giovedì, Maggio 2, 2024
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REVOCATORIA FALLIMENTARE: Che succede se si vendono i propri beni prima di fallire?

Che succede se si vendono i propri beni prima di fallire?

 

La revocatoria fallimentare mira a dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal fallito in pregiudizio ai creditori prima della dichiarazione di fallimento. 

Che significa?

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In generale, nell’ambito di un fallimento, sono revocati, a meno che l’altra parte provi che non conosceva lo stato d’insolvenza del debitore, gli atti a titolo oneroso compiuti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso [1]. A stabilirlo è il Tribunale di Bari[2], in una sentenza che in cui, in sostanza, si espone in cosa consiste l’istituto della revocatoria fallimentare: la vicenda, infatti, riguarda una società che, prima di fallire, vendeva degli immobili ad un prezzo sensibilmente inferiore al loro valore di mercato. La curatela del fallimento, quindi, chiedeva che tale vendita venisse dichiarata inefficace nei suoi confronti.

Revocatoria fallimentare: in cosa consiste?

Per capire il senso della pronuncia che stiamo esaminando, occorre comprendere in cosa consiste la revocatoria fallimentare: essa si fonda sul presupposto che tutti gli atti compiuti dal fallito, nel periodo in cui si trovava in stato di insolvenza, sono dannosi per i creditori. Dunque, l’obiettivo principale di tale azione consiste nel reintegrare il patrimonio dell’imprenditore fallito

Come? Rendendo inefficaci tutti gli atti che quest’ultimo ha compiuto in pregiudizio ai creditori[3].

Attenzione: abbiamo detto “rendere inefficaci”. Non lo abbiamo fatto a caso: non si tratta di annullare o risolvere gli atti che il debitore ha compiuto, ma di recuperare il bene oggetto dell’atto revocato riportandolo nel patrimonio del fallito, in modo che i creditori possano soddisfarsi su quello stesso bene. In pratica, la revocatoria fallimentare ha carattere restitutorio.

Revocatoria fallimentare: che cosa colpisce?

Ma quali sono gli atti che il debitore fallito compie e che potrebbero cadere sotto la lente di ingrandimento della revocatoria fallimentare?

  1. atti a titolo oneroso, pagamenti di debiti scaduti e garanzie tali da far sospettare l’intenzione fraudolenta (si pensi a quanto accaduto nella sentenza, ciò la vendita di un bene per una somma irrisoria), compiuti nell’anno antecedente alla dichiarazione di fallimento, fermo restando che il terzo acquirente può provare di aver ignorato lo stato di insolvenza del debitore al momento del compimento dell’atto;
  2. atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie compiuti entro sei mesi dalla dichiarazione di fallimento che non presentino irregolarità, se il curatore riesce a provare che l’altra parte conosceva lo stato di insolvenza.

Nella sentenza oggetto di commento, i Giudici sottolineano come la società fallita abbia venduto un cespite patrimoniale con atto a titolo oneroso ad un prezzo inferiore di oltre un quarto rispetto al valore di mercato, ritenendo, quindi, perfettamente integrati i presupposti per l’operatività della revocatoria.

note

[1]Art. 67, co. 1, n. 1), L.F.

[2]Trib. Bari sent. n. 1063 del 27.02.2017.

[3]Artt. 64-71 L.F.

Fonte: LLpT

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