In
una causa tra un condomino e il condominio, quest’ultimo è soccombente.
L’amministratore versa all’avvocato del condominio una parte della somma
stabilita dal giudice. L’amministratore viene poi sostituito per irregolarità
da lui commesse, e on consegna la documentazione della sua amministrazione.
L’avvocato, che procede a un nuovo ricorso giudiziale contro il condominio,
doveva chiedere i nominativi dei condòmini morosi e procedere preventivamente
contro di loro?
P. C.– FOGGIA
R I S P O S T A
Nel
caso in cui l’amministratore abbia pagato una parte delle spese di lite alle
quali è stato condannato il condominio, il condomino vittorioso può attivarsi
per la differenza contro i condòmini in regola con i pagamenti solo dopo
l’infruttuosa escussione dei morosi.
Egli
può procurarsi i dati dei morosi chiedendoli all’amministratore (articolo 63
delle disposizioni di attuazione del Codice civile). Se, invece, ci si rivolge
in prima battuta a condòmini non morosi, questi potranno fondatamente proporre
opposizione.
DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL
10 APRILE 2017