mercoledì, Maggio 15, 2024
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STRAGE “FALCONE-BORSELLINO” & LOTTA ALLA CRIMINALITA’: Inversione dell’onere della prova!

In concomitanza
con l’anniversario delle stragi dei due Giudici simbolo per la lotta alla mafia
e al malaffare in genere, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, ad un quarto di
secolo di distanza dagli eccidi che tutto il mondo ha vissuto, voglio ricordare
un passaggio fondamentale del nostro dispositivo giuridico, oggi utilizzato
nell’azione di contrasto al crimine organizzato da parte dello Stato.

Sull’onda emotiva
delle stragi, il Parlamento dell’epoca approvò un Decreto legge in data 8 giugno 1992, n. 306 <<Modifiche urgenti
al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalitàmafiosa, convertito in legge 7 agosto 1992, n.356>>.

Come per la legge
“Rognoni-La Torre[1]”,
promulgata dopo l’assassinio del compianto Generale Carlo Alberto DALLA CHIESA –
all’epoca prefetto di Palermo – che per la prima volta, traducendo l’intuizione
dell’allora Presidente della Regione siciliana Piersanti MATTARELLA – pure ucciso
dalla mafia – volto ad assalire i
patrimoni mobiliari ed immobiliari delle
organizzazioni mafiose e che introdusse la definizione giuridica dell’associazione
mafiosa di cui all’art.416 bis del codice penale [2],
analoga legge di grandissima portata ed efficacia è stata introdotta dopo le
stragi di Capaci e Via D’Amelio.

Il concetto
assolutamente nuovo nel dispositivo di contrasto al fenomeno mafioso, pur continuando
a riguardare l’aspetto patrimoniale, introdusse una impostazione rivoluzionaria
di assoluta novità nel panorama legislativo, anche considerato il clima di eccezionale
gravità per la stessa vita delle Istituzioni vissuta nella stagione delle
stragi di cui parliamo.

L’inversione dell’onere
della prova!

Questo ha rappresentato il “cavallo di Troia”
nel nostro panorama giuridico, introducendo la c.d. “confisca allargata”
ex 12-sexiesd.l. 306/92,
l. 356/92 (nuovamente disciplinata con d.l. n. 399/94 conv. in l. 501/94.

Si è trattato di un provvedimento di
confisca che viene irrogato (eventualmente previo sequestro preventivo) in caso
di condanna penale relativamente a beni di cui il condannato (o imputato che
abbia patteggiato la pena) non possa
giustificare la provenienza e che egli detiene o ha la disponibilità “anche per
interposta persona fisica o giuridica
”.

Il provvedimento riguarda, in particolare,
il caso che intervenga condanna per determinati reati (
art. 416, comma 6, 416-bis, 600,
601, 602, 629, 630, 644, 644-
bis, 648, 648-bis, 648-terc.p., art. 12-quinquies, comma 1, d.l. 306/92, art. 73, e 74 t.u. stupefacenti),
nel caso in cui il condannato non possa
giustificare la provenienza
, ovvero nel caso in cui il giudice ritenga che
il condannato detenga il bene per interposta persona e, in particolare, ove il
bene abbia un valore “sproporzionato”
rispetto al reddito del terzo intestatario,
reddito individuato in
relazione a quello “dichiarato ai fini delle imposte sul reddito” ovvero il
bene risulti avere un valore sproporzionato rispetto alla “attività economica”
svolta dal terzo. Il provvedimento colpisce, pertanto, anche soggetti terzi
estranei al procedimento penale e rappresenta una vera e propria sanzione senza
condanna, ovvero senza reato (essendone il terzo estraneo). Inoltre, come
affermato di recente dalla giurisprudenza (Cass., sez. II pen,
sentenza 26 febbraio-10 marzo 2009, n. 10549), non è necessario accertare il nesso eziologico tra il
reato consumato e il bene oggetto di confisca.

In pratica, se in condizioni di normalità,
ovvero per la criminalità comune e
quindi con esclusione dei reati di mafia, dimostrare
la illiceità o illegittimità di un patrimonio compete all’accusa (magistratura
e polizia giudiziaria)
, nella lotta alle organizzazioni mafiose compete all’inquisito ovvero condannato
dimostrare la legittima provenienza dei propri beni,
laddove risultino
sproporzionati ai redditi ufficiali dichiarati e al tenore di vita condotto:
inversione dell’onere della prova, per l’appunto!

La stagione delle stragi, come successe
dieci anni prima, è stata la dimostrazione plastica che le leggi più efficaci e
dure nell’azione di contrasto alla criminalità mafiosa sono state approvate
sull’onda emotiva di gravi emergenze.



[1] Legge 13 settembre 1982, n.646 <<Disposizioni in materia di misure di prevenzione
di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n.1423,
10 febbraio 1962, n.57 e 31 maggio 1965, n.575. Istituzione di una commissione di
inchiesta sul fenomeno della mafia – Misure urgenti per il coordinamento della
lotta contro la delinquenza mafiosa, convertito, con modificazioni, nella legge

[2] Art. 416-bis. Associazione
di tipo mafioso (1)

Chiunque
fa parte di un\’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è
punito con la reclusione da dieci a quindici anni.(2)
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l\’associazione sono puniti, per
ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.(3)
L\’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano
della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di
assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire
in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività
economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per
realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di
impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o
ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
Se l\’associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a
venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei
casi previsti dal secondo comma. (4)
L\’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la
disponibilità, per il conseguimento della finalità dell\’associazione, di armi o
materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere
il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o
il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate
da un terzo alla metà.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che
servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il
prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l\’impiego.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla
‘ndrangheta (5) e alle altre
associazioni, comunque localmente denominate,anche
straniere (6), che valendosi
della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi
corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

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