebito in conto
corrente degli interessi debitori divenuti esigibili.

Alla
variazione unilaterale si applica la norma generale (articolo 118 Testo unico
bancario) in base alla quale “La modifica si intende approvata ove il cliente
non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione.
In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto
all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate”.

DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL
16 GENNAIO 2017

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