martedì, Maggio 7, 2024
spot_img

CALORE: Per millesimi le manutenzioni extra

Abito
in un condominio di classe A al primo esercizio termico. L’amministratore ha
suddiviso il compenso per l’esercizio e manutenzione della centrale termica fra
i consumi involontari sulla base dei millesimi di riscaldamento, raffreddamento
e acqua calda predisposti dal tecnico (UNI 10200).

Il
regolamento di condominio allegato al rogito prevede, per i consumi, di
avvalersi della norma UNI 10200, mentre, per la manutenzione degli impianti
(senza precisazione fra ordinaria e straordinaria) prevede la suddivisione in
millesimi di proprietà.

Vorrei
sapere se è corretto l’operato dell’amministratore.

M. C.– BUCCINASCO

R I S P O S T A

Il
Dlgs 102/14 impone il criterio di ripartizione definito nella norma tecnica UNI
10200: in sintesi, il calore effettivamente erogato dai corpi scaldanti,
contento nell’acqua calda sanitaria, deve essere pagato a consumo (il
cosiddetto consumo “volontario”), mentre il calore disperso dalle reti di
distribuzione (il cosiddetto consumo “involontario”) deve essere pagato a
millesimi di riscaldamento o di acqua calda sanitaria, insieme con le spese di
gestione e manutenzione ordinaria.

E’
bene precisare che i millesimi di riscaldamento si calcolano in proporzione al
“fabbisogno di energia utile per riscaldamento” determinati dal progettista,
allo scopo di regolamentare, sulla base del consumo effettivo di ogni utente,
un’equa ripartizione di:

1)consumi involontari di
calore e/o acqua calda sanitaria;

2)manutenzione ordinaria
e/o piccole riparazioni;

3)conduzione ed esercizio
ella centrale termica.

Inoltre, sulla base del disposto dell’articolo
9, comma 5, lettera c) del Dlgs n.104/14 secondo cui “[omissis] l’importo
complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi
volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione
dell’impianto, secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200 e
successivi aggiornamenti”, a parere di chi scrive nei “costi generali” vanno
ricomprese solo le spese di manutenzione ordinaria, sicché la manutenzione
straordinaria andrà ripartita sulla base dei millesimi di proprietà.

Infine,
ma non per importanza, è bene ricordare che non è possibile derogare (neppure
con l’unanimità dei consensi) alla modalità di suddivisione della spesa così
come prevista dalla norma UNI 10200.

Pertanto,
da quanto appena esposto, non risulta essere corretto l’operato
dell’amministratore in quanto solo le spese della manutenzione straordinaria
andranno ripartite per millesimi di proprietà.

DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL
30 GENNAIO 2017

Ti potrebbero interessare anche

ULTIMI ARTICOLI

Non sei ancora iscritto?

Prova la nostra demo

CATEGORIE

ATTUALITA'

Rapporto continuativo e documento identità scaduto

Rapporto continuativo: Basta il codice fiscale!

Rapporto continuativo: Basta il codice fiscale! Il tema di cui voglio parlare oggi riguarda la inibizione ad operare a quella clientela – persona fisica o giuridica – in presenza di un documento di riconoscimento scaduto di validità. Sto...
Caso Santanché: Richiesta rinvio a giudizio

Circo Italia – A questa campagna elettorale mancava solo l’avviso di garanzia per un...

Circo Italia - A questa campagna elettorale mancava solo l’avviso di garanzia per un ministro Mario Lavia Fonte:linkiesta.it Il caso Santanchè si aggiunge alla premier che invita a scrivere sulla scheda il suo nome, ai candidati così diversi...