Un
contribuente, unico proprietario, ha ceduto a un soggetto terzo la nuda
proprietà dell’immobile nel quale vive insieme con il coniuge. Alla sua morte
il nudo proprietario diventerà pieno proprietario per effetto del
ricongiungimento nuda proprietà – usufrutto, o prevarrà il diritto di
abitazione del coniuge?
A. D.– TERRACINA
R I S P O S T A
Qualora
si verifichi il decesso dell’usufruttuario, il nudo proprietario acquisisce
anche il possesso dell’immobile, a meno che non vi siano altri usufruttuari. Il
coniuge rimasto in vita, quindi, non può vantare il diritto di continuare a
vivere nella casa coniugale, in quanto tale diritto di abitazione si potrebbe
esercitare solo se l’immobile in questione fosse rimasto di proprietà del
coniuge defunto oppure fosse in comune con l’altro coniuge. Pertanto, va
considerato la possibilità che il coniuge superstite possa far valere la
propria “quota” di usufrutto nell’eventualità in cui tale diritto sia stato
acquisito assieme dai coniugi, trovandosi in regime di comunione dei beni nel
momento in cui hanno ceduto la nuda proprietà al terso.
DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL
24 APRILE 2017