giovedì, Maggio 2, 2024
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FACTA: Al 31 maggio le comunicazioni dei dati finanziari

Slitta al 31 maggio 2017 il termine entro cui comunicare
le informazioni finanziarie relativa al 2016 previste dall’accordo FACTA sullo
scambio automatico di dati tra le amministrazioni fiscali italiana e
statunitense.

Con provvedimento direttoriale n.56332 pubblicato ieri,
23 marzo 2017, l’Agenzia delle Entrate ha così non solo differito il termine
originariamente fissato al 30 aprile di ciascun anno, ma ha anche adeguato gli
allegati tecnici per tenere conto delle modifiche apportate dall’autorità
fiscale americana Irs (Internal Revenue Service).

Per contrastare l’evasione fiscale realizzata da
cittadini e residenti negli USA mediante conti intrattenuti presso istituzioni
finanziarie italiane, queste ultime sono tenute a trasmettere i dati relativi
al titolare statunitense all’Agenzia, la quale li raccoglie per inviarli a sua
volta all’Irs. Analogo meccanismo è individuato per i residenti italiani che
intrattengono conti correnti presso istituzioni finanziarie USA che a loro
volta inviano i dati all’Irs che poi li veicola all’amministrazione nazionale. L’individuazione
del perimetro delle istituzioni finanziarie obbligate alla comunicazione così
come del contenuto informativo da trasmettere è rilevante visti i profili
sanzionatori di cui all’articolo 9 della legge di ratifice dell’accordo FATCA,
e correlati alla violazione degli obblighi anche per omessa, incompleta o
inesatta trasmissione delle informazioni.

IL FACTA

L’accordo intergovernativo Facta – Foreign Account Tax
Compliance Act – sottoscritto nel 2014 e ratificato con la legge 95/2015, ha
disciplinato lo scambio automatico di informazioni finanziarie tra Italia e
USA. A tale accordo, operativo dal 1° luglio 2014, è stata data attuazione con
il Dm 6 agosto 2015 e con successivi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia
delle Entrate.

RIFI

Interessate dall’adempimento sono le cosiddette RIFI
(Reporting Italian Financial Institution) e cioè le istituzioni finanziarie
italiane elencate in modo tassativo, e non semplificativo, dall’articolo 1,
comma 1, n.7.1 del Dm 6 agosto 2015.

Si tratta, tra gli altri con alcune eccezioni indicate
nel decreto, di banche, società di gestione del risparmio e di intermediazione,
assicurazioni vita ed altre entità finanziarie tenute a trasmettere i dati
relativi ai titolari statunitensi dei conti e ai conti stessi, compresi gli
importi dei pagamenti corrisposti a istituzioni finanziarie non partecipanti
(Npfi).

CONTENUTO
INFORMATIVO

I dati da trasmettere, in formato strutturato Xml e
tramite la piattaforma Sid – Sistema di interscambio dati – consistono, per
ogni conto statunitense, in nome, denominazione sociale, indirizzo e Tin – Tax Identification
Number – di ogni persona statunitense titolare del conto, nel numero, saldo e
valore del conto stesso. In assenza di conti statunitensi nell’anno di
riferimento, ovvero di pagamenti corrisposti ad Npfi, l’istituzione finanziaria
italiana non è tenuta ad effettuare alcuna comunicazione.

DAL SOLE 24 ORE
DEL 24 MARZO 2017

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