Si
chiede se un condomino, invece di effettuare il controllo della documentazione
nello studio dell’amministratore, onde evitare di fargli perdere tempo o di
vedersi addebitare per questo motivo spese, può chiedere di ritirare tutti i
documenti del condominio per effettuare i controlli e provvedere alla
restituzione entro alcuni giorni.
L. F.– VICENZA
R I S P O S T A
Non
risultando precedenti giurisprudenziali, riteniamo che l’amministratore non
possa consentire il trasferimento a un condomino della documentazione contabile
condominiale. L’amministratore ha infatti la responsabilità della conservazione
dei documenti contabili a norma dell’articolo 1130, n.8 del Codice civile, per
il quale l’amministratore, oltre a quanto previsto dall’articolo 1129 e dalle
vigenti disposizioni di legge, deve conservare tutta la documentazione inerente
alla propria gestione riferibile sia al rapporto con i condomini sia allo stato
tecnico- amministrativo dell’edificio e del condominio”.
Non
solo. Per l’articolo 1129, ottavo comma, l’amministratore, alla cessazione
dell’incarico, è tenuto “alla consegna di tutta la documentazione in suo
possesso afferente al condominio e ai singoli condomini”.
DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL
16 GENNAIO 2017