domenica, Maggio 5, 2024
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BANCA & CLIENTE: Dopo la fideiussione, donazioni o fondi patrimoniali vietati

Dopo la fideiussione, donazioni o fondi patrimoniali vietati

 

Chi firma una fideiussione non può fare donazioni o fondi: la banca può agire entro 5 anni con l’azione revocatoria contro la donazione o il fondo patrimoniale anche se il debitore principale sta pagando regolarmente le rate.

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Una volta firmata una fideiussione, non solo si resta coobbligati nei confronti della banca, insieme al debitore garantito, fino a quando questi non restituisce tutta la sopra prestatagli, ma in tale arco di tempo sono a rischio tutte le donazioni di immobili, le relative vendite e la costituzione fondi patrimoniali. Eventuali atti di questo tipo, infatti, potranno essere revocati dalla banca creditrice entro cinque anni. Questo perché è sufficiente la semplice sussistenza di un debito – e non anche la morosità accertata e l’avvio dell’esecuzione forzata – per consentire al creditore di tutelare i propri diritti. Insomma, la banca può giocare d’anticipo ed evitare che il debitore, o il suo garante, disperdano i propri beni impedendo il pignoramento nei propri confronti. Facile altrimenti sarebbe, dopo la firma della fideiussione, spogliarsi di tutti gli immobili e poi disinteressarsi dell’adempimento del debito. A queste conclusioni si giunge leggendo l’orientamento maggioritario della giurisprudenza e, da ultimo, una sentenza della Corte di Appello di Napoli[1]. Ma procediamo con ordine e vediamo perché chi firma una fideiussione non può fare donazioni o fondi patrimoniali. A tal fine, facciamo un esempio.

Immaginiamo che una persona accetti di essere garante di un’altra, firmando alla banca la relativa fideiussione. Potrebbe trattarsi del padre che aiuta il figlio a comprare una casa o dell’amministratore di una società che si impegna in proprio a fronte di un prestito erogato alla propria azienda. Dopo qualche settimana, però, proprio per evitare rischi e imprevisti, il fideiussore decide di donare la propria casa alla moglie o, in alternativa, di metterla in un fondo patrimoniale. Può farlo? Sicuramente l’atto è lecito, né commette reati [2], ma la banca potrebbe agire entro di lui con una azione revocatoria per rendere inefficace tale atto, in quanto lesivo dei propri diritti.

Le condizioni per l’esercizio della revocatoria, in questo caso, sono due:

  • il creditore deve agire entro 5 anni. Se non si muove entro tale termine, la donazione o il fondo patrimoniale diventa definitivo e non può essere più contestato;
  • il creditore deve dimostrare l’intento fraudolento del debitore, cosa desumibile dal fatto che questi, a seguito della donazione o della costituzione del fondo patrimoniale, sia rimasto senza altri beni da poter pignorare nel caso di inadempimento. Quindi se il fideiussore ha altri immobili di pari valore la revocatoria non potrà trovare accoglimento.

La Corte d’appello di Napoli afferma, innanzitutto, che il debito del fideiussore sorge nel momento stesso in cui è concessa la garanzia al creditore, ossia quando viene firmato il contratto. Se dunque la fideiussione è precedente all’atto di donazione o alla costituzione del fondo, essa può essere revocata anche se il debitore principale sta pagando regolarmente le rate. Come già affermato in proposito dalla Cassazione [2], l’azione revocatoria ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore. Si tratta di un’azione che presuppone solo l’esistenza del debito e non anche l’inadempimento già conclamato o, peggio, l’avvio delle procedure di pignoramento. L’azione revocatoria insomma può essere esperita anche se il debito non è ancora scaduto o è solo eventuale, come nel caso del fideiussore.

Di conseguenza, il creditore può far rendere inefficaci donazioni e costituzioni di fondo patrimoniale effettuate dopo la firma della fideiussione anche se il debitore principale – quello in favore del quale è stata prestata la garanzia – sta regolarmente pagando la propria obbligazione. Questo perché la fideiussione è possibile anche per tutelare le legittime ragioni o «aspettative di credito». E ciò è conforme alla «funzione propria dell’azione revocatoria, che non persegue scopi specificamente restitutori, ma mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori».

note

[1]C. App. Napoli, sent. n. 63/17 del 13.01.2017.

[2]Cass. sent. n. 7250/2013.

Fonte: LLpT

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