venerdì, Maggio 17, 2024
spot_img

DOMICILIARI: E’ evasione non rispondere al citofono

Domiciliari, è evasione non rispondere al citofono

Non rispondere più volte al citofono costituisce comportamento vietato per chi è ai domiciliari e configura l’evasione.

======================== 

Per chi è agli arresti domiciliari c’è l’obbligo di rispondere anche al citofono: se, nel giro di diversi minuti, in occasione della verifica da parte delle Forze dell’Ordine del rispetto della misura, l’interessato non risponde ai plurimi tentativi di contatto tramite il campanello del citofono si configura il reato di evasione. A dirlo è la Corte di Appello di Cagliari con una recente sentenza [1].

La giurisprudenza si è mostrata più volte particolarmente rigorosa nell’interpretare il reato di evasione. Anche uscire nel giardino con le pantofole è stato ritenuto un comportamento vietato dalla legge. E così per chi cerca di rincorrere il cane scappato dal cancello o deve accompagnare un parente all’ospedale. Condannato anche l’uomo che, costretto ai domiciliari, corre dalla vicina di casa per misurare il tasso di glicemia in quanto affetto da diabete[2]. Tutto ciò che possa far ritenere che il soggetto tenuto ai domiciliari abbia violato l’ordine di restare in casa fa scattare l’ulteriore procedimento penale per evasione.

Con la sentenza in commento si è chiarito che il soggetto sottoposto agli arresti domiciliari che non risponde al citofono in occasione di un controllo notturno da parte delle Forze dell’ordine commette reato di evasione. Difatti la mancata risposta al citofono per un rilevante lasso temporale è indice dell’allontanamento senza autorizzazione dal luogo di esecuzione della misura restrittiva.

Nel caso di specie, l’imputato non ha risposto ai ripetuti tentativi di chiamata fatti nell’arco di circa 10 minuti: esclusa così tanto la possibilità che l’uomo fosse sotto la doccia e non sentisse il campanello quanto che si fosse addormentato, posto che la ripetizione delle “bussate” poteva svegliare una persona media, caduta in un sonno “non patologico”.

La Cassazione [3] ha anche chiarito che, in tema di evasione dagli arresti domiciliari, deve intendersi per «abitazione» il luogo in cui la persona conduce la propria vita domestica e privata con esclusione di ogni altra appartenenza (aree condominiali, dipendenze, giardini, cortili e spazi simili) che non sia di stretta pertinenza dell’abitazione e non ne costituisca parte integrante, al fine di agevolare i controlli di polizia sulla reperibilità dell’imputato, che devono avere il carattere della prontezza e della non aleatorietà. È così irrilevante il fatto che l’uomo costretto ai domiciliari sia stato beccato sì sulla strada, ma nei pressi del portone di ingresso dell’abitazione [4].

note

[1]C. App. Cagliari, sent. n. 72/17 del 1.02.2017.

[2]Cass. sent. n. 11876/16.

[3]Cass. sent. n. 19126/16.

[4]Cass. sent. n. 47277/15.

Fonte: LLpT

 

Corte d’appello di Cagliari – Sezione I penale – Sentenza 1 febbraio 2017 n. 72

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI PRIMA SEZIONE PENALE
Composta dai Signori
Dott. Antonio Orini Presidente
Dott. Alessandro Castello Consigliere Dott.ssa Maria Angioni Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa contro
Me.Ma., nato (…)
Libero – contumace
Prescrizione: 23 novembre 2017. APPELLANTE

Avverso la sentenza in data 6 maggio 2015 del Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica, che lo condannava – con le attenuanti generiche – alla pena di otto mesi di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.

PERCHÉ DICHIARATO COLPEVOLE

Art. 385, comma 3, c.p., perché, essendo in stato di arresto nella propria abitazione sita in via (…) di Assemini (CA) nell’ambito del proc. pen. n. 11330/08 r.n.r. Lanusei, se ne allontanava, alle ore 1,40 del 19.8.09, senza legittimo motivo.

Sentita la relazione in pubblica udienza del Cons. dott. Al.Ca.; sentiti il P.G. ed il difensore nelle rispettive.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza pronunciata il 6 maggio 2015, il Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica, giudicava Ma.ME. colpevole del delitto di cui all’art. 385, comma 3, c.p., come sopra riportato.

2. Sulla base degli atti del dibattimento, il primo giudice ricostruiva il fatto nei termini di seguito precisati.

2.1. In data 19 agosto 2009, intorno alle ore 1.30, i carabinieri di Assemini si recarono presso la via (…) in Assemini al fine di effettuare un controllo finalizzato a verificare la presenza del Me. nella stessa abitazione in quanto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

2.2. Il teste maresciallo Iv.Ra. riferì che, in quell’occasione, nonostante lui e i suoi colleghi avessero suonato più volte il citofono dell’abitazione dell’imputato nell’arco di dieci minuti (suono che si sentiva provenire anche dall’interno del palazzo), non ricevettero alcuna risposta.

2.3. L’imputato non fece pervenire alla stazione dei Carabinieri, né prima né dopo il suddetto accertamento, alcuna giustificazione del perché non avesse risposto al citofono quella notte.

3. Valutando tali fatti in termini di colpevolezza dell’imputato, il primo giudice osservava:

3.1. Alla luce di quanto emerso in dibattimento era rimasta provata la responsabilità penale del Me. in ordine al reato di evasione a lui ascritto in quanto egli, con la sua condotta, aveva integrato gli elementi oggettivo e soggettivo richiesti dalla norma incriminatrice.

3.2. Il Me., infatti, si era allontanato dalla propria abitazione, ove aveva l’obbligo di permanenza in quanto sottoposto agli arresti domiciliari, senza averne l’autorizzazione, integrando così la materialità del reato di evasione ex art. 385, comma 3, c.p.

3.3. La condotta posta in essere dall’imputato era integrativa anche dell’elemento soggettivo del reato, in quanto era emerso dalle deposizioni rese dai militari sentiti in dibattimento, che lo stesso Me. fosse pienamente consapevole del proprio stato di detenzione, dal momento che era stato già sottoposto a controlli in altre occasioni.

4. L’atto d’appello
Avverso la sentenza ha proposto appello il difensore del ME., deducendo un unico motivo:

4.1. Illogicità, incompletezza e non corrispondenza alla realtà emersa nel corso del dibattimento della sentenza di primo grado.

Il giudice di primo grado era giunto a conclusioni manifestamente lacunose e contraddittorie, inidonee a supportare la decisione con adeguate argomentazioni di fatto e di diritto.

4.1.1 Dalle risultanze dell’istruttoria dibattimentale non era emerso alcun elemento dal quale si potesse desumere che il Me. si fosse allontanato dalla propria abitazione.

La circostanza che i carabinieri avessero ripetutamente suonato il citofono nell’arco di un breve lasso di tempo (10 minuti), non era di per sé sufficiente a provare la condotta di allontanamento dell’imputato, il quale, tenuto conto del fatto che il controllo era avvenuto in piena notte (alle ore 1.30 circa) e che abitava solo, ben poteva essere addormentato e non aver quindi sentito il suono del campanello.

4.1.2 Sarebbe certamente stata necessaria un’ulteriore attività di indagine da parte dei carabinieri volta ad accertare l’effettiva assenza del Me., quale ad esempio attendere in loco per un periodo di tempo maggiore.

4.1.3 Inoltre, il fatto che il Tribunale di Sorveglianza, in mancanza di presupposti certi e gravi, non avesse revocato all’imputato la misura alternativa alla detenzione e neanche adottato altro provvedimento, era sintomatico della fragilità e incompletezza della tesi accusatoria.

4.2. L’appellante ha quindi concluso, chiedendo:

a. In via principale e in totale riforma della sentenza impugnata, l’assoluzione del Me. dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste o con la formula che si riterrà di giustizia;

b. In via subordinata e in totale riforma della sentenza impugnata, l’assoluzione del Me. dal reato ascrittogli ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p. per manifesta insufficienza e contraddittorietà della prova che il fatto sussista;

c. In via ulteriormente subordinata ed in parziale riforma della sentenza impugnata, la riduzione della pena inflitta al Me. al minimo edittale.

LA CORTE OSSERVA

5. L’appello è infondato.

5.1 Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale. (Sez. 6, n. 28118 del 09/06/2015 – dep. 02/07/2015, Rapino, Rv. 263977; Sez. 6, 21/03/2012, n. 11679, Fe.).

Per quel che si dirà, la sentenza di primo grado ha fatto corretta applicazione di tali principi ritenendo la sussistenza oggettiva dell’allontanamento sulla scorta di un ragionamento probatorio immune da vizi.

5.2 In proposito deve essere ulteriormente precisato che, come di recente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, in tema di evasione, l’allontanamento dell’imputato dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione può essere legittimamente desunto dalla sua mancata risposta al suono del citofono, attivato dalla P.G. nel corso di un controllo notturno per un rilevante lasso temporale – venti minuti -, nonché con modalità insistenti e tali da richiamare l’attenzione. (Sez. 6, n. 1071 del 08/01/2016 – dep. 13/01/2016, Ma., Rv. 267726).

5.3 Nel caso di specie può dirsi dimostrata l’assenza da casa dell’imputato alle ore 1.30 del 19 agosto 2009.

a. Il m.llo Ra. aveva riferito che, unitamente all’altro collega di pattuglia, aveva citofonato due o tre volte nell’arco di dieci minuti.

Il campanello funzionava perfettamente, tanto che, pur abitando il Me. al primo o al secondo piano della palazzina di via (…), il suo suono si sentiva dalla strada.

b. Non vi è dubbio che le modalità dell’attivazione del citofono da parte dei carabinieri erano tali, ripetute nell’arco di dieci minuti e con una intensità di suono che si percepiva a significativa distanza, che apparivano assolutamente idonee a destare un individuo da un sonno non patologico.

c. Peraltro in precedenza – come ricordato dallo stesso teste – era già capitato che il Me. avesse risposto al citofono in ora notturna. Circostanza che avvalora ulteriormente l’ipotesi accusatoria dell’assenza.

d. Inoltre non erano stati evidenziati dall’imputato particolari problemi di salute o simili che potessero impedire una corretta percezione del suono del campanello.

c. E pertanto assolutamente inverosimile ed indimostrata, nelle condizioni date, la tesi dell’appellante secondo la quale egli non aveva sentito il citofono perché dormiva.

f. Né, in contrario, può avere alcuna valenza la dedotta decisione del Tribunale di Sorveglianza di non revocare l’affidamento in prova al Me., trattandosi peraltro di valutazioni che non escludono la sussistenza del fatto, anzi logicamente lo presuppongono.

5.3 È infondata la richiesta subordinata di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, avanzata solo in sede di conclusioni.

Il fatto non può essere valutato come di particolare tenuità per la condotta tenuta in concreto dallo stesso Me., la quale deve essere ritenuta idonea ad offendere il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice in misura certamente significativa.

L’imputato si è infatti allontanato dalla propria abitazione per un tempo indeterminato (l’imputato nulla ha prospettato in proposito, limitandosi a negare il fatto), in ora notturna, in un arco temporale in cui non è dato neppure sapere quali fossero stati i suoi effettivi spostamenti, sottraendosi per l’effetto alla vigilanza e controllo dell’autorità preposta.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE

Visti gli artt. 605 e 592 c.p.p. conferma la sentenza impugnata e condanna Ma.Me. alle spese di questo grado del giudizio.

Così deciso in Cagliari il 31 gennaio 2017. Depositata in Cancelleria l’1 febbraio 2017.


Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 9 marzo – 9 maggio 2016, n. 19126
Presidente Paoloni – Relatore Bassi

Ritenuto in fatto

1. Con il provvedimento che si impugna, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza del 9 dicembre 2009, con la quale il Tribunale di Castrovillari ha condannato C.D. alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione per il reato di evasione dagli arresti domiciliari (commesso il 26 settembre 2009). Il Giudice d’appello ha rilevato che il reato in contestazione risulta compiutamente integrato, dal momento che C. si allontanava dal domicilio in assenza di autorizzazione dell’A.G. – della cui necessità aveva piena contezza -, per fare fronte ad esigenze non inderogabili, non dimostrate e comunque tali da poter essere soddisfatte anche da altri conviventi, pertanto in difetto dei presupposti dell’invocata causa di giustificazione.
2. Nel ricorso proposto personalmente, Domenico C. chiede che la sentenza sia cassata per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per avere la Corte ritenuto integrato il reato di evasione sebbene la condotta posta in essere non possa ritenersi incompatibile con la misura detentiva inframuraria cui era sottoposto. Evidenzia il ricorrente come, all’atto del controllo di Polizia, egli indossasse un pigiama, segno inconfutabile della volontà di fare immediatamente rientro nella propria abitazione; come il luogo ove egli veniva fermato, oltre ad essere recintato con ampie ed elevate inferriate – che appunto separano le aree interne del parco condominiale dal tratto stradale cittadino -, possa considerarsi pertinenza dell’abitazione, in quanto strettamente funzionale alle singole dimore dello stabile, essendo adibita alla raccolta dei rifiuti delle famiglie ivi residenti; come, ad ogni modo, la condotta risulti inidonea a ledere l’interesse giuridico protetto dalla norma, là dove il comportamento dell’imputato non era volto ad eludere né ad ostacolare il controllo della Polizia. In via gradata, il ricorrente invoca l’applicazione dell’esimente prevista dall’art. 47 cod. pen., trattandosi di condotta viziata alla base da un errore sul fatto concernente un elemento materiale del reato, essendosi C. limitato ad adempiere ad un onere indifferibile della routine domestica, non potendo fare affidamento su nessun familiare presente al momento.
3. Nella memoria depositata in cancelleria nell’interesse di C.D. , il difensore Avv. Dario Migliore ha insistito per l’accoglimento del ricorso, evidenziando come il reato non possa ritenersi integrato dal momento che il cortile dell’abitazione va considerato luogo ove ordinariamente si realizza la vita domestica. In subordine, il patrono ha sollecitato l’applicazione della causa di non punibilità dell’art. 131-bis cod. pen..

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato con riguardo al motivo dedotto in via subordinata nella memoria depositata in cancelleria e rinnovato dal difensore del C. all’odierna udienza, risultando sussistenti i presupposti della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen..
2. È destituito di fondamento il primo motivo, con il quale il ricorrente contesta la materialità del reato di evasione.
Costituisce principio di diritto ormai acquisito quello alla stregua del quale lo spazio condominiale non può considerarsi quale “pertinenza”, nell’ambito della quale è consentita libertà di movimento del soggetto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Ed invero, come questa Corte ha anche di recente ribadito, agli effetti dell’art. 385 cod. pen., per abitazione deve intendersi il luogo in cui la persona conduce la propria vita domestica e privata con esclusione di ogni altra appartenenza (aree condominiali, dipendenze, giardini, cortili e spazi simili) che non sia di stretta pertinenza dell’abitazione e non ne costituisca parte integrante, al fine di agevolare i controlli di polizia sulla reperibilità dell’imputato, che devono avere il carattere della prontezza e della non aleatorietà (In motivazione, la S.C. ha precisato che il fine primario e sostanziale della misura coercitiva degli arresti domiciliari è quello di impedire i contatti con l’esterno ed il libero movimento della persona, quale mezzo di tutela delle esigenze cautelari, che può essere vanificato anche dal trattenersi negli spazi condominiali comuni) (Sez. 6, n. 4830 del 21/10/2014 – dep. 02/02/2015, P.M. in proc. Capkevica, Rv. 262155).
3. D’altra parte, non ricorrono le condizioni perché possa darsi applicazione all’esimente contemplata dall’art. 47 cod. pen., là dove – contrariamente a quanto assume il ricorrente -, nella specie, viene in rilievo un errore non di fatto, bensì sulla legge penale – segnatamente sull’ambito del divieto di allontanamento dal proprio domicilio in regime di arresti domiciliari e sulla punibilità della relativa inosservanza, come disciplinati dalle norme penali, sostanziale e processuale -, in quanto tale, inescusabile.
4. Come anticipato, ricorrono i presupposti dell’ipotesi di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, introdotta all’art. 131-bis cod. pen..
4.1. Come si è condivisibilmente osservato in dottrina prendendo spunto dai principi fissati in passato dal Giudice delle leggi, la previsione della nuova causa di non punibilità realizza un ragionevole contemperamento fra il principio di obbligatorietà dell’azione penale fissato all’art. 112 Cost. e la pluralità di interessi costituzionali concorrenti, quali la tutela della libertà personale, il principio della responsabilità penale personale, la finalità rieducativa della pena, come strumento per rendere effettiva l’eguaglianza fra i cittadini (là dove, secondo la Corte costituzionale “L’uguaglianza di fronte alla pena viene a significare, in definitiva, proporzione della pena rispetto alle personali responsabilità e alle esigenze di risposta che ne conseguono, svolgendo una funzione che è essenzialmente di giustizia e anche di tutela delle posizioni individuali e di limite della potestà punitiva statuale”; così C. cost. sent. 15-24/06/1992, n. 299) nonché l’esigenza di garantire la “ragionevole durata dei processi”, assicurabile anche mediante una deflazione del carico giudiziario dai fatti bagatellari.
Il legislatore ha dunque rimesso al prudente apprezzamento del giudice la verifica in merito alla offensività in concreto della condotta, così da lasciare esente da responsabilità quei fatti connotati da uno scarso disvalore. Accanto all’istituto del “reato impossibile” contemplato dall’art. 49, comma 2, cod. pen. – teso a sottrarre da sanzione penale i fatti sguarniti di offensività -, il sistema penale si è arricchito di un nuovo strumento volto a deflazionare la risposta giudiziaria in relazione a tutti quei fatti che, seppure non radicalmente inoffensivi, realizzino una lesione del bene giuridico protetto dalla fattispecie incriminatrice di minima gravità, previsione normativa che andrà inevitabilmente ad abbracciare quelle situazioni che, in via interpretativa, si erano fatte rientrare nell’alveo dell’art. 49 cod. pen. Si pensi, ad esempio, al caso della coltivazione di piante da cui possono ricavarsi sostante stupefacenti “inoffensiva”, affrontato dalla Corte Costituzionale (nelle decisioni n. 360/1995 e n. 296/1996) e da questa Corte nel suo più ampio concesso (Sez. U n. 28605, del 24/04/2008 – dep. 10/07/2008, Di Salvia, Rv. 239921).
4.2. Tanto premesso in linea teorica, ritiene il Collegio che, nel caso di specie, ricorrano i presupposti per applicare l’istituto.
4.3. Sotto un primo aspetto, mette conto rilevare che si tratta di reato per il quale è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, che il fatto non appare caratterizzato dai motivi delineati al comma 2 della disposizione, né risulta commesso da soggetto “dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza” o che abbia commesso “più reati della stessa indole”, e che il reato non pare connotato da abitualità, dovendosi ritenere tale giusta la previsione del comma 3 – quello che si articoli in “condotte plurime, abituali e reiterate”.
Ed invero, da quanto si evince dalla lettura delle sentenze di primo e di secondo grado, si tratta di una violazione alle prescrizioni connesse alla misura degli arresti domiciliari del tutto episodica ed isolata, né risultando che C. abbia commesso altri reati “della stessa indole”. Siffatta condizione può infatti dirsi integrata – mutando i principi già affermati da questa Suprema Corte allorquando si tratti di condotte che siano lesive del medesimo bene giuridico tutelato dalla disposizione di cui all’art. 385 cod. pen. –id estl’amministrazione della giustizia -, ovvero che, avendo riguardo al caso concreto, presentino caratteri fondamentali comuni, per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati (ex plurimis, Sez. 6, n. 53590 del 20/11/2014 – dep. 23/12/2014, Genchi, Rv. 261869).
4.4. Sotto diverso aspetto, va notato come C. fosse colto fuori dal perimetro della propria abitazione, nell’area condominiale ove si trovavano i contenitori dell’immondizia mentre indossava in pigiama: il luogo ove è stata rilevata la violazione alle prescrizioni della misura domiciliare e l’abbigliamento indossato dall’agente all’atto della commissione del fatto devono ritenersi entrambi sintomatici dell’intenzione del prevenuto di fare immediato rientro nell’alloggio o, comunque, della volontà di non allontarvisi definitivamente – e dunque di non sottrarsi allo strumento di cautela personale applicato nei suoi confronti -, né di impedire o di ostacolare il controllo da parte delle forze dell’ordine. La condotta serbata dal C. , per la specificità storico-fattuale che la connota, può dunque ritenersi avere solo blandamente intaccato il contenuto prescrittivo della misura cautelare custodiale in atto e segnatamente l’esigenza di precludere i contatti con l’esterno e di limitare il libero movimento della persona, strumentali alla tutela deipericula libertatisad essa sottesi, ed avere vulnerato in termini solo minimali le esigenze di controllo delle forze dell’ordine e, per tali ragioni, può stimarsi avere realizzato un’offesa di particolare tenuità al bene giuridico protetto dalla fattispecie incriminatrice.
Si versa, d’altronde, in un caso in tutto sovrapponibile a quello già sottoposto allo scrutinio di questa Corte, nel quale si è riconosciuta la causa di non punibilità nei confronti del soggetto, sottoposto agli arresti domiciliari, trovato ad una trentina di metri dall’abitazione, in ciabatte e pigiama (segnatamente in “abiti da casa”, come riferito dai Carabinieri), mentre faceva espletare al cane i bisogni fisiologici (il cane sarebbe stato sottoposto tre giorni prima ad intervento chirurgico, l’ascensore di casa era non funzionante come accertato dalla polizia giudiziaria, per caratteristiche fisiche-fisiologiche la moglie non sarebbe stata nelle condizioni di sollevare il cane nel caso di necessità) (Sez. 6, n. 45073 del 16/09/2015 – dep. 10/11/2015, Barrara, Rv. 265224).
5. Dato conto della sussistenza di tutti i presupposti della causa di non punibilità in parola, resta da affrontare un’ultima questione, quella concernente la possibilità di applicare l’art. 131-bis cod. pen. nel giudizio di cassazione.
5.1. A tale quesito può darsi risposta positiva, là dove – ribadendo quanto questa Corte ha già avuto modo di affermare – la previsione della causa di non punibilità, avendo natura sostanziale, è pacificamente applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del con d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, compresi quelli pendenti in sede di legittimità, nei quali la Suprema Corte può rilevare anche di ufficio ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen., la sussistenza delle condizioni di applicabilità del predetto istituto (ex plurimis, Sez. 2, n. 41742 del 30/09/2015 – dep. 16/10/2015, Clemente, Rv. 264596).
5.2. Più problematica è la questione – strettamente connessa – se, giusta la natura del giudizio di legittimità – che non può mai trasmodare in un apprezzamento di merito sulla vicenda sottoposta a scrutinio -, questa Corte regolatrice debba limitarsi ad un vaglio di astratta non incompatibilità della fattispecie concreta (come ricostruita dalla sentenza impugnata e dagli atti processuali), con i requisiti ed i criteri indicati dal predetto art. 131-bis cod. pen., ovvero se possa sempre procedere direttamente alla delibazione sulla ricorrenza dei presupposti della causa di non punibilità.
Mette conto rilevare come, nella recente sentenza del 26 febbraio 2016, le Sezioni Unite di questa Suprema Corte siano state chiamate a risolvere diversi nodi ermeneutici concernenti la disciplina dell’art. 131-bis cod. pen. e, pronunciandosi espressamente sulla questione, hanno affermato il principio secondo il quale la Cassazione, se riconosce la sussistenza della suddetta causa di non punibilità, la dichiara anche d’ufficio ex art. 129, comma 1 cod. proc. pen., annullando senza rinvio la sentenza impugnata a norma dell’art. 620, comma 1 lett. I) cod. pen..
5.3. Va posto in luce come, dalla informazione provvisoria, non sia dato di evincere se le Sezioni Unite abbiano inteso affermare il principio secondo il quale, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità de qua, la diretta applicazione dell’istituto da parte di questa Corte presupponga la possibilità di riconoscerne i relativi presupposti (“se riconosce la sussistenza della suddetta causa di non punibilità”) sulla base della ricostruzione dei fatti e delle valutazioni compiute dai giudici della cognizione, dovendo diversamente demandare la decisione al giudice di merito cassando con rinvio la sentenza impugnata, ovvero se la Corte sia sempre legittimata a compiere direttamente l’apprezzamento “di merito” sulla ricorrenza dei presupposti, accedendo agli atti del processo ed affidandosi al proprio “prudente apprezzamento”, e ciò anche nel caso – per vero raro a verificarsi in concreto – nel quale i giudici della cognizione non abbiano affrontato, neanche implicitamente, il punto, né abbiano offerto – nel ricostruire e valutare i fatti – elementi certi di riconoscibilità dei presupposti dell’istituto.
Nel primo senso, si è in passato orientata questa Corte regolatrice, là dove ha affermato che, nel giudizio di legittimità, è possibile applicare direttamente la causa di non punibilità in oggetto in tutti i casi in cui il riconoscimento dell’istituto non risulti precluso da un vaglio di astratta non incompatibilità della fattispecie concreta, e che, in caso contrario, la valutazione circa l’applicabilità della causa di non punibilità in parola deve essere demandata al Giudice di merito (con un provvedimento di cassazione con rinvio), non potendo espletarsi nella sede di legittimità – giusta la specifica natura del sindacato rimesso a questa Corte – apprezzamenti di fatto tesi alla ricostruzione ed alla valutazione dei fatti (v. da ultimo, Sez. 6, n. 168, del 10/02/2016, Zuccato).
5.5. Ad ogni modo, quale che sarà l’ampiezza che le Sezioni Unite riconosceranno alla facoltà di questa Corte di applicare direttamente l’ipotesi di cui all’art. 131-bis, non è revocabile in dubbio che, nel caso sottoposto al vaglio di questo Collegio, sussistano le condizioni per un’applicazione diretta dell’istituto già nel giudizio di legittimità.
Ed invero, per quanto si è già sopra dato atto, dalla ricostruzione della fattispecie storico-fattuale e dalle valutazioni espresse dai Giudici della cognizione – quali emergono dalla sentenza impugnata e, soprattutto, dalla pronuncia di primo grado -, nel caso di specie, emerge con evidenza la ricorrenza dei presupposti di operatività dell’invocata causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., di tal che essa può essere applicata direttamente, pronunciando sentenza di annullamento senza rinvio ai sensi dell’art. 620 lett. l) cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il ricorrente è persona non punibile per la particolare tenuità del fatto-reato ascrittogli.


Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 5 – 30 novembre 2015, n. 47277
Presidente Rotundo – Relatore Calvanese

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta confermava la sentenza del Tribunale di Gela del 25 novembre 2010 che aveva dichiarato S. A. P. responsabile del delitto di cui all’art. 385 cod. pen., condannandolo alla pena di un anno di reclusione.
In particolare, era stato accertato in sede di merito che l’imputato, sottoposto agli arresti domiciliare per tentato omicidio, si era allontanato senza autorizzazione dal luogo di esecuzione della misura, per “vendicare” l’offesa subita dal figlio minore che aveva avuto una discussione con il titolare di un negozio ubicato sotto la sua abitazione.
Secondo la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, quest’ultimo era stato aggredito dall’imputato sulla pubblica via, fuori dal portone dell’abitazione di questi, tanto da farsi medicare al pronto soccorso per le lesioni riportate.
In sede di appello, erano state rigettate le tesi della difesa, volte ad escludere l’oggettiva e soggettiva configurabilità del reato (per essersi l’imputato allontanato dalla propria abitazione per un fatto del tutto urgente ed occasionale e per soccorrere il figlio ed evitargli danni e lesioni all’incolumità) e la sua antigiuridicità ai sensi dell’art. 54 cod. pen., così come la richiesta per un trattamento sanzionatorio più mite.
2. Avverso la suddetta sentenza, ricorre per cassazione il difensore dell’imputato, articolando cinque motivi di impugnazione.
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione della legge penale per carenza dell’elemento oggettivo dei reato e della violazione dell’interesse tutelato dall’art. 385 cod. pen., nonché irrazionalità e contraddittorietà della motivazione. Il ricorrente contesta che possa considerarsi evasione un qualsiasi allontanamento di poco conto, come quello in esame, nel quale l’imputato era stato colto appena fuori del portone di ingresso della propria abitazione, e denuncia che su tale questione la sentenza non si sia pronunciata.
Con il secondo motivo, il ricorrente si duole della violazione della legge penale per carenza dell’elemento soggettivo dei reato, in quanto l’imputato non avrebbe mai inteso sottrarsi alla vigilanza, avendo avuto la azione il solo scopo di soccorrere il figlio, e che la sentenza impugnata su tale punto risulterebbe carente.
Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la violazione della legge e carenza di motivazione in ordine alla sussistenza dell’esimente di cui all’art. 54 cod. pen., almeno nella forma putativa, in quanto l’azione dell’imputato era giustificata dallo stato di necessità, creatosi a causa dell’aggressione subita dal figlio, documentata con certificazione medica, e che su tale punto la motivazione della sentenza di appello sarebbe laconica.
Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia la carenza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio per aver irrogato una pena effettivamente elevata.
Con l’ultimo motivo, il ricorrente lamenta la violazione della legge e l’irrazionalità del giudizio per mancata valutazione della carenza di un elemento obiettivo di punibilità, in quanto al momento della condotta la misura cautelare aveva perso di efficacia per scadenza dei termini di fase, benché il formale provvedimento di scarcerazione venne adottato solo 5 giorni dopo.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile, per essere i motivi proposti manifestamente infondati e non consentiti in sede di legittimità.
2. Il primo motivo è palesemente infondato.
Va ribadito il consolidato principio di diritto secondo cui, agli effetti dell’art. 385 cod. pen., deve intendersi per abitazione il luogo in cui la persona conduce la propria vita domestica e privata con esclusione di ogni altra appartenenza (aree condominiali, dipendenze, giardini, cortili e spazi simili) che non sia di stretta pertinenza dell’abitazione e non ne costituisca parte integrante, al fine di agevolare i controlli di polizia sulla reperibilità dell’imputato, che devono avere il carattere della prontezza e della non aleatorietà (tra tante, Sez. 6, n. 4830 del 21/10/2014 – dep. 02/02/2015, P.M. in proc. Capkevica, Rv. 262155, in motivazione, la S.C. ha precisato che il fine primario e sostanziale della misura coercitiva degli arresti domiciliari è quello di impedire i contatti con l’esterno ed il libero movimento della persona, quale mezzo di tutela delle esigenze cautelare, che può essere vanificato anche dal trattenersi negli spazi condominiali comuni).
Il giudice di appello si è attenuto a questo principio di diritto, come è dato leggere a pagina 4 della motivazione del provvedimento impugnato, che non può essere all’evidenza definirsi carente, tenuto anche conto che la medesima censura era stata già proposta e risolta in modo conforme in prime cure.
3. Il secondo motivo è anch’esso manifestamente infondato.
Va riaffermato il principio consolidato secondo cui l’evasione consistente nell’allontanamento del detenuto agli arresti domíciliari richiede il dolo generico, caratterizzato dalla consapevolezza di allontanarsi in assenza della necessaria autorizzazione, a nulla rilevando i motivi che hanno determinato la condotta dell’agente (tra tante, Sez. 6, n. 19218 del 08/05/2012, P.G. in proc. Rapillo, Rv. 252876).
Il giudice di appello si è attenuto a questo principio di diritto, come è dato leggere a pagina 4 della motivazione del provvedimento impugnato, che non può essere all’evidenza definirsi carente, tenuto anche conto che la medesima censura era stata già proposta e risolta in modo conforme in prime cure.
4. Il terzo motivo è inammissibile.
I Giudici di merito hanno escluso la ricorrenza nel caso in esame dei presupposti per l’applicabilità dell’esimente di cui all’art. 54 cod. pen., avendo l’imputato rappresentato di aver lasciato l’abitazione per “vendicare” l’offesa subita poco prima dal figlio, che era stato schiaffeggiato dal vicino dopo che il ragazzo aveva indirizzato uno “sputo” al figlio di questi.
A fronte di questa ricostruzione, il ricorrente sottopone alla Corte di legittimità una non consentita rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione nella prospettiva di una diversa e più adeguata valutazione delle risultanze processuali (ex multis, Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099).
5. Il quinto motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello offerto adeguata e logica motivazione al diniego di un trattamento sanzionatorio più mitigato (avendo tenuto conto della gratuità dei gesto e dei precedenti penali per reati in materia di stupefacenti).
Deve ritenersi infatti adempiuto l’obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena allorché siano indicati nella sentenza glì elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell’ambito della complessiva applicazione di tutti i criteri di cui all’art. 133 cod. pen. (tra tante, Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Urrata S e altri, Rv. 211582; Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013 – dep. 23/01/2014, Waychey e altri, Rv. 258410).
6. L’ultimo motivo è del tutto generico, in quanto il provvedimento di scarcerazione allegato, nulla dice in ordine alla presunta scadenza dei termini di durata della misura cautelare (la motivazione attiene infatti solo alla cessazione delle esigenze cautelarí) e il ricorrente non ha prodotto altra documentazione a riprova del suo assunto, che quindi resta solo labialmente enunciato.
7. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a quello della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.


Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 4 febbraio – 21 marzo 2016, n. 11876
Presidente Conti – Relatore Fidelbo

Ritenuto in fatto e in diritto

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Palermo, in riforma della sentenza assolutoria resa il 17 novembre 2010 dal Tribunale di Trapani e appellata dal pubblico ministero, ha condannato S.C. alla pena di quattro mesi di reclusione, ritenendolo responsabile del reato di cui all’art. 385 c.p., per essersi allontanato, senza autorizzazione, dalla propria abitazione presso cui si trovava agli arresti domiciliari.
2. L’imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione per avere la Corte d’appello omesso di prendere in considerazione che l’allontanamento dalla propria abitazione era stato determinato unicamente da un improvviso malore causato dalla sua condizione di diabetico e dalla necessità di doversi recare a casa di una vicina per utilizzare il misuratore del tasso glicemico, circostanza questa che ha condotto il primo giudice ad una decisione di assoluzione, ritenendo sussistente lo stato di necessità.
3. II ricorso è infondato.
3.1. La Corte d’appello ha ribaltato la decisione assolutoria di primo grado procedendo ad una attenta lettura critica delle risultanze processuali e motivando in modo completo e logico le ragioni della colpevolezza dell’imputato. In particolare, i giudici di secondo grado hanno smontato le tesi difensive recepite nella prima sentenza, evidenziando che, contrariamente a quanto sostenuto dall’imputato, questi non si sarebbe trovato solo al momento del malore, ma in compagnia della moglie con cui si sarebbe recato dalla vicina per misurare il tasso glicemico. Questa circostanza, riferita dalla stessa vicina, Claudia Pennelli, è stata ritenuta rilevante per escludere l’esistenza di una grave situazione di pericolo per la persona, caratterizzata da indilazionabilità e urgenza: in altri termini, la Corte territoriale ha ritenuto che nella specie non ricorressero i presupposti per lo stato di necessità, dal momento che il C. poteva essere assistito dalla moglie e, comunque, avrebbe avuto il tempo di avvisare gli organi preposti al controllo.
Si tratta di una motivazione coerente e logica, rispetto alla quale il ricorrente si limita a riproporre la sussistenza della situazione dello stato di necessità.
3.2 Riguardo alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. deve escludersene la sola ipotizzabilità in considerazione del fatto che all’imputato è stata contestata la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale.
3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.


Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 6 ottobre – 4 novembre 2015, n. 44595
Presidente Agrò – Relatore Villoni

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Messina ha confermato quella emessa in data 26/034/2008 dal locale Tribunale che, in esito a giudizio abbreviato, aveva condannato R.F. alla pena di quattro mesi di reclusione per il reato di evasione dagli arresti domiciliari.
La Corte territoriale ha rilevato che all’atto del controllo, l’imputato si trovava fuori della propria abitazione e il motivo che lo aveva a ciò indotto (un litigio con la moglie seguito da comunicazione all’utenza 113 dell’imminente allontanamento per tale ragione dal domicilio coatto) non incide sull’elemento soggettivo del reato, che richiede unicamente il dolo generico, potendo essere valorizzato unicamente ai fini della determinazione della pena, come in concreto avvenuto.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato che deduce l’insussistenza del reato, non avendo in realtà mai voluto sottrarsi al controllo dell’Autorità, essendosi la condotta con­cretizzata nell’avere, dopo un litigio con la moglie, telefonato ai Carabinieri informandoli della maturata decisione di volere andare in carcere.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
E’ corretto il rilievo difensivo secondo cui la ratio che sorregge la norma di cui all’art. 385 cod. pen. consiste nell’obbligo imposto alla persona sottoposta alla misura detentiva domiciliare di rimanere nel luogo indicato e non allontanarsene senza autorizzazione, perché ritenuto idoneo a soddisfare le esigenze cautelare di cui all’art. 274 cod. proc. pen. e nel contempo nel consentire agevolmente i prescritti controlli da parte dell’autorità di polizia giudiziaria addetta.
Delimitata a contrario la condotta illecita tipica, consistente nell’allontanamento senza auto­rizzazione dal domicilio coatto e nella sottrazione ai controlli dell’autorità di P.G., pare evidente come nella fattispecie il reato non possa affatto configurarsi.
La Corte territoriale ha ritenuto che l’intervenuto litigio con la moglie all’interno del domicilio condiviso (e coatto per il ricorrente) e la comunicazione dell’imminente allontanamento alla utenza 113 dovessero essere apprezzate unicamente riguardo al movente della condotta tipica, consistente nell’indebito allontanamento dall’abitazione, come tale incidente esclusivamente sul trattamento sanzionatorio in concreto applicato dal giudice.
Se tuttavia la condotta in addebito viene apprezzata nel suo insieme, considerando cioè che l’imputato venne trovato fuori dell’abitazione in attesa dell’arrivo dei Carabinieri, prontamente informati della sua intenzione di volere andare in carcere, si deve necessariamente concludere per l’assenza di offensività concreta (art. 49, comma 2 cod. pen.), atteso che in nessun momento egli si è sottratto alla possibilità per gli addetti al controllo di effettuare le dovute verifiche, restando nelle immediate vicinanze del domicilio coatto.
La stretta connessione tra comunicazione dell’imminente violazione dei divieto di allontanamento, permanenza nei pressi dei domicilio al precipuo scopo di far rilevare l’allontanamento stesso e manifestazione dell’intento di volersi assoggettare ad un regime cautelare addirittura più rigoroso, determina l’irrilevanza dell’infrazione, non risultando, infatti, violata la ratio giustificativa dei precetto.
2. All’accoglimento del ricorso per le ragioni anzidette segue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

Ti potrebbero interessare anche

ULTIMI ARTICOLI

Non sei ancora iscritto?

Prova la nostra demo

CATEGORIE

ATTUALITA'

Banca d'Italia: Disposizioni di vigilanza sulle banche

Banca d’Italia: Informazioni Centrale Rischi

Banca d'Italia: Informazioni Centrale Rischi   1 Manuale per lo scambio delle informazioni con la Centrale dei rischi Centrale dei rischi - Documentazione tecnica versione 2.8 https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/centrale-rischi/doc-tecnica-cr/Manuale_per_lo_scambio_delle_informazioni_con_la_Centrale_dei_rischi.pdf
Riforma della magistratura

L’allarme dell’Anm: “Vogliono indebolirci”. Ovazione per Mattarella

L'allarme dell'Anm: "Vogliono indebolirci". Ovazione per Mattarella Il Presidente della Repubblica è intervenuto al 36° Congresso dell'associazione dei magistrati che lanciano l'allarme sui cambiamenti già annunciati nel mondo della giustizia 10 maggio 2024 Fonte: Agi.it AGI - Una...