domenica, Maggio 5, 2024
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REGISTRO NAZIONALE DEGLI ABUSI EDILIZI: Nessuna demolizione per gli immobili abusivi

Nessuna demolizione per gli immobili abusivi

 

Abuso edilizio: una legge prevede la determinazione di criteri di priorità con cui si provvederà alla demolizione.

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Non dovrà più temere la demolizione chi ha realizzato un abuso edilizio. Non si tratta di un condono vero e proprio o di una sanatoria, ma di una semplice «sospensione» delle procedure di demolizione in attesa di dare luogo prima a quelle più urgenti. È quanto prevede un disegno di legge [1]in procinto di essere approvato in Senato. Il testo porta il nome «Razionalizzare le procedure di esecuzione delle demolizioni di manufatti abusivi». In buona sostanza, a meno che si sia in presenza di un abuso edilizio commesso da un malavitoso o in una delle zone tutelate sottoposte a vincolo urbanistico, la demolizioni delle case abusive e la conseguente «rimessione in pristino» dei luoghi deturpati verrà graduata in base a delle priorità (v. dopo).

Il Ddl, che ha già superato il vaglio della Commissione Giustizia del Senato e quello della Camera, si appresta ora ad essere votato in Senato. Il testo, che risale al 2013, è il frutto di numerose modifiche ed emendamenti. Ora tuttavia sembrerebbe esserci una volontà unanime (trasversale alle forze politiche) di portare rapidamente in aula del Senato il disegno di legge e approvarlo quanto prima. Insomma, con buona probabilità il testo attuale diventerà a breve legge.

C’è da dire che il diritto della pubblica amministrazione di provvedere alla demolizione di un immobile abusivo non si prescrive mai e può essere richiesta anche dopo numerosi anni. In ogni caso, il Ddl, come detto, determina dei criteri di priorità per l’esecuzione delle demolizioni, affidati al Pm presso la procura della Repubblica. Verrà data precedenza alle demolizioni riguardanti:

  • gli immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o su area soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico, sismico, idrogeologico, archeologico o storico artistico;
  • gli immobili che per qualunque motivo rappresentano un pericolo per la pubblica o privata incolumità;
  • gli immobili nella disponibilità di soggetti condannati per reati di associazione mafiosa o di soggetti colpiti da misure prevenzione.

All’interno di tali categorie si procederà prima alla demolizione degli immobili in corso di costruzione o comunque non ultimati.

Le demolizioni di tutti gli altri abusi edilizi, sempre che non collegati a reati di criminalità organizzata, saranno eseguite successivamente, se mai dovesse … rimanere tempo alle pubbliche amministrazioni che già non brillano per organizzazione e tempestività.

Abusivi tracciati. Il ddl prevede infine una sorta di tracciabilità degli abusi, stabilendo l’istituzione presso il ministero delle Infrastrutture della Banca dati nazionale sull’abusivismo edilizio.

note

[1]Disegno di legge AS 580-B.

Fonte: LLpT

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