venerdì, Maggio 17, 2024
spot_img

RISPARMIO: Buoni postali, gli interessi sono indicati sul titolo

Sono
titolare del buono postale fruttifero serie Q/P, numero 000213, di 500.000
lire, sottoscritto il 23 marzo 1987, scadente il 23 marzo 2017, a fronte del piano di
rendimento esposto sul retro dello stesso. L’ufficio postale ha riferito che
spettano 3.218,70 euro al 24 marzo 2017, ovvero 3.332,29 al 30 novembre 2017,
non risultando più valido il tasso fruttifero indicato nel retro del titolo.

Secondo
le associazioni dei consumatori, mi spetterebbe circa il doppio (6.000/6.500
euro), come indicato nel titolo stesso, in quanto non risulterebbe legittima la
riduzione unilaterale da norme successive alla stipula, e si dovrebbero,
pertanto, adire le vie legali per il riconoscimento di tali somme.

Qual
è il parere dell’esperto?

A. A.– TERNI

R I S P O S T A

Il
buono fruttifero postale in possesso del lettore appartiene alla serie “Q/P”,
come risulta chiaramente dai timbri apposto – sul fronte e sul retro del buono
– dall’ufficio postale al momento dell’emissione, avvenuta in data 23 marzo
1987.

Secondo
quanto previsto dall’articolo 5 del decreto ministeriale 13 giugno 1986 (che ha
istituito la Serie “Q”), “sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie
ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera
“Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della
precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986.

Per
questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno
sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l’altro, sulla parte
posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”. Appare chiaro come al momento
dell’emissione del buono postale in possesso del lettore sia stato utilizzato
un buono della precedente serie, sul quale “sono stati apposti, correttamente,
i timbri modificativi e indicanti il rendimento che il buono avrebbe fruttato
nel corso del tempo.

I
rendimenti saranno, quindi, quelli apposti con il timbro, e non già quelli
stampati sin dall’origine sul buono della precedente serie “P”.

Il
Dm 13 ottobre 1995, all’articolo 7,
ha previsto che, per tutte le serie precedenti a quella
contraddistinta con la lettera “R”, sarebbero rimasti in vigore i tassi di
interesse e le modalità di computo degli stessi fissati negli articoli 4 e 7
del Dm 13 giugno 1986 (istitutivo della serie in possesso del lettore).
Successivamente, il Dm 23 giugno 1997 ha specificato – all’articolo 7, ultimo
comma – che, per i buoni della serie “Q” , “R” e “S” emessi fino al 31 dicembre
1996, gli interessi avrebbero continuato, per i primi venti anni di vita del
titolo, a essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale.

Il
lettore dovrà verificare se i conteggi effettuati da Poste Italiane sono
conformi a quanto qui esposto, tenendo conto che potrà incassare quanto
proposto dall’intermediario facendo espressa riserva di verificare la
correttezza dell’importo corrisposto. In relazione alla Serie “Q/P”, l’Arbitro
bancario finanziario (Abf), Collegio di Roma, con la decisione 226 del 14
gennaio 2013, ha
dato ragione al risparmiatore che aveva proposto ricorso, in quanto sul buono
in possesso di quest’ultimo, sebbene fosse stata apposta la dicitura “Q/P”, non
erano stati indicati i nuovi tassi di interesse, inducendo l’investitore a un
legittimo affidamento sull’applicazione di un tasso di interesse maggiore di
quello ritenuto applicabile dall’intermediario.

In
conclusione, se, alla consegna del buono postale, all’investitore viene dato un
titolo con indicazione di interessi diversi (maggiori) da quelli previsti in
quel momento dal Dm vigente, il risparmiatore sarà legittimato a chiedere
quanto indicato sul buono postale; diversamente ciò non sarà possibile.

DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL
24 APRILE 2017

Ti potrebbero interessare anche

ULTIMI ARTICOLI

Non sei ancora iscritto?

Prova la nostra demo

CATEGORIE

ATTUALITA'

Banca d'Italia: Disposizioni di vigilanza sulle banche

Banca d’Italia: Disposizioni di vigilanza sulle banche

Banca d'Italia: Disposizioni di vigilanza sulle banche   1 Circolare n. 285/2013 - Disposizioni di vigilanza per le banche Modifiche riguardanti il trattamento del rischio di tasso di interesse del portafoglio bancario (IRRBB). Aperta fino al 4 giugno...
Banca d'Italia: Disposizioni di vigilanza sulle banche

Banca d’Italia: Informazioni Centrale Rischi

Banca d'Italia: Informazioni Centrale Rischi   1 Manuale per lo scambio delle informazioni con la Centrale dei rischi Centrale dei rischi - Documentazione tecnica versione 2.8 https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/centrale-rischi/doc-tecnica-cr/Manuale_per_lo_scambio_delle_informazioni_con_la_Centrale_dei_rischi.pdf