venerdì, Maggio 17, 2024
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COSTUME & TERRITORIO: Quando la prostituzione è legale

Quando la prostituzione è legale

Andare a prostitute è legale; fare sesso con la escort in un luogo pubblico, però, espone alla sanzione amministrativa relativa agli atti osceni.

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In Italia la prostituzione è legale: ciò che non è legale è l’induzione alla prostituzione e lo sfruttamento della prostituzione, ossia rispettivamente la condotta di chi “porta sulla strada” la donna e/o partecipa ai suoi utili. È legale, quindi, consumare un rapporto sessuale con la prostituta sia a casa di questa che in qualsiasi altro posto, purché non al pubblico. In quest’ultimo caso, infatti, scatta la sanzione amministrativa per gli atti osceni, che dall’anno scorso non è più reato.

Peraltro, proprio di recente, la Cassazione si è pronunciata su un altro tema spinoso: il pagamento delle tasse da parte delle prostitute, stabilendo le modalità e i termini in cui ciò deve avvenire (leggiAnche la prostituta deve pagare le tasse). Ma procediamo con ordine.

Quando la prostituzione è legale?

La prostituzione è sempre legale nel nostro Paese. Ci si può liberamente prostituire a qualsiasi orario della giornata, così come si può serenamente andare a prostitute. Questo sia da un punto di vista penale (poiché non si commette alcun reato in entrambi i casi) che amministrativo (non scattano sanzioni).

Fermarsi con l’auto per far salire la escorto per contrattare il prezzo non può essere sanzionato. Tuttavia, se, ai sensi del codice della strada, la condotta del conducente che abbassa il finestrino ai margini del marciapiede può costituire un pericolo o un intralcio per la circolazione, può scattare tutt’al più una multa stradale.

Al pari,riaccompagnare la prostituta sul “luogo di lavoro” non è illegale. Diventa illecito quando tale condotta venga ripetuta quotidianamente: in altre parole, nel comportamento di chi, tutti i giorni, porta la lucciola sul margine del marciapiede, il giudice potrebbe intravedere uno sfruttamento della prostituzione, e quindi far scattare la condanna penale. Secondo la Cassazione [1] non commette favoreggiamento, il cliente che dopo aver consumato il rapporto a pagamento, riaccompagna la prostituta nel luogo in cui questa esercita la sua attività [1].

Da un punto di vista civilistico invece l’eventuale contratto– scritto o verbale – con la prostituto è nullo. Questo significa solo che se il cliente non è soddisfatto della prestazione sessuale o non la riceve nei termini concordati non può fare causa alla prostituta per ottenere indietro i soldi o il risarcimento per la serata rovinata. Dall’altro lato la prostituta che, al termine del rapporto non sia stata pagata, non può chiedere un decreto ingiuntivo al cliente. Sono queste le uniche conseguenze della nullità del contratto con la prostituta.

Quando la prostituzione è illegale?

La prostituzione può diventare illegale se svolta o manifestata in un luogo particolarmente delicato per la presenza di minori di 18 anni. Quindi, non ci si può né prostituire, né mostrare la mercanzia davanti ai minorenni. Il che vuol dire anche il divieto da avvicinarsi a scuole, palestre, parchi giochi, ecc.

Se la prostituta può “agghindarsi” e stare in mezzo a una strada per cercare clienti, non può però commettere atti contrari al pubblico pudore: il che significa che il suo abbigliamento non deve essere tale da destare turbamento nel pubblico (ad esempio, quando vengono scoperte le zone erogene come natiche e seno). In tal caso, comunque, non si commette reato ma un semplice illecito amministrativo, punito con la semplice sanzione amministrativa.

Altrettanto, la prostituzione diventa illegale se il rapporto sessuale con la prostituta viene consumato in un luogo pubblico o aperto al pubblico (il parcheggio di un supermercato). In questo caso scatta l’illecito amministrativo di atti osceni in luogo pubblico, punito con una sanzione da 5.000 a 10.000 euro. Non vale il fatto che la strada sia cieca o poco frequentata. L’importante è rendersi assolutamente non visibili per i passanti. Alcune sentenze hanno ritenuto che i semplici fogli di giornale sui finestrini dell’auto non fossero sufficienti. L’auto quindi si deve “infrattare” in un luogo non percorribile da pedoni o altre auto.

Dare in affitto una casa a una prostituta è legale?

È legale dare in affitto una casa a una prostituta, anche se si è al corrente del fatto che lì vi eserciterà la propria professione e vi porterà i clienti. Il condominio non può opporsi a ciò, salvo che il regolamento – approvato all’unanimità – vieti l’affitto alle escort.

Se però il canone di affitto è di gran lunga superiore alla media dei prezzi del luogo, il giudice può sospettare che dietro tale maggiorazione vi sia una partecipazione dello sfruttatore agli utili della donna: in tal caso, allora, scatterà il reato di sfruttamento della prostituzione.

Gestire un sito per annunci di escortè legale?

Si può aprire un sito che contenga annunci di escort, tuttavia solo a condizione che il proprietario si limiti a predisporre lo spazio web, lasciando le prostitute e i clienti liberi di incontrarsi e di gestire i propri appuntamenti. Questa attività, invece, diventa illecita nel momento in cui il titolare del sito internet aiuti le prostitute a trovare i clienti, magari facendo loro delle foto provocanti o svolgendo altri tipi di servizi per agevolarne gli affari. Infatti, se non vuole rispondere del reato di sfruttamento della prostituzione, il proprietario del dominio deve rimanere “neutro” nella gestione del sito.

Si può segnalare una prostituta?

Non vi sono ragioni per poter segnalare una prostituta che eserciti l’attività nel proprio appartamento in condominio o che passeggi lungo il marciapiedi dell’edificio se tutto ciò non avviene fuori dai limiti del pudore (con particolare riferimento al vestiario e ai comportamenti volti ad “adescare” la clientela).

Così anche gli ansimi e i sospiri di piacere provenienti dall’appartamento della prostituta possono dar luogo a un’azione di risarcimento e inibizione dei rumori solo se «superiori alla normale tollerabilità», tali cioè da infastidire in continuazione i vicini di casa.

note

[1]Cass., sent. n. 1716/2005.

Fonte: LLpT

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