lunedì, Maggio 6, 2024
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SOCIETA’: Possono conoscere dati e bilanci o c’è privacy?

Società, possono conoscere dati e bilanci o c’è privacy?

 

Le società non sono protette dalla privacy: bilanci, sanzioni e provvedimenti della pubblica amministrazione possono essere conosciuti da tutti?

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Quali sono i soci di una particolare società? Dove vivono e qual è il loro codice fiscale? Quanti utili ha fatto quest’anno un’azienda e come posso leggere i bilanci? Ci sono protesti elevati alla società o ai soci? Quali sanzioni ha preso un ristorante o una pizzeria per aver violato la normativa sull’igiene? E quali invece una ditta di costruzioni per aver evaso le regole sulla sicurezza? Quando si parla di società non c’è privacy che tenga: il diritto alla riservatezza è riconosciuto solo alle persone fisiche e non anche a quelle giuridiche. Chiunque può dunque conoscere i dati personali di una società e de isuoi soci, le spese sostenute per i dipendenti, i dividendi distribuiti e tutti i provvedimenti emessi dalla pubblica amministrazione nei confronti dell’azienda. A dirlo è il Garante della Privacy con due recenti pareri [1].

Le società non hanno una privacy. Ciascun cittadino, senza dover dimostrare un particolare interesse, né dover presentare un’istanza motivata, può accedere ai dati delle società che, per loro natura, sono pubblici. Lo sono in due forme: con la messa a disposizione di tutti gli atti più rilevanti della vita della società tramite pubblicazione nei registro delle imprese e alla Camera di Commercio; con la possibilità di presentare, comunque, una richiesta di accesso agli atti amministrativi quando si tratta di decisioni emesse da un ente pubblico.

Tramite la cosiddetta «visura camerale», disponibile alla Camera di Commercio (ora anche per via telematica), chiunque può conoscere la storia di una società e la sua attuale composizione: dal numero e nome dei soci al momento di costituzione, dalle modifiche allo statuto (come il nome, la sede, l’oggetto sociale) a capitale sociale e ripartizione delle quote, dagli estremi dell’amministratore alle sedi operative.

La visura può essere ordinaria storica: la prima fotografa la società nel momento stesso in cui si richiede la visura; la seconda invece rivela tutti i passaggi e le modifiche che nel tempo ha subito.

La visura è a pagamento ma il costo è contenuto, trattandosi di un servizio pubblico.

Per ottenere una visura camerale ci si può recare presso la Camera di Commercio oppure ci si può collegare al sito www.registroimprese.it. In alternativa ci si può rivolgere a tutti i soggetti – come commercialisti e notai – che anno accesso alle banche dati camerali sulla base di un contratto sottoscritto con InfoCamere.

Sempre alla Camera di Commercio è possibile avere una visura protesti sia per quanto riguarda la società che i singoli soci. Da essa risulterà se tali soggetti hanno emesso assegni a vuoto.

C’è poi la possibilità di avere tutti i bilanci della società, con il conto economico e lo stato patrimoniale, che sia la situazione dei costi, dei guadagni e dei capitali “statici” dell’azienda.

Il cittadino può poi fare richiesta di accesso civico agli atti e documenti detenuti dalla pubblica amministrazione relativi a società: gli enti pubblici devono rivelare, a chi ne fa richiesta, tutte le informazioni e provvedimenti adottati dalle aziende. Si pensi a una licenza a somministrazione di bevande e alimenti, un permesso a un locale a poter restare aperto oltre gli orari consentiti e a suonare musica da ballo; alle eventuali multe e sanzioni amministrative adottate per la violazione delle leggi sulla sicurezza e sulla salute; ai permessi edilizi rilasciati per la realizzazione di opere e costruzioni, ecc.

La pubblica amministrazione deve rispondere e non può opporre il diritto alla privacy della società, che non è tutelabile. Specie ora che, con l’introduzione del Foia (Freedom of Information Act) si è aperto il varco alla libera consultazione degli atti della P.A. L’istanza di accesso infatti non va più motivata con un interesse particolare.

L’unica tutela della riservatezza per la società e le altre persone giuridiche è quando la rivelazione di atti e documenti potrebbe ledere gli interessi economici e commerciali, compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali [2].

note

[1]Garante Prrivacy provv. n. 49 del 9.02.2017 e n. 58 del 16.02.2017.

[2]Art. 5 bis, co. 2, lett. c, dlgs 33/2013.

Fonte: LLpT

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