sabato, Maggio 18, 2024
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DONNA E FAMIGLIA: Tumore al seno – diritti e agevolazioni

Tumore al seno: diritti e agevolazioni

 

La legge prevede a favore delle donne colpite da tumore al seno una serie di tutele ed agevolazioni di carattere economico, sociale e lavorativo. Ecco una breve guida.

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L’ordinamento giuridico predispone una serie di norme, tutele e trattamenti speciali per far fronte alle particolari esigenze del malato oncologico, con l’obiettivo principale di garantirgli un’esistenza dignitosa e consentirgli nonostante la malattia di svolgere tutte le attività di cui si occupava prima di ammalarsi, o quantomeno la maggior parte di esse.

Il malato oncologico è infatti innanzitutto riconosciuto come invalido civile, a prescindere da qualunque requisito contributivo o assicurativo.

In particolare, le tabelle ministeriali di valutazione [1]prevedono tre categorie di invalidi per malattie oncologiche, contraddistinte dalla diversa percentuale di gravità della malattia:

  • per neoplasie (tumore maligno) a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale: 11%;
  • per neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale: 70%;
  • per neoplasie a prognosi negativa o probabilmente sfavorevole nonostante asportazione chirurgica: 100%.

Per essere collocati in una di queste tre categorie e ottenere le conseguenti agevolazioni, è necessario fare domanda di riconoscimento dello stato di invalidità presso l’Ufficio Invalidi Civili della Asl di residenza, indicando nella relativa richiesta, oltre al riconoscimento dell’invalidità civile, che si vuole usufruire anche dei benefici previsti dalla legge sull’handicap [2].

Proposta la domanda, entro 15 giorni, il malato viene sottoposto a visita medica da parte della commissione medica della Asl [3]. L’esito della visita viene comunicato, con l’erogazione dei conseguenti benefici, immediatamente a seguito della sua conclusione.

Indennità di accompagnamento

Se il tumore e le terapie ad esso connesse non consentono di essere autonomi nello svolgimento delle normali attività della vita quotidiana (alimentazione, igiene personale, vestizione), si può richiedere il riconoscimento di un sostegno economico, detto indennità di accompagnamento.

In particolare, tale riconoscimento è automatico se la chemioterapia è in atto, per i periodi necessari alla sua effettuazione, tenuto conto degli effetti fortemente debilitanti che questo trattamento comporta.

La domanda per l’ottenimento dell’indennità accompagnamento deve essere presentata all’Inps esclusivamente per via telematica: è necessario dunque essere in possesso di una Carta Nazionale dei Servizi (Cns) o munirsi di un codice Pin, che si richiede attraverso il sito Inps seguendo le istruzioni per la registrazione o attraverso il numero verde Inps 803164.

La procedura per la presentazione della domanda per l’accertamento dello stato di invalidità e di handicap si articola in due fasi:

  • certificato medico digitale rilasciato da un medico certificatore accreditato, in possesso di apposito Pin, il quale compila online sul sito Inps la certificazione medica richiesta;
  • compilazione della domanda.

Agevolazioni fiscali ed esenzioni

Oltre alle agevolazioni economiche predette, sono previste anche specifiche agevolazioni fiscali ed esenzioni: chi ha un tumore al seno ha diritto all’esenzione totale dal pagamento del ticket per farmaci, visite ed esami collegati alla cura del tumore, anche in relazione a eventuali complicanze, e alla prevenzione di ulteriori aggravamenti [4].

Se l’invalidità civilericonosciuta è del 100%, non è previsto alcun pagamento per nessuna prestazione sanitaria, anche quelle non collegate alla patologia tumorale.

E’ possibile anche dedurre parzialmente dal reddito complessivo gli oneri contributivi versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale ofamiliare (ad esempio, per le badanti).

E’ possibile altresì dedurre dal reddito complessivo l’intero importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica sostenute per persone disabili. L’assistenza specifica è quella resa da personale sanitario (medici, infermieri, terapisti, ecc…). Le spese sanitarie specialistiche (come analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche) invece danno diritto ad una detrazione Irpef del 19% sulla parte che eccede l’importo di € 129,11; la detrazione è fruibile anche dai famigliari quando il disabile è fiscalmente a carico.

Cure e terapie fuori regione e all’estero

Se si decide di rivolgersi a strutture pubbliche extra regionali per interventi chirurgici o cure sanitarie non praticabili nella propria regione, molte regioni prevedono un rimborso forfetario per le spese di viaggio e di soggiorno per la malata e per un familiare.

L’assistenza sanitaria all’estero è assicurata, in via eccezionale e dietro adeguata richiesta, solo presso centri di altissima specializzazione per prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione che non sono ottenibili in Italia in modo adeguato e tempestivo.

Protesi

Alle donne operate al seno in particolare, il Servizio Sanitario Nazionale fornisce gratuitamente, a semplice richiesta corredata da idonea documentazione, la protesi mammaria esterna, senza che sia necessaria la preventiva richiesta di invalidità civile.

Tutela lavorativa

In proposito si può distinguere tra chi, al momento della diagnosi di tumore è privo di occupazione, oppure ha già un lavoro.

E’ infatti previsto, per chi sia disoccupata, il collocamento obbligatorio per persone disabili: se la persona che ha ricevuto la diagnosi di tumore non ha ancora un lavoro, l’accertamento della disabilità da parte della Commissione Medica della Asl è utile ai fini di una futura assunzione, essendo le imprese e gli enti pubblici obbligati ad assumere un determinato di persone con invalidità superiore al 46% e fino al 100%, iscritte nelle liste speciali del collocamento obbligatorio.

Se invece il tumore viene diagnosticato alla lavoratrice in costanza di rapporto di lavoro, ella avrà diritto ove possibile – una volta riconosciuto lo stato di handicap “grave” – di essere trasferita nella sede di lavoro più vicina al proprio domicilio [5].

Inoltre è previsto il divieto di trasferimento della lavoratrice malata oncologica ad altra sede a distanza di più di 50 km dal proprio domicilio.

Se la lavoratrice malata di cancro desidera continuare a lavorare durante le terapie, ma senza recarsi in ufficio, può chiedere di lavorare da casa (telelavoro). La richiesta di telelavoro, se accolta dal datore, deve essere formalizzata in un accordo scritto nel quale devono essere riportate le attività da espletare e le modalità di svolgimento, le mansioni, gli strumenti di telelavoro, i rientri periodici in ufficio e le riunioni cui presenziare, l’eventuale termine della modalità di telelavoro e la relativa reversibilità con il rientro in ufficio su richiesta del datore di lavoro o del dipendente.

La lavoratrice assente per malattia oncologica ha inoltre diritto di percepire la retribuzione o una prestazione economica sostitutiva (l’indennità di malattia), continuando a maturare anzianità di servizio, e non può essere licenziata durante l’assenza [6].

La legge stabilisce però unlimiteal periodo di conservazione del posto; è il cosiddetto periodo di comporto, alla scadenza del quale il datore di lavoro, se vorrà, potrà recedere dal contratto, licenziando la lavoratrice nel rispetto della normativa sul licenziamento individuale (licenziamento per giusta causa). La durata del periodo di comporto e degli altri eventuali periodi di assenza aggiuntiva variano a seconda dei diversi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati dall’azienda.

La lavoratrice il cui tumore venga classificato come determinante “handicap in situazione di gravità” ha inoltre diritto a:

  • 2 ore di permesso giornaliero retribuito o 3 giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa;
  • trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in tempo parziale [7].

Altri diritti

  • Assistenza domiciliare:se necessita di cure mediche specialistiche, infermieristiche e riabilitative a domicilio, dopo la dimissione ospedaliera, la malata oncologica può rivolgersi all’Adi (Assistenza Domiciliare Integrata) erogata dalla Asl in collaborazione con il medico di base, che dovrà farne richiesta;
  • Trasporto alle terapie: a seconda della zona di residenza sono previsti rimborsi per le spese di trasporto dal domicilio della malata al luogo dove deve effettuare le terapie;
  • Contrassegno per la sosta e la libera circolazione: il Comune di residenza riconosce all’invalido civile il diritto ad ottenere il contrassegno di libera circolazione e sosta, dando la possibilità al malato di circolare nelle zone a traffico limitato e in quelle pedonali, sostare nei parcheggi riservati ai disabili e contrassegnati, oppure gratuitamente in quelli a pagamento. La domanda va presentata al Comune di residenza e deve essere corredata dal certificato medico che attesti la grave difficoltà motoria.

Infine chi ha difficoltà ad usare le cinture di sicurezza in automobile, ad esempio a seguito di intervento chirurgico alla mammella, può ottenere l’esonero dall’obbligo del loro utilizzo, portando al Distretto Sanitario di appartenenza un documento che certifichi l’avvenuto intervento chirurgico e/o che attesti eventuali ulteriori problematiche.

note

[1]D. M. Sanità 05.02.1992.

[2]L. n. 104, del 05.02.1992.

[3]Art. 6, L. n. 80, del 09.03.2006.

[4]D. M. Sanità n. 329, del 28.05.1999: il codice identificativo delle patologie tumorali è lo 048; il medico di base è tenuto ad indicarlo sulle impegnative.

[5]Art. 33, L. n. 104, del 05.02.1992.

[6]Art. 2110 cod. civ.: “In caso d’infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge o le norme corporative non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o una indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità”.

[7]Art. 8, co. 3, D.Lgs. n. 81/2015.

Fonte: LLpT

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