domenica, Maggio 5, 2024
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PRIVACY: Pareri nella gestione dati personali per fini di polizia

Maggiori garanzie per i
dati personali trattati a fini di polizia

Maggiori
garanzie per l\’uso dei dati personali a fini di polizia. Banche dati più  protette, con informazioni esatte e aggiornate. Più trasparenza e possibilità
di controllo da parte dei cittadini. Con due distinti pareri [doc. web nn.
6197012e6197365] resi al Ministero dell\’Interno, il Garante
per la protezione dei dati personali ha disciplinato i tipi di trattamenti di
dati che sono effettuati per “fini di polizia” e ha definito il
quadro dei principi privacy ai quali devono attenersi Organi, Uffici e
Comandi di polizia. Si è data così attuazione al Titolo II della Parte II del
Codice privacy.

Il primo
parere riguarda uno schema di decreto che individua nel dettaglio i
trattamenti permanenti effettuati dalle forze di polizia, compresa la
gestione delle maggiori banche dati (Ced, Afis, Dna). I cittadini potranno
conoscere quante e quali sono le banche dati gestite dalle forze di polizia,
le operazioni che vengono effettuate sui dati, i tempi di conservazione.
Potranno sapere inoltre, chi sono i titolari delle banche dati ai quali
eventualmente rivolgersi per avere informazioni e poter esercitare i propri
diritti.

Nel
rendere il suo parere il Garante ha chiesto, tra l\’altro, di escludere dalla
tipologia di trattamenti finalizzati all\’attività di polizia quelli svolti
per finalità amministrative e di eliminare dal testo i trattamenti per i
quali non risulti dimostrata una correlazione diretta con la finalità di
polizia (rilascio di licenze, autorizzazioni, nulla osta da parte del
Ministero, Prefetture, Questure).

Il
decreto, superato il vaglio delle Commissioni parlamentari, una volta
adottato e pubblicato nella Gazzetta ufficiale, dovrà essere inserito come
allegato al Codice privacy.

Con il
secondo provvedimento, reso su uno schema di decreto del Presidente della
Repubblica, sono state fissate le modalità di attuazione dei principi del
Codice privacy da applicare ai trattamenti di dati effettuati, sia in formato
cartaceo sia elettronico, dalle forze di polizia nell\’attività di prevenzione
e repressione dei reati, di tutela dell\’ordine e della sicurezza pubblica.

Il
d.P.R. non si applica ai dati amministrativi, che vanno anche conservati
separatamente da quelli registrati per finalità di polizia e sono soggetti
alle regole generali del Codice.

Nell\’esprimere
il parere sullo schema di d.P.R., che già recepisce molte delle richieste
avanzate dall\’Autorità in fase istruttoria, il Garante ha chiesto al
Ministero di integrare il testo al fine di sottoporre alle regole privacy
tutti i tipi di trattamenti che presentano rischi specifici per la persona
(banche di dati genetici, biometrici, dati relativi all\’ubicazione, banche dati
basate su particolari tecniche di elaborazione delle informazioni, ecc.) e di
stabilire tempi di conservazione dei dati più brevi, commisurati alle
finalità della raccolta, rispetto a quelli attuali, ritenuti
immotivatamente lunghi. In particolare, non devono essere conservati per più
di 90 giorni i dati di persone nei confronti delle quali non è emerso alcun
rilievo (ad es., individui fermati e rilasciati a seguito di controlli
occasionali del territorio). Chieste, inoltre, regole specifiche per la raccolte
e l\’uso di immagini acquisite con i droni. La particolare tecnologia
utilizzata infatti può comportare elevati rischi per le persone.

L\’iter
di regolamentazione dei dati trattati a fini di polizia si concluderà con
l\’adozione di una terzo parere su uno schema di decreto che più
specificamente intende disciplinare, aggiornandole, anche le misure tecniche
e organizzative relative al trattamento di dati presso il Ced del Viminale.

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