L’assegno postdatato può essere utilizzato,ecco quando costituisce illecito amministrativo, penale, tributario.
===============
L’assegno post datato è legale da un punto di vista penale e amministrativo. Però costituisce un illecito tributario,e da un punto di vista civilistico, esso costituisce un accordo nullo tra creditore e debitore. Il creditore quindi può esigerlo in banca anche immediatamente. Vediamo i dettagli.
Assegno postdatato: è un reato emetterlo?
Si configura reato solo quando il debitore tenta di far credere al creditore che il conto è coperto, o che lo sarà per quella data.
L’illecito penale di fatto si configura dunque nel raggiro, nella malafede (che per verità spesso si affianca all’emissione di un assegno del genere).
Assegno postdatato: quando non scatta il reato?
Non si configura illecito penale nell’utilizzo dell’assegno postdatato se il debitore ha emesso l’assegno nella piena convinzione che, alla data di scadenza del pagamento, il conto sarà “coperto”, in quel caso non sussistendo il raggiro non sussiste il reato.
In quali casi si viene sanzionati per aver emesso un assegno postdatato?
Si viene sanzionati qualoral’assegno risulti coperto una volta che se ne richiede il “cambio” in banca. Se l’assegno risulta invece scoperto esso sarà “protestato” e il Prefetto emetterà la multa per il debitore.
Quando l’assegno postdatatoè illecito tributario?
L’assegno postdatato è un accordo tra il debitore e il creditore per il quale il debitore rilascia al creditore un titolo che serve a garantire un pagamento futuro. Né più né meno di quanto accade con la cambiale: anch’essa è una promessa di pagamento futuro per un debito attuale.
Tuttavia c’è una differenza sostanziale: all’acquisto della cambiale si paga l’imposta di bollo, mentre non si paga tale imposta con l’assegno.
Ecco perchè l’uso dell’assegno postdatato costituisce un modo per evadere l’imposta di bollo che sarebbe dovuta.
Si configura dunque come evasione fiscale, benché di piccolo conto, e che può essere sanata in qualsiasi momento attraverso la cosiddetta “regolarizzazione del titolo”, ossia pagando l’imposta e le sanzioni.
Fonte: LLpT