giovedì, Maggio 2, 2024
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AZIONE ESECUTIVE: Cosa vuol dire decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo?

Cosa vuol dire decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo?

 

Il decreto ingiuntivo si dice «provvisoriamente esecutivo» quando va pagato immediatamente; il debitore non ha quindi 40 giorni di tempo per adempiere. In tale termine, però, può proporre opposizione.

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Il decreto ingiuntivo è provvisoriamente esecutivo (o immediatamente esecutivo) quando consente al creditore, sin dal giorno successivo alla sua notifica, di agire con il pignoramento nei confronti del debitore. È comunque sempre necessaria la previa notifica dell’atto di precetto (un’intimazione a pagare entro i 10 giorni successivi) che, tuttavia, può avvenire in tutt’uno col decreto ingiuntivo stesso.

Un tipico caso di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo è in materia di riscossione delle spese di condominio. Ma procediamo con ordine.

Cos’è il decreto ingiuntivo?

Il decreto ingiuntivo è un ordine di pagamento che viene intimato, dal giudice, al debitore di una somma di denaro liquida ed esigibile (o, più raramente, a colui che deve consegnare un bene mobile determinato o un quantitativo di cose fungibili).

Al giudice si rivolge chi ha una prova scritta del proprio credito (può anche trattarsi di una fattura che egli stesso ha emesso): questi, sostenendo di non essere stato pagato (circostanza, però, di cui non deve fornire prova), può chiedere l’emissione, appunto, del decreto ingiuntivo. Detto atto viene emesso senza che il debitore sia “citato” in un regolare giudizio, ma a seguito solo della “dialettica” tra creditore e giudice.

Dopo l’emissione, il decreto viene notificato al debitore, a cura del creditore, tramite ufficiale giudiziario (che si può valere anche del servizio postale, ma in tal caso mediante l’uso delle buste verdi tipiche degli atti giudiziari). È questo il primo momento in cui il debitore ha contezza dell’esistenza del decreto.

Dal momento della notifica, scattano due effetti:

  • il debitore ha 40 giorni di tempo per pagare, durante i quali il creditore non può agire contro di lui;
  • il debitore, sempre nel termine dei suddetti 40 giorni, può fare opposizione (ad esempio, sostenendo di aver già pagato o di non dover pagare o che il debito è inferiore, ecc.). In tal caso inizia una causa vera e propria.

Cos’è il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo?

Il creditore, nel depositare il ricorso, può chiedere al giudice di emettere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo. Più precisamente il decreto ingiunge al debitore di pagare (o consegnare la cosa) subito, non quindi entro il termine ordinario di 40 giorni.

In verità, il debitore ha sempre 10 giorni di tempo a propria disposizione prima di subire un atto di espropriazione: difatti, come detto sopra, prima di un eventuale pignoramento è sempre necessaria la notifica dell’atto di precetto e, da questo, devono sempre decorrere 10 giorni prima di poter avviare l’azione esecutiva.

Dunque, con il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, l’effetto principale è un taglio dei tempi in favore del creditore.

Il fatto che il debitore debba pagare subito non toglie, comunque, che questi abbia lo stesso 40 giorni per procedere con l’opposizione al decreto ingiuntivo. Ma in tal caso il pignoramento può essere avviato nonostante la pendenza della causa di opposizione. Chiaramente, se il debitore vincerà l’opposizione, il creditore dovrà restituirgli quanto “prelevato” con l’esecuzione forzata ed, eventualmente, risarcirgli il danno.

Quando il creditore può chiedere un decreto immediatamente esecutivo?

Il creditore può chiedere il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nelle quattro ipotesi principali di seguito elencate:

  1. quando il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare o certificato di liquidazione di borsa. Tale elenco è considerato tassativo e quindi non applicabile ad altri documenti, ad esempio alla polizza di carico;
  2. quando il credito è fondato su un atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato;
  3. quando vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo: che può consistere nella probabile infruttuosità del pignoramento perché il debitore potrebbe fallire o occultare i propri beni, oppure nell’aggressione del patrimonio del debitore in stato di dissesto o di insolvenza da parte di altri creditori. Il giudice può imporre una cauzione al creditore;
  4. quando il ricorrente produce una documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere (ad esempio un atto di ammissione del proprio debito). Anche in tal caso, il giudice può imporre una cauzione al creditore;
  5. in materia dicrediti del condominio per la riscossione delle spese approvate con il bilancio votato dall’assemblea (sulla base dello stato di ripartizione approvato dall’assemblea condominiale);
  6. decreto richiesto da chiunque vi abbia interesse al presidente del tribunale per i crediti di mantenimento dei figli;
  7. decreto emesso per il pagamento dei canoni di affitto dovuti dall’inquilino moroso.

Fonte: LLpT

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