venerdì, Maggio 17, 2024
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CAUSA PER TASSI USURAI: Come fare?

Causa per tassi usurai: come fare?

 

Cosa significa che il tasso di interesse è usurario? Alcuni cenni al reato di usura nel codice penale e alla cosiddetta usura bancaria.

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Prima di spiegare come fare una causa per tassi usurari è opportuno chiarire quando si configura il reato di usura[1]secondo le disposizioni del codice penale e cosa significa che i tassi di interesse applicati ad un mutuo sono usurari.

L’usura è un delitto [2] previsto e punito dal codice penale con la pena della reclusione da due a dieci anni (oltre alla multa da cinquemila a trentamila euro). Le pene indicate sono aumentate da un terzo alla metà nel caso in cui ricorrano specifiche circostanze aggravanti previste dalla legge quali, ad esempio, se il colpevole ha agito nell’esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare o se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno.

Il codice penale distingue due tipi di usura:

l’usura cosiddetta presunta (o oggettiva) e l’usura concreta.

Si parla di usura presunta tutte le volte che si eccede il cosiddetto tasso soglia d’usura, ovvero, per dirla in modo più semplice, quando al prestito vengono applicati interessi che, complessivamente considerati, determinano il superamento del tasso effettivo globale medio aumentato della metà.

Il Ministero del tesoro, trimestralmente, rileva il cosiddetto tasso effettivo globale medio (si tratta di un tasso di interesse che tiene in conto delle commissioni di remunerazione per le operazioni finanziarie escludendo solo i casi per tasse e imposte)degli interessi applicati dalle banche e dalle altre società finanziarie nel corso del precedente trimestre.

Questi tassi, pubblicati in gazzetta ufficiale, costituiscono il dato obiettivo in considerazione del quale può determinarsi se, ad un prestito o mutuo siano stati applicati tassi di interesse di natura usuraria. Saranno, perciò, da considerare usurari tassi superiori di oltre la metà rispetto a quelli effettivi globali medi.

Come accennato, però, secondo la previsione del codice penale,può esserviusuraanche nelle ipotesi in cui non sia dato rilevare il superamento dei tassi effettivi globali medi nella misura cui si è fatto riferimento. In queste ipotesi si parla di usura in concreto.

Per potersi configurare il reato, in questo caso, è necessario che sussista il cosiddetto stato di bisogno di chi ha dato (o promesso di dare) gli interessi che, seppur inferiori al tasso soglia(tasso effettivo globale medio aumentato della metà), siano sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro (o altra utilità) ricevuta, in considerazione di tutte le circostanze del fatto.

Facciamo un esempio. Immaginiamo che Tizio abbia necessità di sottoporsi a un delicato e costoso intervento chirurgico. Non disponendo delle somme necessarie per l’operazione decide di rivolgersi a Caio il quale, consapevole della urgente necessità di Tizio (che pur di ricevere il denaro necessario al suo intervento è disposto ad accettare condizioni di prestito svantaggiose) e, quindi, approfittando del suo stato di bisogno, gli concede il prestito a un tasso di interesse“sproporzionato” rispetto a quello normalmente praticato.

In ipotesi di questo tipo, sussistendo lo stato di bisogno di Tizio, Caio potrà essere ritenuto responsabile di usura anche se, a conti fatti, il tasso di interesse non superi il tasso soglia, proprio in considerazionedello stato di bisogno della vittima e di tutte le circostanze del fatto quali, ad esempio, le ragioni che hanno indotto Tizio a richiedere il prestito.

Ora, a prescindere dalle (purtroppo) numerose ipotesi di prestiti usurari tra privati (dove il soggetto attivo del reato è definito con terminologia dispregiativa«strozzino», «cravattaro» e altri) nelle quali la vittima (la cosiddetta persona offesa dal reato) non ha altra scelta che denunciare alle competenti autorità di polizia e alla magistratura il suo usuraio, molta importanza e attenzione sta ricevendo, negli ultimi anni, il fenomeno della usura bancaria.

Con questo termine si indicano, volendo semplificare,i prestiti ovvero i mutui che banche e le altre società di intermediazione finanziaria, effettuano nei confronti dei propri clienti applicando dei tassi di interesse superiori a quelli che abbiamo definito tassi soglia.

Se, da un punto di vista generale e di principio, non è particolarmente complicato definire quando un mutuo si può considerare concesso a tassi usurari (è usurario il mutuo i cui tassi di interesse complessivi, tenuto conto dei costi e spese, escluse le tasse e le imposte, siano superiori al tasso effettivo globale medio aumentato della metà) in pratica la valutazione concreta dell’usuraè attività di matematica finanziaria di una certa complessità, specie per i mutui più risalenti o per quelli che, ad esempio, hanno avuto delle ricontrattazioni nel corso degli anni.

Prima di avviare una causa nei confronti della banca o della finanziaria, è perciò necessario, verificare con l’ausilio di perizie econometriche, redatte secondo specifici criteri di matematica finanziaria, l’effettiva sussistenza del superamento del tasso soglia. Questa attività, dovendo tenere in conto tutta l’evoluzione del prestito, in considerazione dei costi di gestione variabili nel tempo e di tutte le altre circostanze specifiche, è attività per la cui realizzazione è necessario l’ausilio di soggetti a specifica professionalità.

Più semplice è determinare l’usura relativamente ad un conto corrente poiché, in questi casi,meno sono i fattori che influenzano la stima, in un andamento di tenuta del conto meno soggetto a variazioni sostanziali rispetto ad un mutuo.

Nella ipotesi in cui la perizia econometrica dovesse evidenziare la sussistenza della usura, prima di adire il giudice (prima di avviare la formale causa) è necessario effettuare il cosiddetto tentativo di conciliazione innanzi a un organismo di mediazione specializzato nelle controversie in materia bancaria finanziaria e societaria.

Il tentativo di conciliazione, essendo obbligatorio[3]nella materia di cui si sta discorrendo, costituisce una condizione di procedibilità. Questo significa, in buona sostanza, che in mancanza (cioè prima) non si potrà iniziare la causa investendo il giudice della relativa questione.

Senza entrare nella descrizione analitica del funzionamento della procedura di mediazione, è qui sufficiente evidenziare che la stessa si svolge innanzi a un mediatore indipendente il quale, senza le particolari e specifiche formalità previste per lo svolgimento di un processo, si propone di far raggiungere alle parti della mediazione un accordo che, potendo ritenersi soddisfacente per entrambe, possa evitare che la questione approdi nelle aule di giustizia.

Ora, è evidente, che quanto più marcata appaia, sulla scorta della perizia econometrica, la differenza tra i tassi soglia e quelli effettivamente applicati, tante più possibilità concrete vi sono che la banca, conscia della possibilità di vedersi condannata in un giudizio, sia disposta al raggiungimento di un accordo soddisfacente che le possa evitare gli ulteriori costi di una procedura giudiziaria.

note

[1]Art. 644 cod.pen.

[2]I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni; il criterio legale di distinzione è quello della pena prevista dalla legge: sono delitti quei reati puniti con la pena della reclusione e multa, sono contravvenzioni quelli puniti con l’arresto e l’ammenda.

[3]D.lvo 28/2010 del 04.03.2010 e successive modifiche e integrazioni.

Fonte: LLpT

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