martedì, Aprile 30, 2024
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PROCEDURA PENALE: L’interrogatorio di garanzia

Cosa prevede la legge con riferimento a uno dei momenti fondamentali del procedimento cautelare penale

Uomo in manette

Giudice competente

Termini per l\’interrogatorio di garanzia

Impedimento all\’interrogatorio di garanzia

Custodia cautelare dopo la condanna

Indagato in custodia cautelare

Oggetto dell\’interrogatorio di garanzia

Modalità dell\’interrogatorio

Partecipazione del difensore

Giurisprudenza

 

Il cd.interrogatorio di garanzia è un momento fondamentale del procedimento cautelare penale, in quanto rappresenta il primo contatto che la persona sottoposta a misura cautelare ha con il giudicea garanzia del più ampio diritto di difesa dell\’indagato. Di esso si occupa l\’articolo 294 del codice di procedura penale.

Giudice competente

Il giudice competente a provvedere all\’interrogatorio di garanzia è quello che ha deciso in ordine all\’applicazione della misura cautelare.

Dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, tuttavia, quando la misura è disposta dalla corte d\’assise o dal tribunale, all\’interrogatorio deve procedere il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato.

Se l\’interrogatorio deve essere assunto nella circoscrizione di un altro tribunale, infine, il giudice (o il presidente nel caso di organo collegiale) che non ritenga di procedervi personalmente deve rivolgersi al giudice per le indagini preliminari del luogo.

Termini per l\’interrogatorio di garanzia

L\’interrogatorio di garanzia è sottoposto a termini ben precisi che sono di massimo cinque giorni dall\’inizio e dall\’esecuzione della custodia in caso di custodia cautelare in carcere e di massimo dieci giorni dall\’esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione con riferimento a tutte le altre misure cautelari, sia coercitive che interdittive.

 

Se il pubblico ministero ne fa espressa istanza nella richiesta di custodia cautelare, l\’interrogatorio della persona sottoposta a tale misura deve invece avvenire entro il termine di quarantotto ore.

La conseguenza del mancato rispetto dei termini sopraindicati comporta come conseguenza la perdita di efficacia della misura cautelare.

Chiaramente, le predette tempistiche non riguardano il caso in cui il giudice che ha deciso in ordine all\’applicazione della misura cautelare abbia proceduto all\’interrogatorio nel corso dell\’udienza di convalida dell\’arresto o del fermo di indiziato di delitto.

Impedimento all\’interrogatorio di garanzia

Può accadere, in ogni caso, che vi sia un impedimento assoluto a porre in essere l\’interrogatorio di garanzia entro i termini previsti dalla legge.

In tal caso il giudice deve dare atto dell\’impedimento con decreto motivato e il termine inizia nuovamente a decorrere quando gli è comunicata o è comunque accertata la cessazione dell\’impedimento.

Custodia cautelare dopo la condanna

Può anche accadere che la custodia cautelare sia disposta per la prima volta dopo la pronuncia della sentenza di condanna.

In tal caso, come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con sentenza numero 18190/2009, non è necessario procedere all\’interrogatorio di garanzia.

Indagato in custodia cautelare

Una particolare disciplina, posta a ulteriore garanzia del diritto di difesa dell\’indagato, è prevista nel caso in cui quest\’ultimo si trovi in stato di custodia cautelare. Con riferimento a tale ipotesi, infatti, il comma 6 dell\’articolo 294 c.p.p. dispone che non è possibile l\’interrogatorio da parte del pubblico ministero sino a che non vi sia stato l\’interrogatorio di garanzia del giudice.

 

Del resto i due interrogatori hanno due funzioni ben distinte: mentre il primo è volto all\’acquisizione di ulteriori elementi probatori ed è quindi “investigativo”, l\’interrogatorio del giudice è volto a garantire la correttezza formale dell\’applicazione della misura cautelare.

Oggetto dell\’interrogatorio di garanzia

Più precisamente, attraverso l\’interrogatorio di garanzia il giudice è chiamato a valutare la permanenza delle condizioni di applicabilità della misura cautelare e delle esigenze cautelari prevista dagli articoli 273, 274 e 275 del codice di rito. Se ne ricorrono i presupposti, di conseguenza, il giudice può anche disporre la sostituzione della misura disposta o addirittura la sua revoca.

Modalità dell\’interrogatorio

L\’interrogatorio di garanzia è condotto nel rispetto delle regole generali per l\’interrogatorio (art. 64 c.p.p.) e delle norme in materia di interrogatorio nel merito(art. 65 c.p.p.).

Ciò vuol dire che l\’indagato deve intervenire libero all\’interrogatorio anche se si trova in stato di custodia cautelare (pur con l\’adozione delle cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenze) e che non possono essere mai utilizzati, neppure con il consenso dell\’interrogato,metodi o tecniche idonei a influire sulla sua libertà di autodeterminazione o ad alterarne la capacità di ricordare e di valutare i fatti. Inoltre, prima dell\’inizio dell\’interrogatorio, la persona deve essere avvertita che le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti; che, salvo quanto disposto dall\’articolo 66, comma 1, c.p.p., ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguirà il suo corso e che se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l\’ufficio di testimone, salve le incompatibilità e le garanzie previste dal codice.

Per quanto riguarda le norme in materia di interrogatorio nel merito, l\’autorità giudiziaria deve contestare all\’indagato in forma chiara e precisa il fatto che gli è attribuito, rendergli noti gli elementi di prova esistenti contro di lui e comunicargliene le fonti, se ciò non arreca pregiudizio alle indagini. L\’indagato deve quindi essere invitato ad esporre quanto ritiene utile per la sua difesa e deve ricevere le domande direttamente dal giudice. Se rifiuta di rispondere, ne deve essere fatta menzione nel verbale, eventualmente anche riportando i connotati fisici e di eventuali segni particolari della persona.

Pur in assenza di esplicito riferimento nell\’articolo 294, l\’interrogatorio, poi, deve essere interamente documentato, pena l\’inutilizzabilità probatoria dello stesso ai sensi dell\’articolo 141-bis del codice di procedura penale.

Partecipazione del difensore

All\’interrogatorio di garanzia ha l\’obbligo di intervenire anche il difensore al quale, di conseguenza, deve essere dato tempestivo avviso del compimento dell\’atto.

L\’avviso va dato anche al pubblico ministero, che, tuttavia,può decidere liberamente se presenziare o meno.

Giurisprudenza

Ecco alcune massime interessanti in tema di interrogatorio di garanzia.

“L\’interrogatorio di garanzia di persona sottoposta alla misura della sospensione dall\’esercizio di un pubblico ufficio o servizio va effettuato nei termini di cui al comma primo bis dell\’art. 294 cod. proc. pen. anche quando la richiesta di misura interdittiva sia stata subordinata ad altra principale, avente ad oggetto misure cautelari coercitive” (Cass. n. 41124/2016).

“Non è affetto da nullità l\’interrogatorio di garanzia ex art.294 cod. proc. pen., al quale proceda un giudice diverso, come persona fisica, da quello che ha applicato la misura cautelare” Cass. n. 41951/2016).

“Il silenzio serbato dall\’indagato in sede di interrogatorio di garanzia non può essere utilizzato quale elemento di prova a suo carico, ma da tale comportamento processuale il giudice può trarre argomenti di prova, utili per la valutazione delle circostanze “aliunde” acquisite” (Cass. n. 6348/2015).

Fonte:L\’interrogatorio di garanzia(www.StudioCataldi.it)

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