giovedì, Maggio 9, 2024
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AZIONE ESECUTIVA: Chi può autorizzare il pignoramento?

Chi può autorizzare il pignoramento?

 

È legittimo pignorare somme in una filiale non raggiunta dalla notifica del pignoramento solo in base ad una dichiarazione del direttore di un’altra filiale che non è sede legale della banca?

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La norma fondamentale in materia di capacità processuale delle persone giuridiche [1]stabilisce che le persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma della legge o dello statuto. Se quindi, come nel caso in oggetto, il giudice ha avuto modo di accertare che lo statuto della persona giuridica di cui trattasi (cioè il terzo chiamato a rendere la dichiarazione [2]) autorizzava il direttore della singola filiale a rendere dichiarazione impegnativa anche per altra succursale dell’istituto di credito distinta da quella cui è preposto, ciò è più che sufficiente per ritenere legittima e ammissibile una simile dichiarazione. Giurisprudenza consolidata, d’altra parte, stabilisce che il giudice ha l’obbligo di accertare anche d’ufficio la legittimazione processuale in relazione alla rappresentanza in giudizio delle persone giuridiche, ma ciò comporta che egli deve verificare se il soggetto che agisce per l’ente dichiara di agire in una veste astrattamente idonea ad abilitarlo alla rappresentanza del giudizio, non anche che il giudice è tenuto, di sua iniziativa, a svolgere accertamenti in ordine all’effettiva esistenza della qualità spesa dal rappresentante, avendo quest’ultimo l’onere di provare la qualità allegata solo in caso di contestazione della controparte; la tempestività di tale contestazione va valutata in relazione al momento in cui la suddetta controparte ha avuto certezza della carenza di prove in ordine alla qualità di rappresentante allegata dal suo contraddittore [3].

Nel caso di specie, dunque, nel quale non è dato sapere se vi sia stata formale contestazione della legittimazione del direttore di filiale dell’istituto di credito terzo debitore a rendere una dichiarazione anche per ciò che concerne filiali diverse da quella alla quale il medesimo era preposto, l’esistenza di una norma statutaria che a ciò lo legittimava tronca ogni discussione anche perché, quand’anche vi fosse stata una contestazione, la produzione formale in atti dello statuto societario (possibile anche in una eventuale udienza di rinvio a tale scopo fissata) avrebbe risolto comunque la questione.

Si tenga anche conto del fatto che il codice di procedura civile [4]abilita il giudice a porre a fondamento della sua decisione anche i fatti che non siano stati specificamente contestati dalla parte costituita.

Si aggiunga che il direttore di filiale di un istituto bancario è, per il fatto stesso della preposizione alla direzione della succursale, institore della persona giuridica [5]. Questa qualità lo legittima, esclusivamente in base alla legge, a stare in giudizio in nome del preponente per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell’esercizio dell’impresa a cui è preposto.

È vero che recenti arresti di legittimità [6]hanno riconosciuto la legittimazione processuale del direttore di filiale limitatamente a ciò che concerne la filiale alla quale è preposto, ma ciò non esclude né che lo statuto possa estendere tale legittimazione (come pare sia nel caso esaminato), né che la preposizione institoria non sia, nel caso concreto, limitata ad una sede secondaria (invero, solo se la procura institoria è iscritta nel registro delle imprese si può, essendo pubblica, verificare se vi siano limiti alla preposizione institoria e considerarli opponibili ai terzi).

In conclusione, in assenza di formale e tempestiva contestazione della legittimazione del direttore di filiale a rendere questo tipo di dichiarazione (relativa alla presenza di somme del debitore presso altre filiali dell’istituto di credito), la valutazione operata dal giudice (anche e soprattutto in considerazione della invocata norma statutaria) appare esente da censure.

note

[1]Art. 75, co. 3, cod. proc. civ.

[2]Exart. 547 cod. proc. civ.

[3]Cass. sent. n. 8327 dell’11.06.2002 e, nello stesso senso, quanto all’onere di fornire la prova della qualità allegata solo in caso di formale e tempestiva contestazione, vedasi Cass., S. U., sent. n. 894 del 14.12.1999.

[4]Art. 115, co. 1, cod. proc. civ.

[5]Artt. 2203 e ss. cod. civ.

[6]Cass. sent. n. 8976 19.04.2011 e Cass. sent. n. 20425 del 25.07.2008.

Fonte: LLpT

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