La Seconda Sezione ha affermato che configura il reato di estorsione la condotta dell’aggiudicatario provvisorio nella procedura di esecuzione immobiliare – cui ha partecipato “per persona da nominare”- consistita nel farsi consegnare dal debitore esecutato una somma di denaro in cambio della rinuncia a proseguire nel procedimento sino alla aggiudicazione definitiva del bene.
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ESECUZIONE IMMOBILIARE: Estorsione!
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