mercoledì, Maggio 1, 2024
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SOCIETA’ DI CAPITALI: Le obbligazioni delle SPA

Il finanziamento delle società per azioni e le obbligazioni. Qual è la differenza tra le obbligazioni e le azioni?

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Le obbligazioni

Le obbligazioni costituiscono un mezzo di finanziamento delle società, in quanto consistono in titoli emessi dalla società ed offerti in sottoscrizione ai risparmiatori per reperire capitale.

Qual è la differenza tra le obbligazioni e le azioni?

La sottoscrizione di obbligazioni emesse da società per azioni comporta, in genere, un margine di rischio minore rispetto alla sottoscrizione di azioni.

Chi sottoscrive un’obbligazione (obbligazionista), infatti, diventa creditore nei confronti della società, in quanto ha diritto di ricevere gli interessi stabiliti indipendentemente dall’andamento positvo o negativo dell’attività sociale.

Chi partecipa alla società sottoscrivendo un certo numero di azioni, invece, acquista la qualità di socio e non sa con certezza quanto guadagnerà nel tempo, in quanto il suo diritto ad una parte degli utili dipende, in concreto, dall’andamento dell’attività sociale.

Condizioni per l’emissione

– Le obbligazioni non possono essere emesse per somma eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili secondo l’ultimo bilancio approvato (art. 2412).

– L’emissione di obbligazioni (non convertibili) deve essere deliberata dagli amministratori (art. 2410).

Conseguenze della emissione

– La società che ha emesso obbligazioni non può ridurre volontariamente il capitale sociale se, rispetto all’ammontare delle obbligazioni ancora in circolazione, il limite previsto per l’emissione delle obbligazioni stesse non risulta rispettato (art. 2413).

– In caso di riduzione obbligatoria del capitale sociale o di diminuzione delle riserve per effetto di perdite, la società che ha emesso obbligazioni non può procedere alla distribuzione di utili fino a quando l’ammontare del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili non eguagli la metà dell’ammontare delle obbligazioni ancora in circolazione (art. 2413, co. 2).

possessori di obbligazioni sono tutelati da due organi sociali appositamente costituiti:

— l’assemblea degli obbligazionisti;

— il loro rappresentante comune.

Le obbligazioni convertibili in azioni sono figure intermedie fra le obbligazioni e le azioni, in quanto svolgono la funzione di raccogliere danaro presso quanti non si sentirebbero allettati da un puro e semplice investimento obbligazionario e che, tuttavia, temono i rischi di un investimento azionario.

Differiscono dalle comuni obbligazioni in quanto conferiscono, in via alternativa, il diritto al rimborso, con i relativi interessi, del capitale prestato alla società, o il diritto di sottoscrivere azioni. L’emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall’assemblea straordinaria, ma lo statuto può delegare l’emissione agli amministratori, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dall’iscrizione della società nel Registro delle imprese.

In ogni caso, la delibera di emissione di obbligazioni convertibili non può essere adottata se il capitale sociale non sia stato interamente versato (art. 2420bis).

Fonte: LLpT

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