Posto
che l’articolo 6 del Dlgs 85/2005 prevede che la preventiva dichiarazione del
proprio indirizzo Pec (di posta elettronica certificata) alla pubblica
amministrazione, al fine dell’invio di comunicazioni, vincola l’interessato in
tema di ricezione di atti a mezzo Pec, si chiede se, a tal fine, è necessaria
una formale dichiarazione in tal senso all’amministrazione, oppure se il
semplice invio di comunicazioni a mezzo Pec, da parte dell’interessato, è
sufficiente a concretizzare tale dichiarazione e, quindi, il successivo invio
di atti a mezzo Pec da parte dell’amministrazione al cittadino costituisce
comunicazione efficace e vincolante.
A. D.– AREZZO
R I S P O S T A
Sulla
base delle disposizioni contenute nell’articolo 3 – bis del Dlgs 82/2005, è
facoltà di ogni cittadino indicare al Comune di residenza un proprio domicilio
digitale. Tale domicilio è inserito nell’Anagrafe nazionale della popolazione
residente (Anpr) ed è reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e
ai gestori o esercenti di pubblici servizi.
Come
recita, però, il successivo articolo 6, comma 1, del medesimo Dlgs, in attesa
della completa attuazione delle disposizioni del citato articolo 3-bis, con i
soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo secondo la
normativa tecnica vigente, le pubbliche amministrazioni utilizzano la posta
elettronica certificata. La dichiarazione dell’indirizzo vincola solo il
dichiarante e rappresenta espressa accettazione dell’invio, tramite posta
elettronica certificata, da parte delle pubbliche amministrazioni, degli atti e
dei provvedimenti che lo riguardano.
Quindi,
nel periodo transitorio, con una comunicazione via Pec alla pubblica
amministrazione si “autorizza” la medesima a invia atti e provvedimenti
all’indirizzo Pec precedentemente comunicato, con il vincolo del dichiarante
all’accettazione di quel mezzo di trasmissione dei dati.
DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL
30 GENNAIO 2017