La
coabitazione fa venir meno il diritto all\’assegno da parte dell\’ex marito anche
se si tratta solo di affettuosa amicizia
Anche se lei va a vivere con un amico può dire
addio all\’assegno da parte dell\’ex marito. Lo ha stabilito la Cassazione, nella recente ordinanza n.
6009/2017 (qui sotto allegata), accogliendo il ricorso di un uomo che contestava l\’obbligo di
pagare all\’ex consorte un assegno di 800 euro al mese nonostante convivesse da
tempo con un altro.
La donna, perdendo in primo
grado, aveva avuto ragione in appello, dove la corte territoriale aveva
ritenuto che l\’unica prova disponibile fosse la coabitazione della stessa con
un altro, ma non di una stabile convivenza “caratterizzata dalla piena
comunione spirituale e materiale”.
Lei sosteneva
peraltro si trattasse solo di un\’affettuosa amicizia.
Ma gli Ermellini ribaltano
tutto.
Per piazza
Cavour, infatti, rispetto ai dati accertati (ossia il trasferimento stabile
nella casa del nuovo compagno, nonché la contribuzione al menage familiare con
assegno mensile versato alla madre di lui), l\’affermazione della corte
territoriale, secondo cui il trasferimento costituiva prova di mera
coabitazione e non anche di convivenza more
uxorio, “appare
del tutto illogica,non essendo dato comprendere quali siano, nella
specie, gli elementi che varrebbero a distinguere la prima situazione dalla
seconda“.
Né, peraltro, hanno
concluso, può porsi a carico del marito “l\’onere di dimostrare il grado di
intimità” intercorrente fra la ex e il suo nuovo compagno.
S E N T E N Z A
http://www.studiocataldi.it/allegati/news/allegato_25494_1.pdf