martedì, Maggio 7, 2024
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ASSICURAZIONI: Per la disdetta vale il termine contrattuale

Mia
madre, da poco deceduta, aveva stipulato una polizza casa annuale con rinnovo
tacito, prima dell’entrata in vigore della legge “Bersani”, tale polizza,
tuttora in essere, prevede nelle condizioni generali di assicurazione la
possibilità di disdetta almeno 30 giorni prima della scadenza.

Poiché
mancano meno di 60 giorni alla scadenza del periodo assicurativo, vorrei sapere
se, in qualità di erede, posso avvalermi dei termini di disdetta, che sono più
brevi rispetto ai 60 giorni previsti dalla legge Bersani.

A. M.– MILANO

R I S P O S T A

Posto
che la regola generale , prevista dal Codice civile all’articolo 1899,
stabilisce che sia dato un preavviso di 60 giorni per i contratti assicurativi
di durata pluriennale, resta inteso che, qualora lo specifico rapporto
contrattuale disponga delle condizioni più favorevoli per l’assicurato, queste
devono ritenersi valide a tutti gli effetti.

Nel
caso del lettore, quindi, farà fede la clausola prevista dallo specifico
contratto e la disdetta potrà essere data nel termine più breve.

DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL
10 APRILE 2017

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