giovedì, Maggio 2, 2024
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BUCA NON SEGNALATA SULLA STRADA: Il Comune risarcisce?

Buca non segnalata sulla strada: il Comune risarcisce?

 

Solo se la buca non è visibile è possibile ottenere il risarcimento da parte dell’amministrazione.

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A tutti è capitato, purtroppo, di finire con le ruote dell’auto in una buca sulla strada e di rimanere bloccato in attesa del soccorso stradale. Ma non tutte queste situazioni consentono di ottenere il risarcimento del danno. Anche se la buca non è segnalata da un cartello e il Comune non ha fatto nulla per mettere in guardia gli automobilisti, questi ultimi hanno diritto al rimborso delle spese per la ruota nuova e il tornitore del cerchio solo se la buca non è visibile con l’ordinaria diligenza. Come dire che l’automobilista non può prima distrarsi alla guida e finire in una evidente fossa, apertasi sull’asfalto, e poi chiedere il risarcimento al Comune per questa sua negligenza. È quanto chiarito dal Tribunale di Salerno in una recente sentenza [1].

Leggi Buca stradale: guida al risarcimento.

È vero, la pubblica amministrazione ha di per sé l’obbligo di tenere in buon stato di manutenzione le strade pubbliche. Ma quest’obbligo non ha ricadute sul diritto del cittadino ad essere risarcito per i pneumatici rotti a seguito di caduta nella buca non segnalata sulla strada. L’assenza dell’apposita segnaletica prevista dal Codice della strada indicante la presenza di una buca, integra sicuramente una condotta negligente del Comune nella manutenzione delle strade cittadine, ma esclude il risarcimento se la suddetta insidia è visibile da chiunque. Quando invece risulta che la fossa era nascosta, costituendo così una insidia o trabocchetto per i conducenti che, in ogni caso, non avrebbero mai potuto accorgersi del pericolo, allora scatta il rimborso dei danni subiti. È il caso, ad esempio, di una buca posta subito dopo una curva e, quindi, poco visibile; o coperta dall’acqua piovana o dalle foglie; oppure collocata in un tratto di strada particolarmente stretto impossibile da evitare; o nel caso di buca profonda ma piccola, tanto da non poter essere avvistata con anticipo.

L’automobilista ha l’onere di dimostrare non solo il danno e l’esistenza della buca non segnalata sulla strada, ma anche il cosiddetto «rapporto di causalità» ossia la circostanza che la rottura della ruota è stata determinata proprio dall’insidia stradale.

Gli stessi principi valgono anche per i pedoni che cadono nelle buche sul marciapiedi non segnalate. Anche per questi c’è l’obbligo di dimostrare:

  • la presenza della buca sulla strada;
  • la caduta nella buca non segnalata;
  • il danno conseguente alla caduta (fisico e patrimoniale);
  • il carattere dell’insidia e del trabocchetto della buca: ossia la circostanza che il pericolo non fosse facilmente visibile con l’ordinaria diligenza;
  • il rapporto di causalità tra il suddetto danno e la caduta. Bisogna cioè dare prova che l’infortunio non è avvenuto per altre ragioni come, ad esempio, la distrazione del passante, il fatto di essere stato spinto da altri, un laccio delle scarpe fuoriposto, ecc.

Cosa si intuisce dalla sentenza in commento? Che in caso di buca non segnalata sulla strada non è tanto l’assenza di segnaletica, con l’avviso ad automobilisti e pedoni, a determinare il diritto al risarcimento per chi vi finisce dentro, quanto piuttosto il fatto che tale situazione di pericolo non sia facilmente visibile con l’ordinaria diligenza.

note

[1]Trib. Salerno, sent. n. 576/17 del 3.02.2017.

Fonte: LLpT

 

Tribunale di Salerno – Sezione II civile – Sentenza 3 febbraio 2017 n. 576

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Salerno, seconda sezione, nella persona del giudice onorario Saverio Ruggiero, pronunzia la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. R. G. 4760 dell’anno 2010

TRA

SA.AN., elettivamente domiciliata in Salerno, alla Via (…), presso lo studio dell’avv. Te.Re., dalla quale è rappresentata e difesa, come da procura in atti;

– ATTRICE –

ECOMUNE DI SALERNO, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Napoli alla Via (…), presso l’Avv. Gi.Ma. dal quale è rappresentato e difeso, come da procura in atti

– CONVENUTO –
OGGETTO: Azione di responsabilità per danni. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 26/3/2010, la sig.ra SA.AN. conveniva in giudizio il comune di SALERNO, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro occorso in data 27/12/2008. A sostegno della domanda veniva dedotta che, nella data indicata, alle ore 13,30 circa, nel Corso Vittorio Emanuele di Salerno, l’attrice, a causa di una buca presente sul manto stradale, cadeva a terra riportando lesioni e contusioni. Che l’insidia non era visibile né – prevedibile anche perché non segnalata, né vi era alcuna interdizione al transito. Che a seguito della caduta riportava “gonalgia ginocchio sinistro”, il tutto come provato dalla documentazione medica esibita. Ha, quindi, dedotto una responsabilità del convenuto, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni tutti subiti, e quantificati in Euro 15.105,27, vinte le spese di lite.

Si costituiva il convenuto comune di SALERNO che impugnava e contestava la domanda sia in punto di fatto che di diritto.

Si dava ingresso alle prove orali come ammesse, ed alla CTU medico – legale sulla persona dell’attrice. Indi, precisate le conclusioni la causa perveniva a questo giudicante che la tratteneva in decisione con i termini di cui all’art. 190 c.p.c.

La domanda è fondata e come tale va accolta.

La fattispecie in esame è certamente sussumibile sotto il dettato di cui all’art. 2051 c.c.

Recita l’art. 2051 c.c.: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. La Suprema Corte ha affermato che la norma trova applicazione anche in materia di danni derivanti dalla negligente manutenzione delle strade cittadine, precisando da ultimo che, “in relazione a qualunque tipo di strada, l’ente proprietario o gestore ha sempre la possibilità di collocare la segnaletica prevista dal Codice della Strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), con la conseguenza che ove si prospetti la esistenza di un rapporto causale fra la inidoneità o mancanza della segnaletica ed un sinistro deve trovare applicazione il disposto di cui all’art. 2051 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. III, n. 13364/2014)”.

Nel merito, deve convenirsi che sussiste l’insita pericolosità ed insidiosità della strada ove è caduta l’attrice, circostanza non solo non compiutamente contestata dal convenuto comune, ma accertata anche dall’istruttoria svolta. I testi escussi, che hanno assistito all’incidente, hanno affermato che l’attrice procedeva a piedi per il Corso (…), allorquando “è caduta in una buca, siccome in quel luogo mancavano san pietrini” (teste Im.A.). Ed ancora “ho potuto vedere che a terra mancavano san pietrini, che avevano appunto creato una buca” (teste Pa.L.). E che non vi era alcuna segnalazione (teste Im.A.). Dunque, ostacolo non segnalato e non facilmente visibile.

Ciò posto, appare evidente che, pur usando la normale diligenza, l’utente della strada non poteva facilmente rendersi conto del pericolo, anche perché chi transita su strada pubblica non può mettersi di continuo a perlustrare ed ispezionare il manto stradale. Considerato, a maggior ragione, che nella specie si tratta di strada principale posta all’interno del perimetro cittadino l’utente, come non poteva oggettivamente vedere l’insidia, non poteva neanche prevederla.

E’ stato anche detto che in base all’art. 2051 c.c. il titolare del potere di custodia (nella fattispecie il comune di SALERNO) è tenuto a provare il caso fortuito, per andare esente da responsabilità; ma detta prova non è stata fornita dal convenuto comune. Peraltro, sollecitato dal precedente istruttore ad esibire il rapporto di servizio dei VV.UU. intervenuti immediatamente sul luogo del sinistro, il Comune ha omesso ogni deposito, senza motivo.

Affermata, in questi termini, la responsabilità dell’Ente convenuto, e passando alla liquidazione del quantum, va ribadito, in linea con i recenti arresti giurisprudenziali sul tema, che il danno non patrimoniale viene unitariamente definito come danno determinato dalla lesione di interessi della persona, senza alcuna ulteriore suddivisione in altre pretese risarcitone. Risulta, nella specie, provato il danno non patrimoniale concretizzatosi nella lesione del diritto salute, c.d. danno biologico, inteso ora come lesione temporanea e permanente all’integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico – legale.

Pertanto, e sulla base della documentazione in atti e degli esiti della CTU espletata, non validamente contestata e pienamente condivisibile, che ha confermato la sussistenza del nesso di causalità tra le lesioni accertate e la riferita dinamica dell’incidente, possono ritenersi accertati in favore dell’attrice ed a titolo di danno non patrimoniale biologico: a) un danno da

I.T.T. per gg. 5; b) un danno da I.T.P. al 50% per gg. 14; c) un danno da I.T.P. al 25% per gg. 10; d) ed infine un danno biologico permanente pari al 2%.

Ciò posto, nella specie è ben possibile fare applicazione dei parametri fissati nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, essendo usate dai Giudici di questo Tribunale in mancanza di proprie tabelle realizzate in relazione ai precedenti giudiziari del circondario.

Del resto, sul punto la Suprema Corte, con orientamento che questo Giudice condivide, ha evidenziato che “poiché l’equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell’integrità psicofisica presuppone l’adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostante del caso concreto” (Cass. Civ., Sez. III, 31 agosto 2011, n. 17879; Cass. Civ., Sez. III, 7 giugno 2011, n. 12408).

Pertanto, ed in applicazione della richiamate tabelle milanesi, come aggiornate, all’attrice SA.AN. di anni 43 all’epoca del sinistro, determina l’invalidità temporanea totale personalizzata in Euro 480,00 (Euro 96,00 x 5 gg.); l’invalidità temporanea parziale al 50% in Euro 672,00 (Euro 48,00 x 20 gg.); l’invalidità temporanea parziale al 25% in Euro 240,00 (Euro 24,00 x 10 gg.); il danno permanente pari al 2 % come accertato dal CTU in Euro 2.452,00; spese mediche in Euro 218,73. E così per l’importo totale di Euro 4.062,73. Non vi sono state incidenze sulla capacità lavorativa generica o specifica.

Su tali importi, già rivalutati, vanno computati gli interessi legali devalutando la somma alla data del sinistro (27/12/2008) e calcolando gli interessi legali sull’importo di anno in anno rivalutato e sino alla data di pubblicazione della sentenza, e dalla data di pubblicazione della sentenza i soli interessi al saggio legale sino al soddisfo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e vanno liquidate come in dispositivo a norma del D.M. n. 55 del 10/3/2014, in base allo scaglione di riferimento ed in rapporto all’attività difensiva espletata, con distrazione a favore del difensore di parte attrice che ne ha fatto richiesta.

Spese di CTU, e come già liquidate in giudizio, definitivamente a carico del convenuto comune.

P.Q.M.

Il Tribunale di Salerno, seconda sezione, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da SA.AN. nei confronti del COMUNE DI SALERNO, in persona del Sindaco p.t. legale rappresentante, ogni altra istanza disattesa, così provvede:

– accertata la responsabilità del convenuto Comune di SALERNO, in persona del Sindaco p.t., legale rappresentante, lo condanna al pagamento, in favore di SA.AN., ed a titolo di risarcimento del danno, della somma di Euro 4.062,73, oltre interessi legali devalutando la somma alla data del sinistro (27/12/2008) e calcolando gli interessi legali sull’importo di anno in anno rivalutato e sino alla pubblicazione della sentenza, e dalla data di pubblicazione della sentenza gli interessi di mora al saggio legale sino al soddisfo;

– condanna, altresì, il convenuto Comune di SALERNO al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessive Euro 2.188,00, di cui Euro 188,00 per spese, oltre la maggiorazione per spese generali, IVA e CNAPAI come per legge, con attribuzione all’Avv. Te.Re. per dichiarato anticipo;

– le spese di CTU, come liquidate nel corso del giudizio, poste definitivamente a carico del convenuto Comune di SALERNO.

Così deciso in Salerno il 19 gennaio 2017. Depositata in Cancelleria il 3 febbraio 2017.

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