martedì, Maggio 14, 2024
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COSTITUZIONE: Legge, decreto legge, decreto legislativo – differenze

Legge, decreto legge, decreto legislativo: differenze

 

In Italia è il Parlamento che emana le leggi: i decreti legge e i decreti legislativi hanno lo stesso valore della legge, ma servono in particolari circostanze.

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Spesso non sono chiare la differenze tra legge, decreto legge e decreto legislativo. Ebbene, si tratta di atti normativi che hanno la stessa forza (sono inferiori solo alla Costituzione). La differenza riguarda le ragioni per cui sono posti in essere. La legge è lo strumento ordinario, la cui emanazione può richiedere però molto tempo. Se si devono fronteggiare situazioni di necessità e urgenza, quindi, viene emanato il decreto legge, uno strumento più rapido perché elaborato dal Governo. Ancora, se le materie da regolare sono molto tecniche, si fa uso del decreto legislativo. Esaminiamo con chiarezza tutti i dettagli.

La legge ordinaria

Il sistema normativo italiano è basato su un criterio gerarchico. Al vertice c’è la Costituzione, la cosiddetta «carta fondamentale». Essa non può essere derogata dalle norme di rango inferiore (leggi, regolamenti, ecc.), le quali non possono prevedere qualcosa che contrasti con la stessa. Al di sotto della Costituzione c’è la legge ordinaria. Sotto la legge ordinaria ci sono gli atti amministrativi (ad esempio i regolamenti). Quindi, se la legge non può violare la Costituzione, i regolamenti non possono violare la legge ordinaria.

Il potere di emanare le leggi è del Parlamento, che in Italia costituisce appunto l’organo legislativo (il Governo è l’esecutivo, ossia amministra il Paese). Per approvare una legge esiste un procedimento particolare[1]. Un progetto di legge arriva all’esame del Parlamento, che come sappiamo è composto dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica. Ebbene, affinché la legge entri in vigore deve prima essere approvata, nella stessa formulazione, dai due rami del Parlamento. Le due assemblee votano separatamente e, se ci sono delle modifiche da deliberare, devono essere approvate da entrambe. In questo modo si garantisce che il provvedimento sia la risultante di un dialogo ponderato tra maggioranza e minoranza parlamentare, ossia tra tutti i deputati e senatori che rappresentano la popolazione italiana.

Nel sistema delle fonti normative, quindi, la legge è inferiore solo alla Costituzione. Allo stesso livello della legge ordinaria si pongono il decreto legge e il decreto legislativo, chiamati appunto «atti aventi forza di legge». Essi hanno quindi lo stesso valore della legge (gli atti amministrativi sono di grado inferiore): se così è, perché esistono? Qual è la particolarità che li caratterizza?

Il decreto legge

Spesso l’approvazione di una legge può richiedere tempi molto lunghi, mesi o addirittura anni (abbiamo visto che deve essere approvata nella stessa formulazione da Camera e Senato). Spesso però ci sono delle situazioni di urgenza da fronteggiare, che richiedono un provvedimento legislativo in tempi brevi. Ecco perché esiste il decreto legge: esso è un atto emanato dal Governo in casi di necessità e urgenza (si pensi ad una calamità naturale, ad esempio un terremoto). Entro 60 giorni, però, il decreto legge deve essere convertito in legge dal Parlamento, che è l’unico organo che ha potestà legislativa (si parla di «legge di conversione»). Se ciò non avviene, il decreto legge decade con effetto retroattivo. In pratica, è come se non fosse mai esistito [2].

Il decreto legislativo

Anche il decreto legislativo ha lo stesso valore della legge ordinaria. Esso è emanato sempre dal Governo, ma su delega del Parlamento (che è l’unico ad avere potestà legislativa). Ma perché si fa uso del decreto legislativo? Perché il Parlamento non emana direttamente una legge? La motivazione è la seguente: lo strumento del decreto legislativo viene utilizzato quando le materie da disciplinare sono molto tecniche e il Parlamento non ha le competenze necessarie per trattarle. Queste competenze si ritrovano invece nel Governo, che è un organo amministrativo.

Di conseguenza, il Parlamento emette una legge delega diretta al Governo: in questo provvedimento vengono stabiliti i criteri, i limiti (anche temporali) e l’oggetto del decreto legislativo da emanare. Il Governo poi approva il decreto legislativo seguendo le disposizioni della legge delega [3]. In questo modo viene salvaguardata la separazione dei poteri: è il Parlamento a dettare tutti i criteri per l’emanazione del decreto, con il Governo che agisce nell’ambito della delega specifica.

Si tratta praticamente di un percorso inverso rispetto a quanto visto per il decreto legge (in cui agisce prima il Governo e, successivamente, il Parlamento approva). In ogni caso, anche se si tratta di atti governativi, è sempre il Parlamento che deve confermarli (decreti legge) o che detta i presupposti per la loro emanazione (decreti legislativi).

note

[1]Artt. 70 ss. Cost.

[2]Art. 77, commi 2 e 3, Cost.

[3]Art. 76 Cost

Fonte: LLpT

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